MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 giugno 2011 

Riconoscimento, al sig. Abdelaal Mahmoud Ahmed Mohamed, di titolo  di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
chimico. (11A08927) 
(GU n.156 del 7-7-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Abdelaal Mahmoud Ahmed  Mohamed,  nato  ad
Alex (Egitto) il 10  maggio  1980,  cittadino  egiziano,  diretta  ad
ottenere, ai sensi dell'art. 49  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art.  16  del
decreto  legislativo  n.  206/2007,  il  riconoscimento  del   titolo
professionale di cui e' in possesso, conseguito in  Egitto,  ai  fini
dell'accesso all'albo ed esercizio in  Italia  della  professione  di
«Chimico»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 recante norme di attuazione del testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello  straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della
direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  -   relativa   al
riconoscimento della qualifiche professionali ; 
  Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo  accademico
di  «Chimica  e  Biochimica»,  conseguito  presso  «l'Universita'  di
Alessandria» nella sessione settembre 2003; 
  Considerato che l'istante  ha  dimostrato  di  essere  iscritto  al
«Sindacato delle professioni scientifiche dal 1° gennaio 2004; 
  Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi  nella
seduta del 9 febbraio 2011; 
  Sentito  il  conforme  parere  del  rappresentante  del   Consiglio
nazionale di categoria nella conferenza sopra citata; 
  Considerato che il richiedente possiede un  permesso  di  soggiorno
rilasciato dalla Questura di Rimini in  data  22  ottobre  2011,  con
scadenza il 21 marzo 2013 per motivi famigliari; 
  Ritenuto che il  richiedente  abbia  una  formazione  accademica  e
professionale  completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia   della
professione di «Chimico» - sez. A,  per  cui  non  appare  necessario
applicare misure compensative; 
  Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Abdelaal Mahmoud Ahmed Mohamed, nato ad Alex (Egitto) il 10
maggio  1980,  cittadino  egiziano,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo dei «Chimici» sez. A  e  l'esercizio  della  professione  in
Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno
e il rispetto dei flussi migratori. 
    Roma, 23 giugno 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano