MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 giugno 2011 

Modifica al decreto 6 ottobre 2009  concernente  la  regolamentazione
dell'impiego del personale addetto  ai  servizi  di  controllo  delle
attivita' di intrattenimento e di  spettacolo  in  luoghi  aperti  al
pubblico. (11A09675) 
(GU n.167 del 20-7-2011)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n.121; 
  Visto il Testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il regolamento di esecuzione al testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 3 della legge  n.  94  del  15  luglio  2009,  recante
«Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare,  i
commi dal 7 al  13,  che  autorizzano  e  disciplinano  l'impiego  di
personale  addetto  ai  servizi  di  controllo  delle  attivita'   di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti  la  pubblico  o  in
pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre  2009,  di
attuazione del  predetto  art.  3  della  citata  legge  n.  94/2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  9  ottobre  2009,  n.  235,
recante «Determinazione dei requisiti  per  l'iscrizione  nell'elenco
prefettizio del personale  addetto  ai  servizi  di  controllo  delle
attivita' d'intrattenimento e  di  spettacolo  in  luoghi  aperti  al
pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione  e  la
formazione del  personale,  gli  ambiti  applicativi  e  il  relativo
impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15  luglio
2009, n. 94»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  31  marzo  2010,
recante «Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6
ottobre  2009,   concernente   determinazione   dei   requisiti   per
l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi
di controllo delle attivita' d'intrattenimento  e  di  spettacolo  in
luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; le modalita' per la
selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e  il
relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3  della  legge
15  luglio  2009,  n.  94»  che  ha  prorogato  l'applicazione  delle
disposizioni transitorie in materia di  corsi  di  formazione  al  31
dicembre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  17  dicembre  2010,
recante   «Proroga   decreto   ministeriale   6   ottobre   2009    -
Regolamentazione dell'impiego del personale  addetto  ai  servizi  di
controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo nei  luoghi
aperti al pubblico»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  30
dicembre 2010, n. 304, che ha ulteriormente prorogato  l'applicazione
delle disposizioni transitorie in materia di corsi di  formazione  al
30 giugno 2011; 
  Considerato che non tutte le regioni hanno  dato  avvio  ovvero  lo
concluso i necessari percorsi formativi per il personale  addetto  ai
servizi di controllo; 
  Considerata  la  necessita'  di  non  interrompere  i  servizi   di
assistenza in atto nel pieno della stagione estiva; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 
                           6 ottobre 2009 
 
  1. Al decreto  del  Ministro  dell'interno  6  ottobre  2009,  come
modificato dai decreti del Ministro dell'interno, in  data  31  marzo
2010 e 17 dicembre 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Le prefetture si  avvalgono  del  collegamento  informatico  di  cui
all'art. 252-bis, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635.
L'iscrizione nell'elenco istituito presso una prefettura autorizza  a
svolgere le attivita' di cui all'art. 5 del presente decreto in tutto
il territorio nazionale, previa comunicazione, da parte dei  soggetti
di cui al comma 2 del presente articolo, alle prefetture  e  questure
delle altre province in cui l'addetto deve operare»; 
      2) al comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto  il  seguente:
«Tali soggetti non possono essere iscritti all'elenco prefettizio»; 
      3) l'alinea del comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  «Fermo
restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n.773, l'iscrizione nell'elenco di cui al  comma  1,  e'
subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti:»; 
    b) all'art. 2, comma 1, le parole:  «competente  per  territorio»
sono sostituite dalle seguenti: «della provincia  dove  e'  istituito
l'elenco nel quale e' iscritto l'addetto ai servizi di controllo»; 
    c) all'art. 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:  «1-bis.
Le disposizioni del presente decreto non si  applicano  al  personale
addetto ai locali individuati dal decreto del  Ministro  dell'interno
19  agosto  1996,  recante  «Approvazione  della  regola  tecnica  di
prevenzione incendi per la progettazione,  costruzione  ed  esercizio
dei locali di intrattenimento  e  di  pubblico  spettacolo»,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), h), e  i)  limitatamente
agli  spettacoli  viaggianti,  salvo  che  nei  medesimi  locali   si
svolgano, congiuntamente alla somministrazione di bevande  alcoliche,
anche attivita' d'intrattenimento e spettacolo diverse da quelle  cui
i medesimi sono destinati. Per i parchi di divertimenti, di cui  alla
predetta  lettera  i),  le  disposizioni  del  presente  decreto   si
applicano al solo personale addetto a  svolgere  tutte  le  attivita'
individuate dall'art.  5.  Sono  altresi'  esclusi  dall'applicazione
delle  disposizioni  del  presente  decreto  gli  spettacoli  che  si
svolgono  temporaneamente  nei  luoghi  di  culto,   nonche'   quelli
realizzati all'interno di fiere e  sagre,  qualora  sia  previsto  un
servizio a tutela della pubblica incolumita'.»; 
    d) all'art. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma  1  le  parole:  «fino  al  30  giugno  2011»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, qualora,  entro
il  31  ottobre  2011  si  siano  verificate  entrambe  le   seguenti
condizioni: 
        a) sia stata presentata al prefetto  competente  la  relativa
domanda di iscrizione nell'elenco di cui al medesimo articolo; 
        b) abbia iniziato il corso di formazione di cui  all'art.  3,
ovvero  venga  documentata  l'iniziativa  volta  alla  frequenza  del
medesimo corso»; 
      2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Quando e' stata presentata domanda di iscrizione di cui  al
comma 1, lettera a), il prefetto qualora accerti la mancanza di uno o
piu' dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, escluso quello di  cui
alla  lettera  g),   notifica   al   gestore   delle   attivita'   di
intrattenimento e spettacolo o al titolare dell'istituto, di  cui  al
comma 2, il divieto di impiego del soggetto interessato  nei  servizi
disciplinati dal presente decreto. 
  1-ter.  Le  agenzie  di  somministrazione  e  le   altre   societa'
appaltatrici dei servizi che alla data del 30 giugno 2011  forniscono
il personale per le attivita' di cui all'art. 1, possono continuare a
svolgere tale attivita' fino al  31  ottobre  2011,  qualora  abbiano
presentato,  entro  il  30  giugno  2011,  domanda  di  rilascio   di
autorizzazione ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi  di
pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18  giugno  1931,
n.773. 
    Roma, 30 giugno 2011 
 
                                                  Il Ministro: Maroni 

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011 
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 15, foglio n. 58