MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 agosto 2011 

Riconoscimento, al sig. Da Silva Edson Francisco, di titolo di studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
infermiere. (11A12228) 
(GU n.228 del 30-9-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista la domanda con la quale il sig. Da Silva Edson  Francisco  ha
chiesto il riconoscimento del  titolo  di  «Bacharel  em  Enfermagem»
conseguito  in  Brasile,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiere; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modificazioni
e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  18
ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalita', le condizioni e  i
limiti temporali per l'autorizzazione  all'esercizio  in  Italia,  da
parte  dei  cittadini  non  comunitari,  delle  professioni   ed   il
riconoscimento dei relativi titoli; 
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50  del  predetto  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  394  del  1999,  cosi'   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  n.  334  del
2004, che disciplinano il  riconoscimento  dei  titoli  professionali
abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in
un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 
  Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/14102 del  15  aprile  2008
con il quale e' stato riconosciuto il titolo di infermiere, ai  sensi
dell'art. 50, comma 8 del sopraccitato decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 394 del 1999, cosi' come  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 334 del 2004; 
  Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia
ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi  due  anni
dal suo rilascio senza che il sig. Da Silva Edson  Francisco  si  sia
iscritto all'albo professionale; 
  Vista la richiesta di rinnovo della validita' del suddetto  decreto
dirigenziale proposta dal richiedente in data 25 agosto 2010; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/36  del  parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali,  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»; 
  Acquisito,  nella  seduta  del  24  maggio  2011  il  parere  della
Conferenza di servizi, di cui all'art.  16,  comma  3,  del  suddetto
decreto legislativo n. 206 del 2007; 
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di «Bacharel em Enfermagem» conseguito nell'anno  2007
presso l'«Universidade Cruzeiro do Sul» di San  Paolo  (Brasile)  dal
sig. Da Silva Edson Francisco nato a San Paolo (Brasile) il giorno 20
agosto 1976 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiere. 
  2. Il sig. Da Silva Edson Francisco e' autorizzato ad esercitare in
Italia la professione di infermiere, previa  iscrizione  al  collegio
professionale territorialmente competente ed  accertamento  da  parte
del collegio stesso della conoscenza della lingua  italiana  e  delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni  previste  dal
permesso o carta di soggiorno. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art.  50,  comma  8-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 agosto 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi