MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 agosto 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Tudurache  Elena-Tatiana,  di  titolo  di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
avvocato. (11A12088) 
(GU n.219 del 20-9-2011)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Tudurache  Elena-Tatiana,  nata  il  6
gennaio  1977  a  Brasov  (Romania),  cittadina  romena,  diretta  ad
ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n.  206/2007,
il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in  possesso  ai
fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005,  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di «Licentiat in  Stiinte  Juridice»  conseguito  nel  novembre  2000
presso la «Academia de Politie A.I.Cuza» di Bucarest; 
  Considerato che la «Unionea Nationala a Barourilor din Romania»  di
Brasov ha certificato la iscrizione  della  sig.ra  Tudurache  dal  4
febbraio 2011, dopo aver effettuato un periodo di pratica biennale  e
aver superato un esame di abilitazione; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 26 maggio 2011; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
professionale richiesta in Italia per l'esercizio  della  professione
di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante ; 
  Ritenuto,  altresi',  di  non  attribuire  ulteriore  rilevanza  al
certificato prodotto attestante il conseguimento di un master  di  II
livello in scienze forensi, presso la  Universita'  degli  studi  «La
Sapienza» di Roma, in quanto vertente su materie diverse  rispetto  a
quelle oggetto della misura compensativa stessa; 
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo  n.  206/2007,  sopra
indicato; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Tudurache Elena-Tatiana,  nata  il  6  gennaio  1977  a
Brasov  (Romania),  cittadina  romena,  e'  riconosciuto  il   titolo
professionale di avvocato quale titolo valido per  l'iscrizione  all'
albo degli avvocati. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) tre prove scritte: 
  1) diritto civile; 
  2) diritto penale; 
  3) una scelta  del  candidato  tra  le  seguenti  materie:  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto  del
lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato; 
    b) unica prova orale su sei materie: 
      prima prova su deontologia e ordinamento professionale; 
      seconda prova su cinque tra le seguenti materie (a  scelta  del
candidato): diritto civile, diritto  penale,  diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro,  diritto
costituzionale, diritto internazionale privato. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 26 agosto 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano