MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 maggio 2011 

Riconoscimento, al sig.  Carlotto  Cristiano,  di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato. (11A08169) 
(GU n.144 del 23-6-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza di Carlotto Cristiano, nato  il  5  agosto  1978  a
Ceva, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.  16
del decreto legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Universita' degli studi di
Genova in data 6 ottobre 2004; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica  in  Italia  come  risulta  da
certificazione dell'Ordine degli avvocati di Mondovi' del 6  novembre
2006; 
  Considerato, altresi', che l'interessato ha prodotto l'attestazione
della Corte d'Appello di Torino di avere superato  le  prove  scritte
per l'esame di abilitazione alla professione forense nell'anno 2009; 
  Preso atto  che  il  richiedente  ha  documentato  l'iscrizione  al
Registro speciale dei praticanti  avvocati  di  Mondovi',  di  essere
stato ammesso al Patrocinio dal Consiglio dell'Ordine degli  avvocati
di Mondovi' l'8 novembre  2005  ed  inoltre  ha  dimostrato  di  aver
superato l'esame di diploma di specialista in professioni  legali  in
data 26 aprile 2006 presso l'Universita' di Genova; 
  Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
4 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli  esami  previsti
nella risoluzione del 6 agosto 2008, ha certificato  l'omologa  della
laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha  documentato  di  essere  iscritto  all'«Ilustre
colegio d'Abogados de Madrid» come  attestato  in  data  2  settembre
2010; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che nella  fattispecie  il  richiedente  risulta  avere
superato  la  prova  scritta  dell'esame  di  abilitazione   per   la
professione di avvocato in Italia; 
  Ritenuto che, ai fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento  italiano  per  l'esercizio
della  professione  di   avvocato   rispetto   a   quella   acquisita
dall'interessata, non puo' non tenersi conto che la stessa, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha  dato  prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia  nonche'  di  avere
superato,  con  esito  positivo,  le  prove  scritte  dell'esame   di
abilitazione alla professione forense; 
  Ritenuto inoltre che ai  fini  di  una  riduzione  della  prova  da
applicare si ritiene che e' irrilevante il certificato attestante  la
esperienza  professionale  maturata  in  Italia  come   iscritto   al
Patrocinio, in quanto non si puo' attribuire  ulteriore  rilevanza  a
certificati  di  attivita'  presso  studi   legali   prodotti   dagli
interessati  ai  fini  di  un  ulteriore  diminuzione  della   misura
compensativa, in quanto trattasi di  attivita'  non  svolta  in  modo
autonomo; 
  Ritenuto inoltre che il certificato relativo al  conseguimento  del
diploma di specializzazione legale non  puo'  essere  considerato  al
fine di agevolazione al conseguimento  del  titolo  professionale  in
Italia attraverso una diminuzione della misura compensativa in quanto
si ritiene che le Scuole  di  specializzazione  istituite  presso  le
singole universita' italiane sono finalizzate alla  riduzione  di  un
anno del biennio di pratica forense  e  non  ad  esiti  ulteriormente
professionalizzanti,  considerato   anche   il   fatto   che   l'aver
frequentato  tali  scuole  non  incide  in  alcun  modo  sull'entita'
dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia; 
  Ritenuto che il  superamento  della  prova  scritta  dell'esame  di
abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare  la
misura  della  prova  attitudinale  alla  sola  prova  orale,   quale
presupposto essenziale per la verifica della capacita'  professionale
dell'interessata; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Carlotto Cristiano, nato il 5 agosto 1978 a Ceva, cittadino
italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui
in premessa quale titolo valido  per  l'iscrizione  all'  albo  degli
«avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) unica prova orale su due materie: una prova su  deontologia  e
ordinamento professionale; una prova su una tra le  seguenti  materie
(a scelta del candidato): diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 27 maggio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano