Cancellazione di varieta' di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale. (11A14077)(GU n.258 del 5-11-2011)
IL DIRETTORE GENERALE
della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli
Uffici dirigenziali di livello non generale;
Vista la richiesta dell'8 settembre 2011 della Limagrain Italia
S.p.A., presentata quale responsabile della conservazione in purezza
delle varieta' indicate nel dispositivo, volta a ottenere la
cancellazione delle varieta' medesime dal registro nazionale;
Considerato che le varieta' per le quali e' stata chiesta la
cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;
Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/71, nella riunione del 28 settembre 2011, ha
preso atto della richiesta di cancellazione, dal relativo registro,
delle varieta' indicate nel dispositivo;
Ritenuto di accogliere la richiesta sopra menzionata;
Decreta:
Art. 1
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive
modifiche e integrazioni, le sotto riportate varieta', iscritte al
registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie con il
decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2011
Il direttore generale: Blasi