MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 28 giugno 2011 

Iscrizione della societa' «Gap informatica di Pizzoli Pier Giorgio  &
C. s.n.c.»,  in  Pianella,  nella  sezione  A  dell'elenco  dei  siti
internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti di  cui  agli
articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006. (11A09661) 
(GU n.164 del 16-7-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto l'art. 490, comma secondo, del codice  di  procedura  civile,
come modificato dall'art. 2, comma terzo, lett. e) del  decreto-legge
n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80; 
  Visto l'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura  civile,   aggiunto   dall'art.   2,   comma   3-ter,   del
decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005 n. 80,  secondo  cui  «il  Ministro  della
Giustizia stabilisce con proprio decreto i  siti  internet  destinati
all'inserimento degli avvisi di cui all'art.  490  del  codice  ed  i
criteri e le modalita'  con  cui  gli  stessi  sono  formati  e  resi
disponibili»; 
  Visto l'art. 159 delle disposizioni di  attuazione  del  codice  di
procedura  civile  nel  quale  vengono   individuati   gli   istituti
autorizzati  all'incanto  dei  beni  mobili   e   all'amministrazione
giudiziaria dei beni immobili; 
  Visto l'art. 2 del D.M. 31 ottobre 2006  (individuazione  dei  siti
internet destinati all'inserimento degli avvisi  di  vendita  di  cui
all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che  «i
siti  internet  gestiti  dai  soggetti  in  possesso  dei   requisiti
professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui
all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso  il  Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero, direzione  generale  della
giustizia civile»; 
  Visto il P.D.G. del 2 aprile 2009 con il quale: 
    e' stata disposta l'istituzione  dell'elenco  dei  siti  internet
gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali  di  cui
all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui  all'art.  4;  oltre
che, per la pubblicita' dei beni mobili, dei  siti  internet  gestiti
dagli istituti autorizzati di cui al comma  quinto  dell'art.  2  del
citato DM 31 ottobre 2006; 
    e'  stato  istituito  il  registro  nel  quale  dovranno   essere
conservati i decreti di ammissione  delle  societa'  nell'elenco  dei
siti  internet  che  hanno  presentato  domanda   nonche',   per   la
pubblicita' dei beni mobili, degli istituti  autorizzati  di  cui  al
comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale  31  ottobre  2006,
oltre che i decreti di diniego e cancellazione; 
  Vista l'istanza del 10 settembre 2010 prot. m. dg DAG 16/5/2011  n.
67592.E della societa' «GAP Informatica di Pizzoli Pier Giorgio &  C.
s.n.c.» con sede  legale  in  Pianella  (Pescara)  alla  via  Quercia
dell'Ompiso, 15 C. F. 00446370686, sito  internet:  www.area58.it  ha
presentato domanda d'iscrizione della predetta  societa'  nell'elenco
dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicita'
presso il distretto della Corte d'Appello di L'Aquila; 
  Considerato  che  i  requisiti  posseduti   dalla   societa'   «GAP
Informatica di Pizzoli Pier Giorgio & C. s.n.c.» risultano conformi a
quanto previsto dal P.D.G. del 2 aprile 2009; 
  Verificati in particolare: 
    il possesso dei requisiti di professionalita' e tecnici; 
    l'assenza di situazioni d'incompatibilita'; 
    il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del
sito; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla direzione generale per  i
sistemi informativi  automatizzati  (prot.  m.  dg  dog  8/6/2011  n.
15802.U); 
 
                               Dispone 
 
l'iscrizione della societa' «GAP Informatica di Pizzoli Pier  Giorgio
& C. s.n.c.» con sede legale in Pianella (Pescara) alla  via  Quercia
dell'Ompiso, 15 C.  F.  00446370686,  sito  internet:  www.area58.it,
nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in
possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del  D.M.
31 ottobre 2006. 
  L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento. 
  Dalla data di iscrizione, la societa' e' autorizzata ad  effettuare
la pubblicita' presso il distretto di Corte d'appello di: L'aquila. 
  La societa' e'  obbligata  a  comunicare  immediatamente  tutte  le
vicende  modificative  dei  requisiti,  dei  dati  e  degli   elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  direttore  generale  della  giustizia  civile  si  riserva   di
verificare il mantenimento dei requisiti nonche'  l'attuazione  degli
impegni assunti. 
  Il direttore generale della giustizia civile  procedera'  ai  sensi
dell'art. 8 del D.M. 31 ottobre 2006. L'accertamento  dell'assenza  o
del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 2,
3 e 4  comportera'  la  cancellazione  d'ufficio  del  sito  internet
dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto. 
  Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma  secondo,  del  D.M.  31
ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti  che  effettuano  la
pubblicita' di atti relativi a procedure esecutive  pendenti  davanti
agli uffici giudiziari di distretti di  Corte  d'Appello  diversi  da
quelli per i quali sono iscritti. 
    Roma, 28 giugno 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano