DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2011 

Deroga al limite del 20% di cui al comma 8, dell'articolo  77-quater,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, per l'Azienda sanitaria locale 1 Avezzano,  Sulmona  e  L'Aquila
della regione Abruzzo. (11A09955) 
(GU n.170 del 23-7-2011)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni,
riguardante l'istituzione del regime di tesoreria unica per  enti  ed
organismi pubblici; 
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  279,  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione delle unita' previsionali
di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema  di  tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; 
  Visto in particolare, l'art. 7 del citato  decreto  legislativo  n.
279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista; 
  Visto l'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  che
ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista  di  cui
al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle aziende  sanitarie
locali,   alle   aziende    ospedaliere,    comprese    le    aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, del decreto  legislativo
21 dicembre 1999, n. 517 e  i  policlinici  universitari  a  gestione
diretta, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  di
diritto pubblico, agli istituti zooprofilattici sperimentali  e  alle
agenzie sanitarie regionali; 
  Visto  in  particolare,  il  comma  8,  dell'art.  77-quater,   del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, che  ha  previsto  l'apertura  di  nuove
contabilita' speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie
e il trasferimento sulle predette contabilita' speciali  delle  somme
giacenti,  alla  data  del  31  dicembre  2008,  sulle   preesistenti
contabilita' speciali  per  spese  correnti  e  per  spese  in  conto
capitale, prevedendone il prelievo  in  quote  annuali  costanti  del
venti per cento; 
  Considerato che il comma 8, dell'art. 77-quater, del  decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto
2008, n. 133, prevede che, su richiesta delle regioni competenti, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  possono  essere  concesse
deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle  nuove
contabilita' speciali; 
  Considerato che la Regione  Abruzzo  con  note  n.  251567  del  27
dicembre 2010 e n. 018644 del 25 gennaio 2011 ha chiesto la deroga al
limite del prelievo annuale  del  venti  per  cento,  per  un  totale
complessivo  di   Euro   14.828.180,20,   relativamente   all'Azienda
sanitaria locale 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila; 
  Tenuto conto che dalla  documentazione  allegata  alla  nota  della
Regione Abruzzo n. 018644 del 25 gennaio 2011,  riferita  all'Azienda
sanitaria locale 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila, emerge una situazione
finanziaria critica e  tale  da  giustificare  la  concessione  della
deroga; 
  Ritenuta l'opportunita' di evitare che la mancata concessione della
deroga possa comportare  un  danno  alla  struttura  sanitaria  della
Regione Abruzzo correlato agli interessi passivi per il ricorso  alle
anticipazioni di cassa concesse dall'Istituto tesoriere; 
  Vista la proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  a
favore della concessione della deroga; 
  Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008,  con  il  quale  al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
e' stata conferita la delega per talune funzioni  di  competenza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per i motivi di cui alle premesse, l'Azienda sanitaria locale  1
Avezzano, Sulmona, L'Aquila e' autorizzata ad utilizzare,  nel  corso
dell'anno 2011, l'intero  importo  delle  giacenze  esistenti  al  31
dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito  dal
comma 8, dell'art. 77-quater, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133. 
  2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque
soggette a vincoli di indisponibilita' e restano  a  disposizione  di
giustizia. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 aprile 2011 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                      Letta           
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
         Tremonti