MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 ottobre 2011 

Riconoscimento, al sig. Basarab Bohdan, di titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia della  professione  di  ingegnere.
(11A13605) 
(GU n.244 del 19-10-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del  sig.  Basarab  Bohdan,  nato  a  Novyi  Rozdil
(Ucraina) il 3.6.1977, cittadino ucraino,  diretta  ad  ottenere,  ai
sensi dell'art. 49 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 16  del  decreto
legislativo  n.  206/07,  il  riconoscimento  del  titolo  accademico
professionale di «ingegnere meccanico»  conseguito  nel  giugno  2002
presso la «Universita'  Statale  Tecnico-Forestale  dell'Ucraina»  ai
fini dell'accesso  all'albo  degli  «ingegneri -  sezione  A  settore
industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme  di  attuazione  del
citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7  settembre  2005  -  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Considerato che  secondo  la  dichiarazione  di  valore  rilasciata
dall'Ambasciata  d'Italia  il   titolo   accademico   conseguito   e'
direttamente abilitante all'esercizio della professione in Ucraina; 
  Tenuto  conto  inoltre  che  ha  conseguito  un  titolo  accademico
quadriennale  in  «Meccanica   ingegneristica»   presso   la   stessa
Universita' nel giugno 2000; 
  Viste  le  determinazioni  della  conferenza  di  servizi  del   16
settembre 2011, nella quale sono comunque emerse delle differenze tra
la  formazione  accademico-professionale  richiesta  in  Italia   per
l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso
l'istante, per cui e' necessario applicare delle misure compensative; 
  Preso atto del conforme parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria; 
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/07; 
  Considerato che il richiedente possiede un  permesso  di  soggiorno
per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Roma valido  fino
al 22 settembre 2011; 
  Considerato che l'interessato ha richiesto il rinnovo del  permesso
di soggiorno scaduto ed e' in possesso della ricevuta che  assume  la
stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo  straniero  di
godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Basarab Bohdan, nato a Novyi Rozdil (Ucraina) il  3.6.1977,
cittadino  ucraino,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale   di
«ingegnere meccanico» quale titolo valido per l'iscrizione all'  albo
degli «ingegneri» - Sezione A settore  industriale  -  e  l'esercizio
della professione in Italia. 
  L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle  quote  massime  di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo
o subordinato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del  decreto  legislativo
n. 286/1998 e  successive  modificazioni,  salva  la  sussistenza  di
diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al  superamento  di  una  prova
attitudinale, vertente sulle seguenti materie (scritte e  orali):  a)
tecnologia meccanica, b) costruzioni di macchine, e (solo orali),  c)
energetica e macchine a fluido,  d)  Impianti  chimici,  e)  impianti
termoidraulici. 
  Il  candidato  dovra'  presentare  al  Consiglio  nazionale   degli
ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del
presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle
materie indicate nel testo  del  decreto,  si  compone  di  un  esame
scritto e un esame orale da svolgersi  in  lingua  italiana.  L'esame
scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti  da
relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate.  L'esame
orale:  consiste  nella  discussione  di  brevi  questioni   tecniche
vertenti sulle materie sopra indicate ed altresi' sulle conoscenze di
deontologia professionale del candidato. 
  A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo  se  abbia
superato, con successo, quello scritto. 
  La  commissione  rilascia  certificazione   all'interessato   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli ingegneri. 
    Roma, 10 ottobre 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano