MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 7 luglio 2011 

Riconoscimento,  alla  prof.ssa  Sigrid   Prast,   delle   qualifiche
professionali  estere  abilitanti  all'esercizio  in   Italia   della
professione di insegnante. (11A10263) 
(GU n.180 del 4-8-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341; la legge 5 febbraio 1992, n.  91;  il  decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445; il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  il
decreto interministeriale 4 giugno 2001; il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo  2003,  n.
53;  il  decreto  ministeriale  del  9  febbraio  2005,  n.  22;   il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio
2008, n. 121; il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206;  il
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,  n.  17;  il
decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009,
n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione europea dalla prof.ssa Sigrid Prast; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Vista il decreto di riconoscimento n.  375/2008  con  il  quale  il
sotto indicato diploma di istruzione post  secondario  e'  dichiarato
equipollente  alla  laurea  italiana   in   «Storia»   dalla   Libera
Universita' di Bolzano; 
  Vista la dichiarazione dell'Universita' di Salisburgo  nella  quale
e' attestato che l'interessata e' abilitata in Austria ad in  segnare
«Storia, scienze sociali, educazione civile e tedesco»  nelle  scuole
secondarie e professionali di primo e secondo grado; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato   che   l'interessata,   ai   sensi   della   circolare
ministeriale  23  settembre  2010,   n.   81,   e'   esentata   dalla
presentazione della certificazione  relativa  alla  conoscenza  della
lingua italiana, in quanto  ha  compiuto  la  formazione  primaria  e
secondaria in istituzioni scolastiche italiane  con  insegnamento  in
lingua tedesca, dove l'italiano e' studiato come lingua seconda; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1  e  2,  citato  decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato altresi', che l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un  ciclo  di
studi  post-secondari  di  durata  di  almeno  quattro  anni   e   al
completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al
ciclo di studi post-secondario; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta del 25 maggio  2011,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale  dell'interessata
ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il seguente titolo di formazione professionale: 
  diploma di istruzione post secondario  «Magistra  der  philosophie»
«erste   Studienrichtung    Lehramt    Unterrichtsfach    Geschichte,
Sozialkunde und Politische Bildung;  zweite  Studienrichtung  Lehramt
Unterrichtsfach     Deutsch»     comprensivo     della     formazione
didattico-pedagogica,rilasciato dall'Universita' di Salisburgo  il  7
luglio 2008; 
  titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bestätigung gemäß  §  27a
Unterrichtspraktikumsgesetzes» conclusione del tirocinio,  rilasciato
il 1° ottobre 2010 dal «Landes Schul für Tirol» di Innsbruck, 
posseduto dalla cittadina italiana Sigrid Prast nata a Bolzano  il  9
maggio 1976, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione  all'esercizio  in
Italia della  professione  di  docente  nelle  scuole  di  istruzione
secondaria nelle classi di concorso: 
  93/A - Materie letterarie negli istituti d'istruzione secondaria di
secondo grado; 
  98/A - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola
media. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 luglio 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo