MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 ottobre 2011 

Rettifica del decreto  9  settembre  2011  recante  la  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Vin Santo del Chianti classico». (11A14055) 
(GU n.256 del 3-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 229)

 
 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     delle politiche competitive 
                  del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  Denominazione  di
Origine dei vini; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2010  n.  61,   recante
disposizioni sulla tutela delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge  7
luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto  del  Ministero  delle  risorse  agricole  del  24
ottobre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione  di
Origine Controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico»  ed  e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 9 settembre 2011,  con  il  quale  e'
stato approvato  il  vigente  disciplinare  di  produzione  dei  vini
Denominazione  di  Origine  Controllata  «Vin   Santo   del   Chianti
Classico»; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio  Vino  Chianti  Classico,
intesa ad  ottenere  la  rettifica  al  citato  decreto  al  fine  di
prevedere la deroga all'art. 2 del  disciplinare  di  produzione  dei
vini a Denominazione di Origine Controllata «Vin  Santo  del  Chianti
Classico», per posticipare l'adeguamento della base ampelografica del
vino a D.O.C. «Vin Santo del  Chianti  Classico»  Occhio  di  Pernice
entro la 3° campagna vendemmiale successiva all'entrata in vigore del
disciplinare medesimo; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  Regione  Toscana  sulla
sopra citata richiesta di rettifica; 
  Ritenuta la necessita' di dover procedere alla rettifica dell' art.
2 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di  Origine
Controllata «Vin Santo del Chianti Classico», al fine di prevedere la
deroga sopra specificata; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. A titolo di rettifica,  l'art.  2  del  decreto  ministeriale  9
settembre 2011 richiamato in premessa, e' integrato con  il  seguente
comma: 
  «2. In deroga alle disposizioni di cui  all'art.  2  dell'  annesso
disciplinare di produzione, la base ampelografica dei  vigneti,  gia'
iscritti allo Schedario Viticolo per la D.O.C. «Vin Santo del Chianti
Classico» Occhio di Pernice, deve  essere  adeguata  entro  la  terza
campagna vendemmiale successiva all'entrata in  vigore  del  relativo
disciplinare di produzione». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 18 ottobre 2011 
 
                                         Il capo dipartimento: Alonzo