Modifica della responsabilita' della conservazione in purezza di varieta' di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale. (11A14076)(GU n.258 del 5-11-2011)
IL DIRETTORE GENERALE
della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16 comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli
Uffici dirigenziali di livello non generale;
Visti i decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo
registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varieta'
indicate nel dispositivo, per le quali e' stato indicato il
nominativo del responsabile della conservazione in purezza;
Viste le richiesta degli interessati volte a ottenere la variazione
di detta responsabilita';
Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/71, nella riunione del 28 settembre 2011, ha
preso atto delle richieste di modifica della responsabilita' della
conservazione in purezza delle varieta' indicate nel dispositivo;
Attesa la necessita' di modificare i relativi decreti d'iscrizione;
Decreta:
Art. 1
La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto
riportate varieta', gia' assegnate ad altra ditta con precedenti
decreti, e' attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2011
Il direttore generale: Blasi