MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 2011 

Decadenza  della  societa'  Punto   Scommesse   piu'   S.r.l.   dalla
concessione n. 3408 per  la  commercializzazione  delle  scommesse  a
quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei  cavalli,  ed
eventi non sportivi di cui al D.M. 1° marzo 2006, n. 111. (11A12590) 
(GU n.223 del 24-9-2011)

 
 
 
                      IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111 concernente  la
disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi  sportivi  diversi
dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi
dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD  del  30  giugno  2006  di
approvazione della Convenzione tipo  per  l'affidamento  dei  servizi
relativi alla  raccolta  delle  scommesse  sportive  a  totalizzatore
nazionale e a quota fissa; 
  Vista   la   convenzione   di   concessione   n.   3408   per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi,
diversi dalle corse dei cavalli, ed  eventi  non  sportivi  da  parte
della Punto Scommesse Piu' S.r.l. nei locali siti in Terracina (LT); 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.  504,  recante
norme per il riordino dell'imposta unica sui  concorsi  pronostici  e
sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge  3  agosto
1998, n. 288; 
  Visto l'art. 17, comma 1 della Convenzione di concessione  in  base
al quale l'"AAMS procede alla  revoca  della  concessione,  salvo  il
diritto al risarcimento di  ogni  danno  patito  e  patendo  ed  alla
refusione delle spese,  oltre  che  negli  altri  casi  espressamente
previsti  nella  convenzione  di  concessione,  nel  caso   in   cui,
successivamente  alla  stipula  della  convenzione  di   concessione,
emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di
un elemento costitutivo di un requisito,  considerato  essenziale  ai
fini della permanenza del rapporto concessorio"; 
  Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), della citata  Convenzione  il
quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla  decadenza  della
concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito  e
patendo ed alla refusione delle spese  anche  "nel  caso  di  mancato
versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita'  stabilite
dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di  gioco,
nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse  a  quota
fissa"; 
  Vista la nota prot. n. 2011/2969/Giochi/SCO del 27 gennaio 2011 con
la quale il predetto Concessionario e' stato invitato, ai fini  della
regolarizzazione della propria posizione amministrativa, ad  adeguare
la garanzia di cui all'art. 13 comma 2; 
  Vista la nota prot. n. 2011/15986/Giochi/SCO del 2 maggio 2011  con
la  quale  il  predetto  Concessionario  e'   stato   invitato   alla
regolarizzazione   della   propria   posizione   contabile,   nonche'
ulteriormente  sollecitato  alla  regolarizzazione   della   garanzia
prestata; 
  Considerato che con le predette note e' stato comunicato, ai  sensi
e per gli effetti di cui agli articoli 7 e  seguenti  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista  dal
citato art. 17 a motivo sia della grave posizione debitoria derivante
dall'omesso pagamento che del mancato adeguamento delle  garanzie  di
cui all'art. 13 con l'invito a  provvedere,  entro  10  giorni,  alla
regolarizzazione di dette posizioni; 
  Considerato che il Concessionario  in  questione,  a  fronte  delle
medesime  comunicazioni,  non  ha  provveduto  all'adeguamento  della
garanzia ne' ha versato gli importi a debito richiesti ai fini  della
regolarizzazione della posizione contabile; 
 
                               Dispone 
 
per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini   della   tutela
dell'interesse erariale, la decadenza: 
  della Convenzione di concessione n. 3408 per la commercializzazione
delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse
dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la  societa'  Punto
Scommesse Piu' S.r.l., con sede legale in via Traiano, 13 - Terracina
(LT), operante nel comune di Terracina (LT). 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 settembre 2011 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri