MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2011 

Riconoscimento, al prof. Christoph Karl Rudolf Hildebrandt, di titolo
di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione
di insegnante. (11A12649) 
(GU n.240 del 14-10-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
     per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale  del  30  gennaio
1998, n. 39; il decreto  ministeriale  28  maggio  1992;  il  decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4  giugno  2001;  il
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002,  n.  54;  la
legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale  del  9  febbraio
2005, n. 22;  il  decreto  ministeriale  del  27  febbraio  2008;  il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14  luglio
2008, n. 121; il decreto legislativo 6  novembre  2007,  n.  206;  il
decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37; la legge  24  novembre
2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; 
  Visto che la richiesta dell'interessato e' rivolta, ai sensi  della
legge n. 167/2009, ad ottenere il  riconoscimento  medesimo  ai  soli
posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della  provincia
di Bolzano; 
  Vista l'istanza presentata ai sensi  dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione europea dal prof. Christoph Karl Rudolf Hildebrandt; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa al titolo  di  formazione  sotto
indicato; 
  Visto il decreto direttoriale n. 281 del 14  gennaio  2011  con  il
quale il titolo  sotto  indicato  e'  stato  riconosciuto  abilitante
all'esercizio  della   professione   nelle   scuole   di   istruzione
secondaria, limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle  scuole
di lingua  tedesca  della  provincia  di  Bolzano,  nelle  classi  di
abilitazione o concorso 31/A - Educazione musicale negli istituti  di
istruzione secondaria di II grado e 32/A - Musica; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessato, di madrelingua tedesca, possiede  la
competenza  linguistica  necessaria,  in  quanto  ha  conseguito   in
Germania ed Austria la formazione primaria, secondaria  accademica  e
professionale; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art.  19  del  decreto  legislativo  n.
206/2007, l'esercizio della professione in argomento e'  subordinato,
nel  Paese  di  provenienza  al  possesso  di  un  ciclo   di   studi
post-secondari della durata di almeno quattro anni; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta del 22 luglio  2011,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato che, ai sensi del comma 6, art.22 del decreto legislativo
n. 206/2007, l'esperienza professionale  ne  integra  e  completa  la
formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessato   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il seguente titolo di formazione  professionale:  «Magister  der
Küriste, Instrumental (Gesangs)  pädagogik  zentrales  Künstlerisches
Fach:klavier» - (Laurea  specialistica  in  pedagogia  Strumentale  -
Indirizzo: Pedagogia  del  Canto)  conseguita  presso  l'«Universitat
Mozarteum» di Salzburg (Austria) il 9 dicembre  1998,  posseduto  dal
cittadino tedesco, Christoph Karl  Rudolf  Hildebrandt,  nato  a  Bad
Reichenhall (Germania) il 10  dicembre  1971,  ai  sensi  e  per  gli
effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  e'
titolo di abilitazione all'esercizio  della  professione  di  docente
nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado  nella  seguente
classe di abilitazione: 
    77/A - Strumento  musicale:  pianoforte,  limitatamente  ai  soli
posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della  provincia
di Bolzano. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 luglio 2011 
 
                                      Il dirigente reggente: Lo Bello