MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 2011 

Decadenza della societa' S.C.I.T. Societa' di  Corse  Ippiche  Torino
S.r.l. dalla concessione n. 4907 per la raccolta dei giochi  pubblici
di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 25  settembre  2008,  n.
149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184
come modificato dell'articolo  2,  commi  49  e  50  della  legge  22
dicembre 2008, n. 203. (11A08677) 
(GU n.149 del 29-6-2011)

 
                      IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto n. 2009/289/STRATEGIE/UD del 6  febbraio  2009  di
approvazione della convenzione tipo  per  l'affidamento  dei  servizi
relativi alla raccolta dei giochi pubblici di cui all'art. 1-bis, del
decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con  modificazioni
dalla legge 19 novembre 2008, n. 184  come  modificato  dall'art.  2,
commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Vista la convenzione di concessione n. 4907  per  la  raccolta  dei
giochi pubblici di cui all'art. 1-bis, del decreto-legge 25 settembre
2008, n. 149 convertito con modificazioni  dalla  legge  19  novembre
2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50  della  legge
22 dicembre 2008, n. 203 da parte della S.C.I.T.  Societa'  di  Corse
Ippiche Torino s.r.l.; 
  Visto l'art. 20, comma 2, lettera e), della citata  convenzione  il
quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla  decadenza  della
concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito  e
patendo ed alla refusione delle spese  anche  «nel  caso  di  mancato
versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita'  stabilite
dalla convenzione e dai provvedimenti vigenti sui flussi  finanziari,
nonche' dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici per
un periodo superiore ai 15 giorni»; 
  Vista la nota prot. n. 2011/8051/Giochi/SCO del 7 marzo 2011 con la
quale il predetto Concessionario e' stato  invitato,  ai  fini  della
regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle  somme
dovute a titolo di imposta unica spettante  allo  Stato  e  di  saldi
quindicinali per gli anni 2010 e 2011; 
  Considerato che con la predetta nota e' stato comunicato, ai  sensi
e per gli effetti di cui agli articoli 7 e  seguenti  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
l'avvio del procedimento  di  decadenza  della  concessione  n.  4907
prevista dal citato art. 20, comma 2,  lettera  e),  a  motivo  della
grave  posizione  debitoria  derivante  dall'omesso  pagamento,   nei
termini  stabiliti,  delle  somme  dovute   in   applicazione   delle
disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla  suindicata
nota   con   l'invito   a   provvedere,   entro   15   giorni,   alla
regolarizzazione di detta posizione debitoria; 
  Atteso che il Concessionario in questione, a fronte della  medesima
comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai  fini
della regolarizzazione della posizione contabile e che, con fax del 6
aprile 2011, ha chiesto la sospensione del procedimento di  decadenza
della suddetta concessione, nonche' una dilazione di pagamento  delle
somme debitorie; 
  Considerato che con  nota  prot.  n.  2011/16761/Giochi/SCO  del  5
maggio  2011  e'  stata  rigettata  la  richiesta  del  sopra  citato
concessionario, e comunicata la sospensione del collegamento  con  il
Totalizzatore nazionale a far data dal 9 maggio 2011; 
  Tenuto conto che il Concessionario in questione, in riscontro  alla
succitata nota non ha prodotto ulteriori controdeduzioni; 
 
                               Dispone 
 
per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini   della   tutela
dell'interesse erariale, la decadenza: 
  della  convenzione  di  concessione  n.  4907   per   l'affidamento
dell'esercizio  dei  giochi  pubblici  di  cui  all'art.  1-bis,  del
decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con  modificazioni
dalla legge 19 novembre 2008, n. 184  come  modificato  dall'art.  2,
commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 stipulata  con  la
societa' S.C.I.T. Societa' di Corse Ippiche Torino s.r.l.,  con  sede
legale in Via Boston 122/4 - Torino (TO). 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 giugno 2011 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri