MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 giugno 2011 

Riconoscimento,  al  sig.  Agi  Erol,  di  titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia della professione di  odontoiatra.
(11A09398) 
(GU n.171 del 25-7-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista l'istanza, in data 20 settembre 2008, con la  quale  il  sig.
Agi Erol, nato ad Ankara  (Turchia)  il  3  ottobre  1965,  cittadino
statunitense, ha chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  denominato
«Doctor of dental surgery», rilasciato nel mese di  maggio  del  1990
dalla «New York University», con sede a New York  (U.S.A.),  ai  fini
dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  -  recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero»  -  e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del predetto  decreto  n.  394/1999  che
disciplinano il riconoscimento dei  titoli  professionali  abilitanti
all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese
terzo da parte dei cittadini non comunitari; 
  Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Tenuto conto che nella riunione del 19 luglio 2010 della Conferenza
dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, si e' ritenuto di  subordinare  il  riconoscimento  del
titolo in questione al superamento, da  parte  dell'istante,  di  una
prova attitudinale; 
  Visto l'esito di detta prova attitudinale effettuata in data 2 e  9
maggio 2011, a seguito della quale il  sig.  Agi  Erol  e'  risultato
idoneo; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di odontoiatra; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo  denominato
«Doctor of dental surgery», rilasciato nel mese di  maggio  del  1990
dalla «New York University», con sede a New York (U.S.A.) al sig. Agi
Erol,  nato  ad  Ankara  (Turchia)  il  3  ottobre  1965,   cittadino
statunitense, e' riconosciuto quale titolo  abilitante  all'esercizio
in Italia della professione di odontoiatra. 
  2. Il dott. Agi Erol e' autorizzato  ad  esercitare  in  Italia  la
professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote
stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto  legislativo  25
luglio  1998,  n.  286  e  successive   modifiche,   all'ordine   dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri  -  che
accerta  la  conoscenza,  da  parte  dell'interessato,  della  lingua
italiana e  delle  speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio
professionale in Italia. 
  3. Il presente decreto, ai sensi  dell'art.  50,  comma-8-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 giugno 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi