MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 giugno 2011 

Riconoscimento, al sig. Lambardi Lorenzo, di titolo di studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia  della  professione  di  avvocato.
(11A08183) 
(GU n.144 del 23-6-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Lambardi Lorenzo, nato il 20 marzo 1974  a
Cecina (Italia), cittadino italiano, diretta ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento
del  titolo  professionale  di  «Abogado»  ai  fini  dell'accesso  ed
esercizio in Italia della professione di avvocato; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che nella fattispecie il richiedente sig.  Lambardi  e'
in possesso del titolo  accademico  ottenuto  nel  febbraio  2002  in
Italia presso la Universita' degli studi di Firenze; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del
6 maggio 2010, avendo accertato il superamento degli esami  previsti,
ha   certificato   l'omologa   della   laurea   italiana   a   quella
corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha documentato di essere iscritto  da  luglio  2010
all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna); 
  Ritenuto di non attribuire rilevanza ai  certificati  di  attivita'
presso studi legali italiani, prodotti dall'interessato, ai  fini  di
una ulteriore diminuzione della misura  compensativa,  in  quanto  si
tratta di attivita' analoga a quella che puo' essere  svolta  durante
la pratica forense, gia' tenuta in considerazione per una diminuzione
della misura stessa; 
  Ritenuto di non attribuire rilevanza alla esperienza  professionale
in Spagna, in quanto verte su materie di  diritto  spagnolo,  diverse
rispetto a quelle oggetto della misura compensativa  stessa,  la  cui
finalita' e', specificamente orientata a verificare che le differenze
di preparazione  professionale  dell'«abogado»  spagnolo  rispetto  a
quelle richieste a chi voglia esercitare la professione  di  avvocato
in Italia; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che il richiedente ha documentato di avere superato  la
prova scritta  dell'esame  di  abilitazione  per  la  professione  di
avvocato in Italia; 
  Ritenuto che, ai fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento  italiano  per  l'esercizio
della  professione  di   avvocato   rispetto   a   quella   acquisita
dall'interessato, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha  dato  prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia  nonche'  di  avere
superato,  con  esito  positivo,  le  prove  scritte  dell'esame   di
abilitazione alla professione forense; 
  Ritenuto che il  superamento  della  prova  scritta  dell'esame  di
abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare  la
misura  della  prova  attitudinale  alla  sola  prova  orale,   quale
presupposto essenziale per la verifica della capacita'  professionale
dell'interessato; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 9 febbraio 2011; 
  Sentito il conforme parere del rappresentante  di  categoria  nella
seduta sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Lambardi Lorenzo, nato il 20 marzo 1974 a Cecina  (Italia),
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«abogado»  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo   degli
avvocati. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    unica prova orale su due materie:  una  prova  su  deontologia  e
ordinamento professionale; una prova su una tra le  seguenti  materie
(a scelta del candidato): diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 8 giugno 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano