MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2011 

Cancellazione di una varieta' di specie ortiva iscritta  al  registro
nazionale. (11A12076) 
(GU n.215 del 15-9-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera  ed  in  particolare  l'art.  19  che  prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  e  successive  modifiche  e   integrazioni,   concernente   la
disciplina della produzione e del commercio della sementi; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n.195, che modifica  ed  integra  la
citata legge 1096/71, ed in  particolare  gli  articoli  4  e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973,  n.  1065,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   e   in
particolare l'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra
l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di  una  varieta'
dal registro qualora il responsabile della conservazione  in  purezza
ne faccia richiesta a meno  che  una  selezione  conservatrice  resti
assicurata; 
  Considerato che, per la varieta' indicata  all'articolo  unico  del
presente dispositivo, la Societa' Uniseeds  s.r.l.,  in  qualita'  di
unico  responsabile,  ha  comunicato   di   voler   rinunciare   alla
conservazione in purezza della varieta' e che, a livello generale, la
stessa non riveste particolare interesse; 
  Considerato che la commissione sementi di  cui  all'art.  19  della
legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 maggio 2011, ha preso  atto
della richiesta di rinuncia, da parte dell'attuale responsabile, alla
conservazione in purezza della varieta' di  seguito  elencata,  cosi'
come risulta dal verbale della riunione; 
  Considerati validi i motivi che hanno determinato la necessita'  di
detta variazione; 
  Ritenuto pertanto di accogliere la proposta sopra menzionata; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del regolamento
di esecuzione della legge 25 novembre  1971,  n.1096,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e
successive  modifiche,  la  varieta'  sotto  elencata,  iscritta   al
registro delle varieta' di specie di piante ortive con il  decreto  a
fianco indicato, e' cancellata dal registro medesimo: 
 
    


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                                                   Responsabile della
Codice                                               conservazione
 SIAN    Specie    Varieta'    DM di iscrizione        in purezza
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 494    Melanzana  Violetta   18-02-2002 - G.U. n.   Uniseeds s.r.l.
                      Di       73 del 27-03-2002
                   New York
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  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana. 
    Roma, 4 agosto 2011 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
                               ------ 
 
  Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,
legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla  registrazione  da  parte
dell'Ufficio centrale del  bilancio  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
38/1998.