MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 maggio 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Luca Popa Otilia,  di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
chimico. (11A08553) 
(GU n.149 del 29-6-2011)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della  sig.ra  Luca  Popa  Otilia,  nata  a  Vaslui
(Romania) il 6 luglio 1977, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai
sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento  del  suo
titolo accademico professionale romeno ai fini dell'accesso  all'albo
dei chimici - sezione A - e l'esercizio della medesima professione in
Italia; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7  settembre  2005  -  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Preso atto che e' in possesso del  titolo  accademico  di  «Inginer
Diplomat,  profilul  Chimie,  specializarea   Tehnologia   Compusilor
Macromoleculari»  conseguito  presso  la  «Universitatea  tehnica  G.
Asachi din Iasi» nel giugno 2002; 
  Considerato che in Italia il professionista iscritto alla sezione A
dell'albo dei chimici opera in campo sanitario; 
  Considerato che in Romania, ai sensi della legge  n.  460/2003,  il
professionista chimico che intenda esercitare in campo sanitario deve
aver  ottenuto,   successivamente   al   conseguimento   del   titolo
accademico, il certificato di accreditamento da parte  del  Ministero
della Salute Pubblica e  il  certificato  per  esercitare  rilasciato
dall'Ordine nazionale per i Biologi, i Biochimici  e  i  Chimici,  al
quale sia iscritto; 
  Preso atto che la sig.ra Luca Popa non ha documentato  il  possesso
di tutti i  requisiti  richiesti  dalla  detta  legge  romena  e  che
pertanto non puo' esercitare la professione di chimico nel suo  Paese
di origine nel campo sanitario; 
  Ritenuto pertanto che la richiedente non possa essere iscritta alla
sezione A dell'albo italiano dei chimici per quanto sopra esposto; 
  Considerato  che  il  conseguimento  del  solo  titolo   accademico
consente alla sig.ra Luca Popa di esercitare in Romania nel campo non
sanitario; 
  Vista la attestazione della  Autorita'  competente  romena  che  ha
confermato che  il  titolo  accademico  in  questione  configura  una
formazione regolamentata, come prevista dall'art. 3 comma 1 lett.  e)
della direttiva comunitaria sopra citata; 
  Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 9  febbraio
2011; 
  Sentito  il  conforme  parere  del  rappresentante  del   Consiglio
Nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata; 
  Ritenuto  pertanto  che  la  richiedente   abbia   una   formazione
accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in  Italia
della professione di «chimico» e l'iscrizione all'albo nella  Sezione
B, per cui non e' necessario applicare le misure compensative; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Luca Popa Otilia, nata a Vaslui (Romania) il  6  luglio
1977,    cittadina    romena,    e'    riconosciuto     il     titolo
accademico/professionale  di  «Inginer  Diplomat,  profilul   Chimie,
specializarea Tehnologia Compusilor  Macromoleculari»,  quale  titolo
abilitante per l'iscrizione all'albo dei «chimici» - Sezione B. 
  La domanda di iscrizione nella sezione A dell'albo dei  chimici  e'
rigettata. 
    Roma, 27 maggio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano