MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 luglio 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Dauti Artana, di titolo di studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia  della  professione  di  avvocato.
(11A11963) 
(GU n.209 del 8-9-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia Civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Dauti Artana, nata il 26  febbraio1971
a Lezhe (Albania) cittadina albanese, diretta ad ottenere,  ai  sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento
del titolo professionale di cui e' in possesso ai  fini  dell'accesso
ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che la richiedente Sig.ra Dauti Artana e'  in  possesso
del titolo accademico Laurea in giurisprudenza, conseguito presso  l'
Universita' di Milano in data 25 novembre 2005; 
  Considerato che e' iscritta presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve»
dal 4 dicembre 2004; 
  Considerato che l'interessato ha  inoltre  prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica  in  Italia  come  risulta  da
attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di  Milano  del
19 novembre 2009; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo,  del  decreto
legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione  di  avvocato
il  riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una   prova
attitudinale; 
  Ritenuto che non sussistendo i presupposti per l'individuazione  di
una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere
alla applicazione di una misura compensativa comprendente  anche  una
prova scritta  ai  fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento   per   l'esercizio   della
professione di avvocato rispetto a quella acquisita  dall'interessato
e al fine quindi del compiuto esame della capacita' professionale del
richiedente; 
  Ritenuto quindi che  si  rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Preso atto delle determinazioni della Conferenza di  servizi  nella
seduta del 1° aprile 2011; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato; 
  Rilevato  che  comunque  permangono  alcune   differenze   tra   la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio della professione di «avvocato» e quella  di  cui  e'  in
possesso l'istante, per cui appare  necessario  applicare  le  misure
compensative; 
  Considerato che la  sig.ra  Dauti  Artana  e'  in  possesso  di  un
permesso di soggiorno rilasciato  dalla  Questura  di  Milano  il  22
dicembre 2011 con scadenza del 17 febbraio 2012 per lavoro autonomo; 
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla Sig.ra  Dauti  Artana,  nata  il  26  febbraio  1971  a  Lezhe
(Albania) cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale
di «Avokat» quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva  la
perdurante validita' del permesso di soggiorno e  il  rispetto  delle
quote dei flussi migratori; 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) Una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del  candidato:  diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    b) Unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare  al  Consiglio  azionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessata   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 20 luglio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano