MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 2011 

Decadenza della societa' MAX96 S.r.l. dalla concessione n.  3534  per
la commercializzazione  delle  scommesse  a  quota  fissa  su  eventi
sportivi, diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non  sportivi  di
cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111. (11A08548) 
(GU n.149 del 29-6-2011)

 
                      IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto direttoriale n. 2006/7902/GIOCHI/UD del  21  marzo
2006, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  relativo  alle
misure per  la  regolamentazione  della  raccolta  a  distanza  delle
scommesse del bingo e delle lotterie; 
  Visti gli articoli 4, 5 e 6 del citato decreto che disciplinano  il
conto di gioco ed il suo utilizzo e, in particolare, l'art. 5,  comma
3, che prevede che il titolare di sistema e' tenuto a  controllare  i
conti di gioco e ad effettuare verifiche costanti circa  il  corretto
utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente  ad  AAMS  eventuali
violazioni delle norme vigenti; 
  Visto l'art. 9, comma 3, del decreto in questione che  prevede  che
«Su richiesta di AAMS  e  con  le  modalita'  da  essa  definite,  il
titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa,  per  ciascun  punto  di
commercializzazione, i dati relativi all'ubicazione  del  locale  nel
quale sara' esercitata l'attivita' di commercializzazione, gli  altri
elementi necessari ad identificare in modo univoco il suddetto locale
e  gli  incaricati   delle   attivita',   nonche'   eventuali   altre
informazioni richieste da AAMS»; 
  Visto l'art. 9, comma 4, del medesimo decreto  che  stabilisce  «il
divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di
liquidazione  di  vincite  e  di   rimborsi   presso   i   punti   di
commercializzazione», secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge
13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 12, comma 3, del decreto in esame che ha previsto  che
«Le  concessioni  e  le  autorizzazioni  alla  raccolta  di   giochi,
rilasciate da AAMS ovvero dai suoi concessionari, sono soggette  alla
sospensione od alla decadenza od alla revoca, da parte di AAMS  o  da
parte del concessionario che ha rilasciato  l'autorizzazione  stessa,
anche su richiesta di AAMS, qualora siano violate le disposizioni  di
cui all'art. 9 del presente decreto»; 
  Vista   la   Convenzione   di   concessione   n.   3534   per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi  sportivi
diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi,  sottoscritta
dalla societa' MAX96 SAS  di  Ferrara  Salvatore,  con  sede  in  Via
Torretta Rocchigiana n. 141, Priverno (LT); 
  Vista la lettera del 26 gennaio 2011 con la quale la societa' MAX96
SAS di  Ferrara  Salvatore  ha  comunicato  la  trasformazione  della
propria ragione sociale in Max96 S.r.l. 
  Visto l'art.  14,  comma  3,  della  citata  convenzione  il  quale
stabilisce che al concessionario «e' consentito il trasferimento  del
luogo di vendita in localita' diversa a quella  prevista  al  momento
della sottoscrizione della  concessione,  purche'  nell'ambito  della
stessa provincia e previa valutazione e successiva autorizzazione  da
parte di AAMS, ai sensi dell'art. 22, comma 8 della legge 27 dicembre
2002, n. 289»; 
  Considerato che, con diverse comunicazioni gli uffici regionali del
Lazio e  della  Campania  nonche'  il  Comando  Carabinieri  Lazio  -
Stazione di Priverno hanno segnalato  la  irreperibilita',  da  lunga
data, del concessionario  in  questione  presso  la  dichiarata  sede
legale; 
  Atteso che, a seguito di attivita' di  ispezione  presso  punti  di
commercializzazione, espletata in data 19 ottobre 2010 da  parte  del
Nucleo Mobile della Guardia di Finanza - Tenenza  Solopaca  (BN),  in
data 22 ottobre 2010 dalla Legione Carabinieri Campania - Stazione di
Casavatore (NA) ed in data 2 febbraio 2011 dal Comando della  Guardia
di Finanza - Compagnia di Scafati  (SA),  congiuntamente  all'Ufficio
Regionale della  Campania,  e'  stato  riscontrato  un  utilizzo  non
conforme ai vigenti dettami normativi del conto di gioco  a  distanza
da parte dei citati punti  di  commercializzazione  facenti  capo  al
concessionario in questione; 
  Visto l'art. 17, comma 2, lettera c) della  citata  convenzione  il
quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla  decadenza  della
concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito  e
patendo ed alla refusione delle spese «nel caso di  violazioni  delle
norme vigenti  che  disciplinano  la  scommesse  a  quota  fissa  ivi
compreso il mancato rispetto della normativa  vigente  da  parte  dei
soggetti terzi incaricati dal concessionario per  lo  svolgimento  di
servizi connessi alla raccolta delle scommesse telematiche»; 
  Considerato, altresi', che il sig. Ferrara Salvatore, nato a Napoli
il 5 luglio 1971 risulta essere stato denunciato a  piede  libero  in
data 29/8/2000 per «Gioco d'azzardo»; in  data  4/11/2006  denunciato
per «violazioni sulle disposizioni inerenti Sale da gioco Art.110 del
T.U.L.P.S.»; in data 9/11/2010 denunciato per «Esercizio  Abusivo  di
attivita' gioco e scommessa - Legge 401/1989, art. 4 C1 P2»; in  data
5/1/2011 denunciato per  «Esercizio  Abusivo  di  attivita'  gioco  e
scommessa - Legge 401/1989, art. 4 C1 P2»; 
  Vista la nota Prot. n. 2011/8272/Giochi/SCO dell'8 marzo  2011  con
la  quale  sono  stati  contestati,  tra  l'altro,  i   comportamenti
irregolari riscontrati nelle citate attivita' di ispezione  presso  i
punti  di  commercializzazione  collegati  alla  MAX  96   S.r.l.   e
contestualmente e' stato comunicato, ai sensi e per  gli  effetti  di
cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.  241  e
successive integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza  della
concessione  e,  a   titolo   cautelare,   e'   stata   disposta   la
disattivazione del collegamento con il totalizzatore nazionale; 
  Vista  la  nota  del  6  aprile  2011  inviata  dal  sopra   citato
concessionario in replica alle richieste di  memorie  esplicative  da
parte dell'AAMS; 
  Considerato che le  argomentazioni  presentate  dal  concessionario
risultano essere mere affermazioni di principio non suffragate da  un
concreto e particolareggiato piano operativo di controllo e vigilanza
sull'operato  dei   punti   di   commercializzazione   affiliati   al
concessionario medesimo; 
  Vista la nota Prot. n. 2011/16450/Giochi/SCO del 4 maggio 2011  con
la quale e' stata  comunicata  alla  MAX96  S.r.l.  la  chiusura  del
procedimento  avviato  in  data  8   marzo   2011,   con   Prot.   n.
2011/8272/Giochi/SCO  dell'8  marzo  2011,  e  la   decadenza   della
concessione n. 3534 prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera c); 
  Ritenuto che le  inadempienze  relative  all'operato  dei  suddetti
punti  di   commercializzazione,   la   mancata   comunicazione   del
trasferimento di sede nonche' le denunce a carico  del  sig.  Ferrara
Salvatore, rappresentante legale della societa' MAX96 S.r.l. assumono
connotazione di particolare gravita'; 
 
                               Dispone 
 
per i motivi indicati in premessa, la decadenza della concessione  n.
3534 per la commercializzazione delle  scommesse  a  quota  fissa  su
eventi sportivi, diversi dalle  corse  dei  cavalli,  ed  eventi  non
sportivi, stipulata con la societa' MAX96 S.r.l., con sede legale  in
via Torretta Rocchigiana, n. 141, 04015 - Priverno (LT) operante  nel
comune di Latina. 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 giugno 2011 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri