MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 maggio 2011 

Approvazione delle modifiche allo Statuto RAI. (11A09515) 
(GU n.161 del 13-7-2011)

 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
Stato 3 aprile 1947, n. 428, contenente norme in materia di vigilanza
e controllo sulle radiodiffusioni circolari; 
  Vista la legge 14 aprile  1975  n.  103,  recante  nuove  norme  in
materia di diffusione radiofonica e televisiva; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre  1984,  n.  807,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  4  febbraio   1985,   n.   10,   recante
«disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive»; 
  Visto il decreto-legge ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge
23  dicembre  1996,  n.  650,  recante   disposizioni   urgenti   per
l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni; 
  Vista la legge 3 maggio 2004 n. 112, recante «Norme di principio in
materia  di  assetto  del  Sistema  radiotelevisivo  e  della  RAI  -
Radiotelevisione italiana  S.p.A.,  nonche'  delega  al  Governo  per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo  2010,  recante
il «Testo unico dei Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici»; 
  Visto lo Statuto della  Rai  -  Radiotelevisione  italiana  S.p.A.,
approvato con decreto del  Ministro  delle  Comunicazioni  8  ottobre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 20 ottobre 2004, n. 247 e successive modificazioni; 
  Visto la lettera dell'11 ottobre 2010, prot. n.  P/003060,  con  la
quale il presidente della Rai -Radiotelevisione  italiana  S.p.A.  ha
chiesto l'approvazione dell'art. 22, comma 3, dell'art. 26, dell'art.
27, dell'art. 28, dell'art. 30,  comma  2,  dell'art.  31,  comma  1,
ultimo periodo, dello Statuto sociale, come modificato  con  delibera
dell'Assemblea  straordinaria  di  RAI  -  Radiotelevisione  Italiana
S.p.A. di cui al verbale del 28 settembre  2010,  redatto  dal  dott.
Francesco Maria  Ragnisco,  notaio  in  Roma,  Repertorio  n.  66155,
Raccolta n. 18275 e contenente, quale allegato  B  al  n.  18275,  lo
Statuto medesimo con le succitate modifiche; 
  Visto la lettera del 16 novembre 2010, prot. n.  P/003272,  con  la
quale il presidente della Rai -Radiotelevisione  italiana  S.p.A.  ha
chiesto l'approvazione del Titolo VIII e dell'art. 30, commi da  6  a
9, dello Statuto sociale, come modificato con delibera dell'Assemblea
straordinaria di RAI - Radiotelevisione Italiana  S.p.A.  di  cui  al
verbale del 9  novembre  2010,  redatto  dal  dott.  Francesco  Maria
Ragnisco, notaio in Roma, Repertorio n. 66291, Raccolta  n.  18334  e
contenente, quale allegato B al n. 18334, lo Statuto medesimo con  la
succitata modifica; 
  Visto il parere favorevole alle suddette modifiche, espresso  dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi radiotelevisivi nella seduta del 2 febbraio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Sono approvate le modifiche di seguito riportate  dell'art.  22,
comma 3, dell'art. 26, dell'art.  27,  dell'art.  28,  dell'art.  30,
comma 2, dell'art. 31, comma 1, ultimo periodo, dello  Statuto  della
Rai -Radiotelevisione italiana S.p.A., nel testo di cui  all'allegato
B dell'atto redatto dal dott. Francesco  Maria  Ragnisco,  notaio  in
Roma,  Repertorio  n.  66155,  raccolta  n.  18275,  come  deliberato
dall'Assemblea degli Azionisti nella seduta del 28 settembre 2010  di
cui al verbale citato nelle premesse: 
  «22.3 - Il Consiglio di amministrazione puo' nominare  tra  i  suoi
membri, senza  compensi  aggiuntivi,  un  Vice  Presidente.  Al  Vice
Presidente possono  essere  attribuiti  esclusivamente  i  poteri  di
sostituzione del Presidente in caso di  sua  assenza,  impedimento  o
vacanza di carica. La nomina alla carica di Vice  Presidente  diviene
efficace dopo che sia divenuta  efficace  quella  del  Presidente  ai
sensi del precedente art. 22.1.. In mancanza di un  Vice  Presidente,
la funzione e i poteri del Presidente sono esercitati dal consigliere
piu' anziano di eta'.»; 
  «26.1  -  Il  Consiglio  di   amministrazione,   fatte   salve   le
attribuzioni spettanti per legge al Direttore Generale, puo' delegare
proprie attribuzioni al solo Presidente, determinandone  in  concreto
il contenuto ed il compenso ai sensi dell'art.  2389,  comma  3,  del
codice civile. Non sono  delegabili  le  materie  elencate  nell'art.
2381, comma 4, del codice civile. 
  26.2 - L'organo  di  amministrazione  puo'  conferire  deleghe  per
singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, senza compensi
aggiuntivi. 
  26.3 - Gli organi  delegati  curano  che  l'assetto  organizzativo,
amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni
dell'impresa e sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione
e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento
della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e  sulle  operazioni
di maggiore rilievo, per le dimensioni o  caratteristiche  effettuate
dalla Societa' e dalle sue controllate.»; 
  «27.1 lettera a) - al Presidente del Consiglio di Amministrazione»; 
  «27.1 lettera b) - al Direttore generale, nell'ambito delle proprie
attribuzioni»; 
  «27.2 - Il Presidente, al fine di dare esecuzione  a  delibere  del
Consiglio di amministrazione, puo' conferire procure a dipendenti o a
terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti,  ivi
comprese la gestione delle liti e la rappresentanza in giudizio; tale
facolta' spetta, altresi',  al  Direttore  Generale  nell'ambito  dei
poteri e delle attribuzioni a questi conferiti.»; 
  «28.2  -  La  remunerazione  del  Presidente,   se   investito   di
particolari cariche, e' stabilita dal Consiglio dei  amministrazione,
sentito il parere del collegio sindacale.»; 
  All'art. 28, i commi 3 e 4 introdotti ex novo, come segue: 
    «28.3 - e' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza  ai
componenti degli organi sociali. 
    28.4 - La remunerazione dei componenti di comitati  con  funzioni
consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti
comitati, puo' essere  riconosciuta  a  ciascuno  dei  componenti  in
misura non superiore al trenta per cento del compenso deliberato  per
la carica di Amministratore.»; 
    «30.2 - l'assemblea determina il corrispettiva dei componenti  il
collegio sindacale. E' fatto  divieto  di  corrispondere  gettoni  di
presenza.»; 
  All'art. 31, comma 1, l'ultimo periodo nel modo seguente: 
    «Tale organismo e' dotato di  autonomi  poteri  di  iniziativa  e
controllo  per  l'esercizio  delle  proprie  funzioni,  e   riferisce
all'organo di amministrazione o ad un apposito comitato eventualmente
costituito all'interno dell'organo di amministrazione.». 
  2. Sono approvate le modifiche di seguito riportate del Titolo VIII
e  dell'art.  30,  commi  da  6  a  9,  dello  Statuto  della  Rai  -
Radiotelevisione italiana S.p.A., nel testo  di  cui  all'allegato  B
dell'atto redatto dal dott. Francesco Maria Ragnisco, notaio in Roma,
Repertorio   n.   66291,   raccolta   n.   18334,   come   deliberato
dall'Assemblea degli Azionisti nella seduta del 9  novembre  2010  di
cui al verbale citato nelle premesse: 
    «Titolo VIII - Collegio sindacale e revisione legale dei conti»; 
    «30.6 - La revisione legale dei conti e' affidata ad una societa'
di revisione legale iscritta nell'apposito registro. 
  30.7 - L'incarico della revisione legale  dei  conti  e'  conferito
dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, per  una
durata di tre  esercizi  e  con  scadenza  alla  data  dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
dell'incarico. 
  30.8 - L'assemblea determina, altresi', il corrispettivo  spettante
alla societa' di revisione legale per l'intera durata dell'incarico. 
  30.9 - Da abrogare.» 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 10 maggio 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romani 

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 4, foglio n. 348