MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 luglio 2011 

Riconoscimento, al sig. Perna Federico, di titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia  della  professione  di  avvocato.
(11A11961) 
(GU n.209 del 8-9-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza di Perna Federico, nato l'8 giugno 1974 a Scansano,
cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  16  del
decreto  legislativo  n.  206/2007,  il  riconoscimento  del   titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia  del  29  gennaio
2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo
cui non puo' essere riconosciuto un titolo  professionale  rilasciato
da  un'autorita'  di  uno  Stato  membro  che  non  sanzioni   alcuna
formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro  e
non si fondi ne' su di un esame ne'  di  un'esperienza  professionale
acquisita in detto Stato membro; 
  Considerato che nella fattispecie il richiedente e' in possesso del
titolo  accademico   Laurea   in   Giurisprudenza   ottenuto   presso
l'Universita' degli studi di Firenze in data 14 luglio 2004; 
  Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
27 settembre 2010, avendo accertato il superamento  degli  esami,  ha
certificato l'omologa della laurea italiana a  quella  corrispondente
spagnola; 
  Considerato che ha  documentato  di  essere  iscritto  all'«Ilustre
colegio de Abogados» di Madrid dal 16 novembre 2010; 
  Ritenuto piu' in particolare che il superamento dei suddetti  esami
ed il conseguente certificato di omologa possano  essere  qualificati
quale formazione aggiuntiva conseguita in uno Stato membro; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Ritenuto,  che  si   rende   necessario   prescrivere   una   prova
attitudinale  che  consista  nella  redazione  di  pareri   ed   atti
giudiziari che consentano di verificare  la  capacita'  professionale
pratica del medesimo,  oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie
essenziali al fine dell'esercizio della professione  di  avvocato  in
Italia; 
  Vista le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 1° aprile 2011; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Perna Federico, nato l'8 giugno 1974 a Scansano,  cittadino
italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui
in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere  e
di  un  atto  giudiziario  sulle  seguenti  materie,  a  scelta   del
candidato: diritto civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale; 
    b) unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 22 luglio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano