MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 luglio 2011 

Decadenza della societa' Punto Match S.r.l. dalla concessione n. 4219
per  l'affidamento  dell'esercizio  dei  giochi   pubblici   di   cui
all'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito
con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.  248.
(11A09518) 
(GU n.161 del 13-7-2011)

 
 
 
                      IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Vista la Convenzione di concessione n. 4219  per  l'affidamento  in
concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di  cui  all'art.  38,
comma 2, del decreto legge 4 luglio  2006,  n.  223,  convertito  con
modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alla
societa'  Punto  Match  S.r.l.,  via  Galletti,   69-71   Domodossola
(Verbania); 
  Vista   la   Convenzione   di   concessione   n.   3501   per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi  sportivi
diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi,  sottoscritta
dalla societa' B.P. Point S.r.l.,  via  Galletti,  69-71  Domodossola
(Verbania); 
  Visto il decreto prot.n. 2011/5129/giochi/SCO del 17 febbraio  2011
con il quale  e'  stata  disposta  la  decadenza  della  su  indicata
concessione  n.  3501  per  gravi  inadempienze   posti   in   essere
nell'ambito del relativo rapporto concessorio ed in  particolare  per
non aver provveduto a presentare nuova fideiussione; 
  Considerato che la societa' Punto Match S.r.1 e  la  societa'  B.P.
Point S.r.l sono riconducibili allo stesso centro decisionale; 
  Visto  l'ingente  numero   di   richieste,   pervenute   a   questa
Amministrazione, da parte di  giocatori  (quantificati  dallo  stesso
centro decisionale nel numero di 70.000) che reclamano nei  confronti
di Punto Match S.r.l. - Conc. n.  4219  la  liquidazione  dei  propri
conti di gioco fermi al 29 settembre 2010; 
  Vista la nota prot. n. 2011/14060/Giochi/SCO del 18 aprile 2011 con
la quale questa Amministrazione  invitava  la  societa'  Punto  Match
S.r.l., titolare della  concessione  4219,  nella  persona  del  Sig.
Gianni  Alessio   Bariletti   quale   legale   rappresentante,   alla
liquidazione dei summenzionati conti di gioco nel rispetto  dell'art.
14, commi 6 e 10 della relativa convenzione; 
  Vista la risposta della societa' Punto Match S.r.l. alla richiamata
nota 14060 del 18 aprile 2011, pervenuta  a  mezzo  fax  in  data  28
aprile 2011, le cui motivazioni sono state ritenute  non  pertinenti,
alla richiesta di provvedere  al  pagamento  delle  somme  dovute  ai
giocatori; 
  Vista la nota prot. n. 2011/19509/Giochi/SCO del 25 maggio 2011 con
la quale si e' proceduto, ai sensi e per  gli  effetti  di  cui  agli
articoli  7  e  seguenti  della,  legge  n.  241/1990  e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  all'avvio   del   procedimento   di
decadenzadella  concessione  n.  4219,  richiamando,  nuovamente,  il
concessionario all'osservanza degli obblighi derivanti dal menzionato
art. 14 della convenzione ed assegnando un termine di 10  giorni  per
regolarizzare  la  propria  posizione  nei  confronti  di   tutti   i
giocatori; 
  Considerato che, con la nota  di  replica  del  3  giugno  2011  la
societa' Punto Match S.r.l.  sostiene  che  le  somme  reclamate  dai
giocatori sulla concessione n. 4219, nella titolarita' di Punto Match
S.r.l., sarebbero imputabili alla concessione 3501, nella titolarita'
di BP Point S.r.l.  e  la  cui  legale  rappresentanza  e'  anch'essa
riconducibile al Sig.. Gianni Alessio Bariletti; 
  Ritenute  non  soddisfacenti  le  motivazioni   espresse   con   la
menzionata nota del 3 giugno con la  quale  la  societa'  in  parola,
nell'asserire l'indipendenza con la societa' BP Point  S.r.l.,  della
quale si  definisce  «concorrente  diretto»,  reclama  un  intervento
dell'Amministrazione nel rapporto intercorrente tra la stessa e  l'ex
provider Microgame S.p.a.; 
  Considerato che, come gia' espresso nella  comunicazione  di  avvio
del procedimento di decadenza del 25 maggio  2011,  l'Amministrazione
riveste una posizione di terzieta' rispetto al rapporto intercorrente
tra il provider ed il concessionario, come  si  evince  dall'art.  4,
comma 5, lettera h) della convenzione di concessione di cui trattasi,
il  quale  richiede,  al  concessionario   medesimo,   una   semplice
comunicazione ad AAMS «dei  dati  identificativi  del  fornitore  del
servizio di connettivita' di cui intende avvalersi». 
  Ritenuta di particolare  gravita'  il  protrarsi  dell'inadempienza
relativa al pagamento dei su citati conti di gioco; 
 
                               Dispone 
 
la  decadenza  della  concessione  n.  4219  per   l'affidamento   in
concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di  cui  all'art.  38,
comma 2, del decreto legge 4 luglio  2006,  n.  223,  convertito  con
modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alla
societa'  Punto  Match  S.r.l.,  via  Galletti,   69-71   Domodossola
(Verbania); 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 4 luglio 2011 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri