MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 agosto 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Robakowska Dominika Emilia, di titolo  di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
biologo. (11A12117) 
(GU n.228 del 30-9-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Robakowska  Dominika  Emilia,  nata  a
Kielce (Polonia) il 25 ottobre 1978, cittadina  polacca,  diretta  ad
ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n.  206/2007,
il riconoscimento del suo titolo accademico professionale polacco  ai
fini dell'accesso all'albo dei biologi -  sezione  A,  e  l'esercizio
della medesima professione in Italia; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE  del  7  settembre  2005,  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328, contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Preso atto che e' in possesso del titolo accademico quinquennale di
«Magistra, na  kierunku  Biologia»  conseguito  presso  la  «Akademia
Swietokrzyska» nel giugno 2002; 
  Considerato che in Italia il professionista iscritto alla sezione A
dell'albo dei biologi opera in campo sanitario; 
  Considerato che in Polonia, ai sensi  della  legge  del  27  luglio
2001, il professionista  biologo  che  intenda  esercitare  in  campo
sanitario deve aver effettuato, successivamente al conseguimento  del
titolo  accademico,  la  iscrizione  all'«Albo  degli   analisti   di
laboratorio»; 
  Preso atto che la sig.ra Robakowska non ha documentato il  possesso
di tutti i requisiti  richiesti  dalla  detta  legge  polacca  e  che
pertanto non puo' esercitare la professione di biologo nel suo  Paese
di origine nel campo sanitario; 
  Ritenuto pertanto che la richiedente non possa essere iscritta alla
sezione A dell'albo italiano dei biologi per quanto sopra esposto; 
  Vista la attestazione della Autorita'  competente  polacca  che  ha
confermato  che  il  titolo  accademico  in  questione  consente   di
esercitare in campo non sanitario; 
  Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 9  novembre
2010; 
  Sentito il conforme parere scritto del  rappresentante  dell'Ordine
nazionale dei biologi nella seduta sopra indicata; 
  Ritenuto  pertanto  che  la  richiedente   abbia   una   formazione
accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in  Italia
della professione di «biologo» e l'iscrizione all'albo nella  sezione
B, per cui non e' necessario applicare le misure compensative; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Robakowska Dominika Emilia, nata a Kielce (Polonia)  il
25  ottobre  1978,  cittadina  polacca,  e'  riconosciuto  il  titolo
accademico/professionale di «Magistra, na kierunku  Biologia»,  quale
titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione B. 
  La domanda di iscrizione nella sezione A dell'albo dei  biologi  e'
rigettata. 
    Roma, 26 agosto 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano