MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 15 giugno 2011 

Riconoscimento,   al   prof.   Giulio   Zanette,   delle   qualifiche
professionali  estere  abilitanti  all'esercizio  in   Italia   della
professione di insegnante. (11A08724) 
(GU n.169 del 22-7-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale  del  30  gennaio
1998, n. 39; il decreto  ministeriale  28  maggio  1992;  il  decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4  giugno  2001;  il
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002,  n.  54;  la
legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.
277; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008;  il  decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n.  121;
il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206;  il  decreto  del
Presidente della Repubblica  20  gennaio  2009,  n.  17;  il  decreto
ministeriale 26 marzo 2009,  n.  37;  la  circolare  ministeriale  23
settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza presentata ai sensi  dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione europea dal prof. Giulio Zanette; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n.  206,  relativa  al  sottoindicato  titolo  di
formazione conseguito in piu' Paesi; 
  Vista l'omologazione della laurea italiana al corrispondente titolo
spagnolo "Licenciado en Traducciόn e Interpretaciόn"  rilasciato  dal
Ministerio de Educaciόn y Ciencia in data 31 ottobre 2005, a  seguito
di prova complessiva espletata presso l'Universita' di Granada; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che  l'interessato  e'  esonerato  dalla  presentazione
della documentazione della competenza linguistica, in quanto  ha  una
formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1  e  2,  citato  decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato,  altresi',  che,  ai  sensi  dell'art.  19  del   decreto
legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in  argomento  e'
subordinato, nel Paese di provenienza al  possesso  di  un  ciclo  di
studi post-secondari di durata di almeno quattro anni,  nonche'  alla
formazione professionale richiesta in  aggiunta  al  ciclo  di  studi
post-secondario; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto il decreto direttoriale, prot. n. 5363 del  15  luglio  2010,
che  subordina,   al   superamento   di   misure   compensative,   il
riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento; 
  Vista la nota 24 maggio 2011 - prot. n. 7458, acquisita  agli  atti
di questa Direzione con prot. n. 3769 del 6 giugno 2011, con la quale
l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto  ha  comunicato  l'esito
favorevole del tirocinio di adattamento superato dall'interessato per
la sola classe di concorso 45/A; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessato   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto: 
    diploma di istruzione post-secondaria: laurea  in  "Traduzione  e
Interpretazione  -  Indirizzo  Traduzione"  Tedesco  (prima   lingua)
Spagnolo (seconda lingua), conseguita in data 10  marzo  2004  presso
l'Universita' degli studi Trieste; 
    titolo di abilitazione  all'insegnamento:  "Certificat  d'Aptitud
Pedagogica - CAP" conseguito nell'anno  accademico  2004/2005  presso
l'Universitat de Girona Institut de  Ciencies  de  l'Educacio'  Josef
Pallach (Spagna), posseduto dal cittadino  italiano  Giulio  Zanette,
nato a Gorizia il 20  novembre  1981,  come  integrato  dalla  misura
compensativa di cui al decreto direttoriale citato  in  premessa,  ai
sensi e per gli effetti di cui  al  decreto  legislativo  9  novembre
2007,  n.  206,  e'  titolo  di  abilitazione   all'esercizio   della
professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria  per  la
sola classe di abilitazione: 45/A "Lingua straniera - Spagnolo". 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 giugno 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo