MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 ottobre 2011 

Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di  impiego
per la concia di sementi  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  le
sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e  fipronil,
di cui al decreto 28 giugno 2011. (11A14273) 
(GU n.254 del 31-10-2011)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Considerato che  le  sostanze  attive  clothianidin,  thiamethoxam,
imidacloprid e fipronil sono iscritte  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,  che  riporta  l'elenco  delle
sostanze  attive  autorizzate  ad  essere  contenute   nei   prodotti
fitosanitari; 
  Visto il regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce i principi ed i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo  della  sicurezza
alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce  il  principio
di precauzione; 
  Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie  generale  -  n.
221 del 20 settembre 2008,  relativo  alla  «Sospensione  cautelativa
dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei  prodotti
fitosanitari   contenenti   le    sostanze    attive    clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art.  13,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica  23  aprile  2001,  n.
290»; 
  Visto il decreto dirigenziale  28  giugno  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie  generale  -  n.
150 del 30 giugno 2011,  relativo  alla  «Proroga  della  sospensione
cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia  di  sementi
dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art.  13,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
di cui al decreto dirigenziale 16 settembre 2010»; 
  Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12  marzo  2010
che modifica l'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  per  quanto
riguarda le disposizioni specifiche  relative  alle  sostanze  attive
clothianidin,  thiametoxam,  imidacloprid  e  fipronil,  comprese  le
adeguate misure di attenuazione dei  rischi  per  gli  organismi  non
bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele; 
  Considerato che l'attuazione delle misure previste dalla richiamata
direttiva da parte degli Stati  membri  comporta  la  verifica  della
reale fattibilita' della messa in opera  di  tali  disposizioni,  con
particolare riguardo alle modalita' di preparazione delle  sementi  e
alle attrezzature impiegate per la semina, al fine  di  garantire  un
elevato grado di incorporazione del  seme  nel  suolo  e  ridurre  al
minimo le perdite e il rilascio di polveri; 
  Considerato che la suddetta direttiva 2010/21/UE e' stata  recepita
con il decreto ministeriale del 15  ottobre  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 12
del 17 gennaio 2011; 
  Visto il rapporto dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA), relativo all'indagine tecnico-conoscitiva
sul fenomeno di moria delle api in ambienti naturali o  semi-naturali
ed in terreni agricoli che ricadono all'interno delle  aree  naturali
protette, finalizzato a completare il quadro conoscitivo del progetto
di ricerca APENET; 
  Considerato che in merito alla richiesta della  Direzione  generale
per l'igiene e  la  sicurezza  degli  alimenti  e  della  nutrizione,
concernente gli studi ed i monitoraggi  condotti  negli  altri  Paesi
comunitari interessati dallo stesso  fenomeno  dello  spopolamento  e
della moria delle api, risultano pervenuti quelli relativi ad un solo
Stato membro; 
  Considerato altresi', che non risultano pervenuti, da  parte  delle
Regioni piu' direttamente coinvolte  nella  produzione  maidicola,  i
pareri  richiesti  dalla  citata  Direzione   generale,   concernenti
l'impiego per la concia del mais dei prodotti fitosanitari contenenti
le sostanze attive in questione e i dati degli eventuali  monitoraggi
condotti a livello locale; 
  Vista la documentazione prodotta dalle  Associazioni  di  categoria
delle Imprese produttrici di prodotti fitosanitari sulla  valutazione
d'impatto economico della sostituzione della concia nella maiscoltura
italiana e la documentazione informativa trasmessa  dall'Associazione
di categoria degli apicoltori; 
  Vista la relazione sull'attivita' svolta e sui  risultati  ottenuti
nell'ambito del progetto APENET per la  tematica  «Effetti  del  mais
conciato sulle api» - Anno  2011,  elaborata  dal  Consiglio  per  la
ricerca per la sperimentazione dell'agricoltura (CRA)  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che dalla relazione emerge un quadro  complesso  e  non
ancora esaustivo in merito ai fattori di rischio per la salute  delle
api essenzialmente connessi alla dispersione delle polveri contenenti
le sostanze attive in questione e agli effetti letali  e  sub  letali
associati alla presenza di  residui  di  neonicotinoidi  e  fipronil,
nonche' all'impolveramento delle  api  in  situazione  di  differente
umidita'; 
  Considerato che dalla succitata relazione  e'  emersa,  per  quanto
riguarda l'utilizzo delle  macchine  seminatrici,  la  necessita'  di
modificare le stesse secondo criteri individuati attualmente solo  in
sede  sperimentale,  al  fine  di  garantire  un  elevato  grado   di
incorporazione del seme nel suolo e ridurre al minimo le  perdite  ed
il rilascio di polveri contenenti i principi attivi in questione; 
  Tenuto  conto  che   la   Commissione   consultiva   dei   prodotti
fitosanitari, nel corso  della  riunione  del  18  ottobre  2011,  ha
rilevato l' effettiva  presenza  delle  criticita'  sopra  esposte  e
riportate nella relazione stessa; 
  Tenuto conto, altresi', che nel corso della succitata  riunione  e'
stata sottolineata la necessita' di un coinvolgimento  delle  Regioni
direttamente  interessate  alla  produzione  maidicola,  al  fine  di
verificare la reale applicabilita'  delle  misure  tecniche  indicate
nella  relazione  APENET,  di  definire  le   conseguenti   soluzioni
operative e di prevedere piani di monitoraggio e controllo a  livello
territoriale; 
  Tenuto conto che e' emersa, nel corso della richiamata riunione, la
necessita' di informare la Commissione  europea  e  di  acquisire  un
parere scientifico, sui risultati delle indagini condotte  a  livello
nazionale,  da  parte  dell'Autorita'  europea   per   la   sicurezza
alimentare (EFSA), per una valutazione complessiva da sottoporre alla
Commissione consultiva; 
  Considerato che la citata Commissione consultiva, nel  corso  della
medesima riunione, ha ravvisato la necessita' di  prorogare,  in  via
precauzionale, per le motivazioni sopra esposte,  la  sospensione  di
cui al decreto dirigenziale 28 giugno 2011, per il periodo  di  tempo
necessario alla definizione delle criticita' rilevate, anche  con  le
Regioni interessate, ed  in  attesa  di  acquisire  il  parere  della
richiamata Autorita' europea; 
  Ritenuto pertanto, alla luce di  quanto  sopra  esposto,  di  dover
procedere, in via precauzionale, alla proroga  della  sospensione  di
cui al decreto dirigenziale 28 giugno 2011 per ulteriori  otto  mesi,
al fine di poter acquisire la documentazione necessaria e  sottoporre
la questione alla Commissione consultiva; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine fissato all'art. 1, comma 1, del decreto dirigenziale
del 28 giugno 2011, e' prorogato al 30 giugno 2012. 
  Il presente decreto verra' notificato alle Imprese  titolari  delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in  questione  ed  entra  in
vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 ottobre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello