MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 agosto 2011 

Integrazione al decreto 19 aprile 2011 concernente  le  disposizioni,
le  caratteristiche,  le  diciture  nonche'  le  modalita'   per   la
fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo  dei
contrassegni  di  Stato  per  i  vini  a  denominazione  di   origine
controllata e garantita e per  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata. (11A11234) 
(GU n.195 del 23-8-2011)

 
                             IL MINISTRO 
                 DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI 
                             E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2010,  n.  61,  recante  la
«tutela  delle  denominazioni  di   origine   e   delle   indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio
2009, n. 88», pubblicato nella G.U.R.I. n. 96 del 26 aprile 2010; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  19   aprile   2011   recante   le
disposizioni, le caratteristiche, le diciture  nonche'  le  modalita'
per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione,  il  controllo  ed  il
costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine
controllata e garantita e per  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata, pubblicato nella G.U.R.I. n. 106 del 9 maggio 2011; 
  Visto  l'allegato  2  del  decreto  ministeriale  19  aprile  2011,
riportante, per ciascuna  tipologia  di  contrassegno  di  Stato,  il
relativo formato; 
  Considerate le istanze  avanzate,  successivamente  all'entrata  in
vigore del decreto ministeriale 19 aprile 2011, da  parte  di  taluni
Consorzi di tutela volte ad ottenere la possibilita'  di  ridurre  la
dimensione della larghezza dei  contrassegni  di  Stato  al  fine  di
consentire l'adeguamento degli stessi  alle  macchine  etichettatrici
attualmente in uso, nonche' di adattare la larghezza dei contrassegni
all'ampia gamma dei recipienti utilizzati; 
  Ritenuto opportuno accogliere le richieste avanzate; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 27 luglio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' consentito ai soggetti imbottigliatori dei vini  DOCG  e  DOC
ridurre la dimensione della larghezza dei contrassegni di Stato cosi'
come prevista all'allegato 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011. 
  2. L'operazione di cui al comma precedente deve garantire, in  ogni
caso, l'integrita' e la visibilita' delle indicazioni di cui all'art.
3, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 19 aprile 2011. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 agosto 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romano