MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 27 maggio 2011 

Riconoscimento, al prof. Emanuele James Scano  di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
insegnante. (11A09916) 
(GU n.173 del 27-7-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
     per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 Agosto 1990, n. 241; la legge 19  Novembre  1990,
n. 341; la legge 5 Febbraio 1992, n. 91; il decreto  ministeriale  28
Maggio 1992; il decreto  legislativo  16  Aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  Ottobre  1994,   n.   298   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale 30 Gennaio  1998,  n.  39;  il
decreto ministeriale 26 Maggio 1998; il decreto legislativo 25 Luglio
1998, n. 286; il decreto del Presidente della  Repubblica  31  Agosto
1999, n. 394 e successive modificazioni; il  decreto  legislativo  30
Luglio 1999, n.300; il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
Dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.  165;
il decreto interministeriale 4 Giugno 2001; il decreto del Presidente
della Repubblica 18 Gennaio 2002, n. 54; la legge 28 Marzo  2003,  n.
53;  il  decreto  ministeriale  9  Febbraio  2005,  22;  il   decreto
legislativo 9 Novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 Maggio 2008,
n. 85, convertito nella legge 14 Luglio 2008, n. 121; il Decreto  del
Presidente della Repubblica  20  Gennaio  2009,  n.  17;  il  decreto
ministeriale 26 Marzo 2009,  n.  37;  la  circolare  ministeriale  23
Settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma  2,  della
citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1,  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato  disposto  con
l'art. 16 del decreto  legislativo  n.  206/2007,  di  riconoscimento
delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in  paese
non comunitario dal Prof. Emanuele James SCANO; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto  legislativo  n.  206,  relativa  al  titolo  di   formazione
professionale sotto indicato; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato  che  l'interessato   e'   esentato   dall'obbligo   di
documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della  C.M.
n. 81 del 23 Settembre 2010,  in  quanto  e'  laureato  in  "Lettere"
presso l'Universita' degli Studi di Cagliari; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato  altresi'  che,  ai  sensi  dell'art.   19   del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo  di
studi post-secondari della  durata  non  superiore  a  quattro  anni,
nonche' la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di
studi post secondari, compatibilmente con la natura, la durata  e  la
composizione della formazione conseguita; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta del 25 Maggio  2011,  indetta  ai
sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 394/99 e 16, comma  3,  del  citato  D.  L.vo  n.
206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo  n.  206/2007,   l'esperienza   professionale   posseduta
dall'interessato ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessato   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1 - Il titolo di formazione professionale cosi' composto: 
    diploma  di  istruzione  post  secondario  "Laurea  in   Lettere"
conseguita  presso  l'Universita'  degli   Studi   di   Cagliari   il
23.11.2004; 
    titolo di  abilitazione  all'insegnamento  "Graduate  Diploma  in
Education  (Secondary)"   conseguito   presso   Australian   Catholic
University di Melbourne (Australia) il 28.5.2007, 
  posseduto dal Prof. Emanuele James SCANO, di cittadinanza italiana,
nato a Oristano il 27.6.1974, ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'art. 49 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31  Agosto
1999, e' titolo  di  abilitazione  all'esercizio,  in  Italia,  della
professione di docente nelle scuole di  istruzione  secondaria  nelle
classi: 
    43/A Italiano, storia e  geografia  nella  scuola  secondaria  di
primo grado; 
    50/A Materie letterarie negli istituti di  istruzione  secondaria
di secondo grado. 
  2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 27 maggio 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo