MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 27 maggio 2011 

Riconoscimento, al prof. Christian  Stückelschweiger,  di  titolo  di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
insegnante. (11A09000) 
(GU n.176 del 30-7-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
     per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; la legge 21  dicembre  1999,  n.
508; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445;  il  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  il  decreto  interministeriale  4
giugno 2001; il decreto del Presidente della  Repubblica  18  gennaio
2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il  decreto  ministeriale
del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio  2008,  n.  85
convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente  della  Repubblica
20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;
la legge 24 novembre 2009,  n.  167;  la  circolare  ministeriale  23
settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dei
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione europea dal prof. Christian Stückelschweiger; 
  Visto che la richiesta dell'interessato e' rivolta ai  sensi  della
legge  n.  167/2009  ad  ottenere  il  riconoscimento  della  propria
formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai  soli
posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della  provincia
di Bolzano; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessato, di madrelingua tedesca, possiede  la
competenza linguistica necessaria, in quanto  tutti  gli  studi  sono
stati compiuti in lingua tedesca; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1  e  2,  citato  decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato altresi', che l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un  ciclo  di
studi post -  secondari  di  durata  di  almeno  quattro  anni  e  al
completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al
ciclo di studi post - secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta del 25 maggio  2011,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale  dell'interessato
ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il seguente  titolo  di  formazione  professionale:  diploma  di
istruzione post secondario  «Staatliches  Lehrbefähigungszeugnis,  im
Hauptfach: Kiavier) (Diploma di stato d'abilitazione all'insegnamento
- Indirizzo: Pianoforte)», conseguito presso il  «Konservatorium  der
Stadt  Innsbruck»  -  Austria  l'8  luglio  1988,  comprensivo  della
formazione didattico pedagogica posseduto  dal  cittadino  austriaco,
Christian Stückelschweiger, nato a Zell am  Ziller  (Austria)  il  12
novembre 1962,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  decreto
legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  e'  titolo  di  abilitazione
all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole  di
istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso: 
    31/A  -  Educazione  musicale  negli   istituti   di   istruzione
secondaria di II grado, limitatamente ai soli posti  di  insegnamento
nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano; 
    32/A - Musica, limitatamente ai soli posti di insegnamento  nelle
scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano; 
    77/A - strumento musicale  (pianoforte),  limitatamente  ai  soli
posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della  provincia
di Bolzano. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 maggio 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo