GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 24 giugno 2011 

Esonero  dall'obbligo  di  notificazione  del  trattamento  di   dati
genetici effettuato da organismi  di  mediazione.  (Deliberazione  n.
259). (11A09462) 
(GU n.161 del 13-7-2011)

 
 
 
           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, in presenza del prof.  Francesco  Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,  vice  presidente,  del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Daniele De Paoli, segretario generale; 
  Visto l'art. 37, commi 1 e 2, del Codice in materia  di  protezione
dei dati  personali  (d.lg.  30  giugno  2003,  n.  196,  di  seguito
"Codice"); 
  Rilevato che tale Codice indica  i  trattamenti  da  notificare  al
Garante e demanda a questa Autorita' il compito di  individuare,  tra
essi, quelli  sottratti  all'obbligo  di  notificazione  purche'  non
suscettibili  di  recare  pregiudizio  ai  diritti  e  alle  liberta'
dell'interessato in ragione delle modalita' di  trattamento  e  della
natura dei dati (art. 37, comma 2); 
  Rilevato che il medesimo Codice  demanda  altresi'  al  Garante  il
compito di individuare ulteriori trattamenti  in  aggiunta  a  quelli
elencati nella predetta disposizione; 
  Visto il d.lg. 4 marzo 2010, n. 28 di attuazione dell'art. 60 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali e  il  d.m.  18
ottobre 2010, n.  180,  regolamento  recante  la  determinazione  dei
criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del  registro  degli
organismi  di  mediazione  e  dell'elenco  dei   formatori   per   la
mediazione; 
  Visto il provvedimento del Garante recante individuazione dei  tipi
di dati e di operazioni eseguibili in  relazione  alla  finalita'  di
rilevante interesse pubblico di cui all'art. 71, comma 1 del  Codice,
per le attivita'  svolte  da  soggetti  pubblici  per  la  mediazione
finalizzata  alla   conciliazione   delle   controversie   civili   e
commerciali (Deliberazione 21 aprile 2011, n. 160); 
  Vista  l'autorizzazione  del  Garante  al  trattamento   dei   dati
sensibili nell'attivita' di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili  e  commerciali  (Deliberazione  21  aprile
2011, n. 161); 
  Vista l'autorizzazione  del  Garante  al  trattamento  dei  dati  a
carattere   giudiziario   correlato   all'attivita'   di   mediazione
finalizzata  alla   conciliazione   delle   controversie   civili   e
commerciali (Deliberazione 21 aprile 2011, n. 162); 
  Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici
emanata in data odierna con cui e' stato autorizzato  il  trattamento
di tali dati da parte degli organismi di mediazione; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Rilevato che i trattamenti di dati genetici effettuati da organismi
di   mediazione   nell'esercizio   e   con   le   modalita'   proprie
dell'attivita' di mediazione di cui al d.lg. 4 marzo 2010,  n.  28  e
successive modificazioni e integrazioni  sono  posti  in  essere  con
modalita' che permettono, allo stato,  di  sottrarli  all'obbligo  di
notificazione, ferma restando l'osservanza degli  ulteriori  principi
ed obblighi previsti dal Codice in materia  di  protezione  dei  dati
personali; cio' tenuto conto che gli organismi di mediazione  possono
venire a conoscenza di dati genetici in modo saltuario, non assumendo
l'attivita' di trattamento di  tali  dati  carattere  di  costanza  e
prevalenza rispetto a quella avente ad oggetto  ogni  altro  tipo  di
dati personali; considerati, altresi', le  puntuali  indicazioni  sul
trattamento dei dati personali contenute nelle  citate  deliberazioni
numeri 160, 161, 162 emanate dal Garante  il  21  aprile  2011  e  il
regime   di   pubblicita'   dell'elenco   dei   soggetti    abilitati
all'attivita' di mediazione, tenuto e  costantemente  aggiornato  dal
Ministero della giustizia; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti; 
 
                              Delibera: 
 
  A)  di  sottrarre  all'obbligo  di  notificazione  al   Garante   i
trattamenti di dati genetici, rientranti nei casi previsti  dall'art.
37, comma 1, lettera a) del Codice, che siano effettuati da organismi
di   mediazione   nell'esercizio   e   con   le   modalita'   proprie
dell'attivita' di mediazione di cui al d.lg. 4 marzo 2010,  n.  28  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  B)  di  inviare  copia  della  presente  deliberazione  all'Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia  ai  fini
della sua pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 24 giugno 2011 
 
                       Il presidente: Pizzetti 
 
                     Il relatore: Chiaravalloti 
 
                  Il segretario generale: De Paoli