CORTE DEI CONTI

PROVVEDIMENTO 24 giugno 2011 

Modifiche al regolamento per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
degli  uffici  amministrativi  e  degli  altri  uffici  con   compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni della  Corte  dei  conti.
(11A08923) 
(GU n.153 del 4-7-2011)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 100 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286; 
  Vista l'ordinanza  presidenziale  n.  65  del  12  maggio  2011  di
convocazione delle sezioni riunite in sede deliberante; 
  Udito il relatore, consigliere dott. Ermanno Granelli; 
  Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli
uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali  e
di supporto alle attribuzioni della Corte  dei  conti  approvato  con
deliberazione delle sezioni riunite n. 1/DEL/2010  nell'adunanza  del
25 gennaio 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza  nella  seduta
del 27 gennaio 2010; 
  Vista la deliberazione delle sezioni riunite  n.  2,  nell'adunanza
del 4 novembre 2010, con la quale sono state fissate le modalita'  di
definizione degli atti regolamentari riguardanti la Corte dei  conti;
la nota del Presidente della Corte n. 4241, del 29 dicembre 2010, con
la quale sono stati individuati gli indirizzi per la predisposizione,
a cura del segretario generale, dello schema di regolamento; la  nota
del segretario generale n.  547  del  4  aprile  2011  contenente  lo
«schema di regolamento» trasmesso con nota n. 1637 del 14 aprile 2011
del capo di Gabinetto, sia  al  Consiglio  di  Presidenza,  sia  alla
segreteria  delle   sezioni   riunite   in   sede   deliberante;   la
comunicazione, in data 29 marzo  2011,  dello  schema  suddetto  alle
organizzazioni sindacali a  cura  del  servizio  relazioni  sindacali
della Corte; 
  Acquisito, ai sensi dell'art. 1 del regolamento  approvato  con  la
sopra citata deliberazione n.  2  del  4  novembre  2010,  il  parere
favorevole del consiglio di amministrazione in data 31 marzo 2011; 
  Ritenuto doversi apportare alcune  modifiche  al  sopra  menzionato
«Regolamento per l'organizzazione ed il  funzionamento  degli  uffici
amministrativi e degli altri uffici  con  compiti  strumentali  e  di
supporto  alle  attribuzioni  della  Corte  dei  conti»,  per  quanto
attiene,  in  particolare,  all'assetto  organizzativo  dei   servizi
informativi automatizzati e agli organi responsabili  delle  relative
strutture; 
  Vista  la  deliberazione  n.  2/DEL/2011  delle   sezioni   riunite
nell'adunanza del 25 maggio 2011; 
  Vista l'adunanza in data 7-8 giugno 2011, nella quale Consiglio  di
Presidenza ha adottato la predetta deliberazione n. 2/DEL/2011; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
Modifiche al «regolamento per l'organizzazione  ed  il  funzionamento
  degli uffici  amministrativi  e  degli  altri  uffici  con  compiti
  strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei  conti»
  approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 1/DEL/2010 del
  25 gennaio 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta
  del 27 gennaio 2010. 
                               Art. 1 
 
  1. Al regolamento per l'organizzazione ed  il  funzionamento  degli
uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali  e
di supporto alle attribuzioni della Corte dei  conti,  approvato  con
deliberazione delle sezioni riunite n.  1/DEL/2010,  del  25  gennaio
2010 e adottato dal Consiglio  di  Presidenza  nella  seduta  del  27
gennaio 2010, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) all'art. 6, comma 1, la lettera p) e' sostituita dalla  seguente
lettera: 
  «p) presiede il comitato per l'informatica  e  si  avvale,  per  lo
svolgimento dei  relativi  compiti,  di  un  magistrato,  scelto  dal
Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, fra i magistrati  con
qualifica non inferiore a consigliere, con funzione di referente  per
gli indirizzi strategici dei servizi informativi automatizzati e  cui
sono attribuiti i compiti di cui all'art. 19, comma 4. Il  magistrato
referente dura in carica tre anni e puo' essere confermato  una  sola
volta.»; 
  b) l'art. 19 e' sostituto con: 
  «1.  Il  comitato  per  l'informatica  e'  organo  consultivo   del
segretario generale in materia d'informatizzazione dei servizi  della
Corte dei conti. 
  2.  Il  comitato  per  l'informatica  e'  composto  dal  segretario
generale,  dal  magistrato  referente  per  i   servizi   informativi
automatizzati, dal dirigente di prima fascia dei servizi  informativi
automatizzati, dal dirigente di prima fascia della Direzione generale
affari generali, da tre magistrati scelti dal Presidente, sentito  il
Consiglio di Presidenza, tra i magistrati appartenenti  alle  diverse
aree funzionali in possesso, per l'attivita' svolta e  le  esperienze
maturate, di  specifica  attitudine  all'incarico  da  ricoprire.  Il
comitato e', di norma, presieduto  dal  magistrato  referente  per  i
servizi informativi automatizzati, su delega del segretario generale. 
  3. Il comitato per l'informatica e' convocato  con  cadenza  almeno
bimestrale e alle riunioni possono essere invitati  a  partecipare  i
magistrati e dirigenti interessati all'argomento posto all'ordine del
giorno, nonche' esperti anche esterni alla pubblica amministrazione. 
  4. Il magistrato referente per i servizi informativi  automatizzati
adempie, nell'ambito  di  competenza  della  Corte  dei  conti  e  in
aderenza agli indirizzi generali per l'azione amministrativa definiti
annualmente dal Presidente, ai compiti strategici di cui  al  decreto
legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39  e  successive  integrazioni  e
modificazioni, e di cui alle vigenti disposizioni di legge in materia
di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. In particolare,
formula al  Presidente  e  al  segretario  generale  le  proposte  di
attivazione o  d'implementazione  dei  programmi  d'informatizzazione
delle  attivita'  riguardanti  le  funzioni  giurisdizionali   e   di
controllo,  nonche'  di  quelle  relative  alla   definizione   degli
indirizzi e delle linee programmatiche per lo  sviluppo  dei  servizi
informatici  e  telematici.  Coadiuva  il  segretario  generale   nel
monitoraggio delle iniziative realizzate  e  della  loro  rispondenza
agli  indirizzi  programmatici.  Resta   ferma   la   responsabilita'
operativa e per i risultati conseguiti del dirigente incaricato della
Direzione generale di cui all'art. 24. 
  5. Il magistrato referente per i servizi informativi  automatizzati
si avvale, nello svolgimento dei propri  compiti,  del  dirigente  di
prima fascia incaricato della Direzione generale di cui all'art. 24 e
si avvale, in  raccordo  con  il  medesimo  dirigente,  degli  uffici
tecnici e amministrativi della struttura.»; 
    c) all'art. 24, il comma 2, e' sostituito dal seguente comma: 
  «2. Il dirigente di prima fascia della Direzione  generale  servizi
informativi automatizzati e' scelto tra soggetti in possesso  per  il
titolo di studio e per l'esperienza lavorativa maturata, di specifica
professionalita'   informatica   e   delle   attitudini   manageriali
corrispondenti alla funzione da ricoprire.»; 
    d) all'art. 65, dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: 
  «3. Tenuto conto delle straordinarie esigenze funzionali e in  sede
di  prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.   24,
l'incarico di dirigente  di  prima  fascia  dei  servizi  informativi
automatizzati, puo' essere attribuito nei termini e con le  modalita'
di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, applicando gli arrotondamenti di cui all'art. 19, comma 6-bis
del medesimo  decreto  legislativo  al  contingente  complessivo  dei
dirigenti di prima fascia, computando ai fini del calcolo,  anche  il
segretario generale, in conformita' con quanto previsto dall'art. 15,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
    Roma, 24 giugno 2011 
 
                                           Il Presidente: Giampaolino