MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 luglio 2011 

Riconoscimento, al sig. Piccoli Simone, di titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia  della  professione  di  avvocato.
(11A10323) 
(GU n.181 del 5-8-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza di Piccoli Simone, nato il 29 agosto 1971 a Verona,
cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  16  del
decreto  legislativo  n.  206/2007,  il  riconoscimento  del   titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Universita' degli studi di
Urbino in data 23 ottobre 2003 e  del  diploma  di  specializzazione4
nelle professioni legali  rilasciato  dall'Universita'  di  Verona  e
Trento come attestato in data 17 dicembre 2010; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato che l'interessato ha  inoltre  prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica  in  Italia  come  risulta  da
attestazione dell'ordine degli avvocati di Verona  del  30  settembre
2005; 
  Preso atto che il richiedente ha dichiarato di essere  in  possesso
del diploma di specializzazione nelle professioni  legali  rilasciato
dall'Universita' di Trento e di aver svolto la  scuola  notarile  del
Triveneto e la pratica notarile presso un notaio; 
  Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto  del
7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli  esami  previsti
nella risoluzione del 26 maggio 2009, ha certificato l'omologa  della
laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato  che  ha  l'istante  documentato  di  essere  iscritto,
«all'ilustre colegio de abogados» di Lorca dal 15 luglio  2010  e  di
essersi trasferito attualmente presso «Illustre Collegi d'Advocats de
Barcelona»; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; 
  Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo  analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  non  sussistendo   i   presupposti   per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla  applicazione  di  una  misura  compensativa
composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la  differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento  italiano  per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della  capacita'
professionale del richiedente; 
  Considerato inoltre che  il  diploma  di  specializzazione  per  le
professioni legali presso le scuole  di  specializzazione,  istituite
presso  le  singole  universita'  italiane  sono   finalizzate   alla
riduzione di un anno del biennio di pratica forense e  non  ad  esiti
ulteriormente professionalizzanti, considerato  anche  il  fatto  che
l'aver frequentato tali scuole, come d'altronde, la scuola notarile e
la pratica notarile non incide in alcun modo sull'entita'  dell'esame
di stato per la  professione  di  avvocato  in  Italia,  pertanto  si
ritiene che i certificati relativi al conseguimento di questo tipo di
specializzazioni  non  possono  essere   considerati   al   fine   di
agevolazioni al conseguimento  del  titolo  professionale  in  Italia
attraverso una diminuzione della misura compensativa; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Piccoli Simone, nato il 29 agosto 1971 a Verona,  cittadino
italiano di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'
albo degli «avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del  candidato:  diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    b) unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 14 luglio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano