MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 giugno 2011 

Riconoscimento, al sig. Slaviša Ilić,  di  titolo  di  studio  estero
abilitante   all'esercizio   in   Italia   della    professione    di
fisioterapista. (11A08433) 
(GU n.149 del 29-6-2011)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modificazioni
e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1999,
n.394,  che  stabilisce  le  modalita',  le  condizioni  e  i  limiti
temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte  dei
cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento  dei
relativi titoli; 
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394  del  1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento   dei   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
conseguiti in un paese non comunitario da  parte  dei  cittadini  non
comunitari; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di  attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva  2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Vista la domanda con la  quale  il  sig.  Slaviša  Ilić,  cittadino
serbo, ha chiesto il riconoscimento  del  titolo  Visi  Fizioterapeut
conseguito nella Repubblica di  Serbia,  ai  fini  dell'esercizio  in
Italia della professione di fisioterapista; 
  Considerato che il titolo oggetto  della  domanda  e'  identico  ad
altri per i quali la  Conferenza  dei  Servizi  ha  riconsiderato  il
percorso formativo seguito nei Paesi  dell'area  dell'ex  Yugoslavia,
ritenendo  non  necessario  il  ricorso  alle   prove   attitudinali,
giudicando sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio  previsto
dalla normativa locale; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
nella  Repubblica  serba  con  quella  esercitata   in   Italia   dal
fisioterapista; 
  Atteso  che  alla  domanda  possono  applicarsi   le   disposizioni
contenute nel comma 5 dell'art. 16 del d. Lgs. 9  novembre  2007,  n.
206; 
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo «Visi Fizioterapeut» rilasciato nell'anno  2003  dalla
«Scuola Superiore di Medicina» di Ćuprija (Serbia)  al  sig.  Slaviša
Ilić, nato a Požarevac (Repubblica di Serbia) il 17 dicembre 1980, e'
riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia  della  professione  di
fisioterapista. 
  2. Il sig. Slaviša Ilić e' autorizzato ad esercitare in Italia  nel
rispetto delle quote d'ingresso stabilite ai sensi dell'art. 3, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica  25  luglio  1998,  n.
286, e successive integrazioni e modificazioni, e, da  ultimo,  dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189 e per il periodo di  validita'  ed  alle
condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno, la professione
di fisioterapista. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50,  comma
8-bis, decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1999,  n.
394, qualora il sanitario non lo utilizzi, perde efficacia  trascorsi
due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n.206, sara' pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 giugno 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi