Cancellazione di varieta' di specie ortive iscritte al registro nazionale. (11A14080)(GU n.258 del 5-11-2011)
IL DIRETTORE GENERALE
della competitivita' rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede
l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di
varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle
varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la
disciplina della produzione e del commercio della sementi;
Vista la legge 20 aprile 1976, n.195, che modifica ed integra la
citata legge 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in
particolare l'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra
l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varieta'
dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza
ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti
assicurata;
Considerato che, per le varieta' di cui al presente dispositivo, le
societa' indicate nel dispositivo, in qualita' di unici responsabili,
hanno comunicato di voler rinunciare alla conservazione in purezza e
che, a livello generale, tali varieta' non rivestono particolare
interesse;
Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della
legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 2011, ha preso
atto delle richieste di rinuncia, da parte dei responsabili della
conservazione in purezza delle varieta' di seguito elencate, cosi'
come risulta dal verbale della riunione;
Ritenuto pertanto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei
Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello
non generale;
Decreta:
Articolo unico
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del regolamento
di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e
successive modifiche, le varieta' sotto elencate, iscritte al
registro delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti a
fianco indicati, sono cancellate dal registro medesimo:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 10 ottobre 2011
Il direttore generale: Blasi