MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 21 luglio 2011 

Criteri e modalita' per  la  ripartizione  delle  risorse  e  per  la
selezione dei professori e  ricercatori  destinatari  dell'intervento
secondo criteri di merito accademico e scientifico. (Decreto n. 314).
(11A14277) 
(GU n.254 del 31-10-2011)

 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modifiche; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 29,
comma 19, che autorizza la spesa di 18 milioni  di  euro  per  l'anno
2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013  per
l'attuazione  degli  articoli  6,  comma  14,  e  8,  concernenti  la
valutazione  del  complessivo  impegno  didattico,   di   ricerca   e
gestionale  dei  professori  e  ricercatori  universitari   ai   fini
dell'attribuzione  degli  scatti,  e  la  revisione  del  trattamento
economico degli stessi, prevedendo altresi' che con apposito  decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
siano indicati criteri e modalita' per  l'attuazione  ai  fini  della
ripartizione  delle  risorse  tra  gli  atenei  e  la  selezione  dei
destinatari dell'intervento secondo criteri di  merito  accademico  e
scientifico; 
  Visto l'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013,  la  disapplicazione
dei  meccanismi  di  adeguamento  retributivo   e   di   progressione
automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382; 
  Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modifiche; 
  Visto lo stanziamento disponibile sul  cap.  1694  dello  stato  di
previsione  della  spesa  di   questo   Ministero   per   l'esercizio
finanziario 2011, pari a 18 milioni di euro; 
  Ritenuta la necessita' di  definire  criteri  e  modalita'  per  la
ripartizione alle universita' dell' importo di  18  milioni  di  euro
(quota 2011); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  presente  decreto  definisce  criteri   e   modalita'   per
l'attuazione dell'art. 29, comma 19 della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, con riferimento alla ripartizione tra gli atenei  delle  risorse
autorizzate per l'anno 2011, pari  a  18  milioni  di  euro,  e  alla
selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri  di  merito
accademico e scientifico. 
  2.  Sono  soggetti  ammissibili  all'intervento  i   professori   e
ricercatori che avrebbero maturato  nell'anno  2011  la  progressione
biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli
36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  3.  Le  risorse  sono  ripartite  fra  le  universita'  in  maniera
proporzionale alla  consistenza  numerica  complessiva  dei  soggetti
ammissibili all'intervento ai sensi del comma 2, in  servizio  presso
ciascuna di esse. 
  4. Ciascuna universita' distribuisce le risorse assegnate in misura
proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili  per
ruolo  e  per  fascia,  con  facolta'  di  utilizzare,  per  motivate
esigenze, fino a un terzo delle risorse cosi' distribuite a favore di
diverso ruolo o fascia. Le risorse sono  attribuite  a  professori  e
ricercatori esclusivamente secondo criteri  di  merito  accademico  e
scientifico. I procedimenti di selezione,  basati  sulla  valutazione
comparativa dei candidati,  sono  disciplinati  dall'universita'  con
proprio regolamento, osservando i seguenti criteri: 
    a) previsione di criteri e procedimenti distinti per ruolo e  per
fascia; 
    b) ammissione al procedimento  dei  soggetti  aventi  diritto  ai
sensi del comma 2 che hanno presentato domanda; 
    c) presentazione da  parte  dei  candidati  della  relazione  sul
complesso delle attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte,
ai sensi dell'art. 6, comma 14 della citata legge n.  240  del  2010,
ovvero nelle more dell'attuazione del  predetto  comma,  delle  norme
previgenti in materia; 
    d) assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro  affidati
nel triennio precedente, in relazione allo  stato  giuridico  e  alle
esigenze dell'ateneo di appartenenza; 
    e)  accertamento  da  parte  della  autorita'  accademica   della
effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente; 
    f) verifica  della  qualita'  della  produzione  scientifica  nel
triennio  precedente  sulla  base  di  criteri  adottati  a   livello
internazionale. 
  5. Le risorse sono attribuite  da  ciascuna  universita',  fino  ad
esaurimento, come incentivo una tantum ai  professori  e  ricercatori
che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque
nel limite del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili ai  sensi
del precedente comma 2, per ciascun ruolo e fascia. 
  6. Le disposizioni di cui al presente decreto  si  applicano  anche
agli istituti universitari ad ordinamento speciale. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 21 luglio 2011 
 
                                       Il Ministro dell'istruzione,   
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                Gelmini               
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Tremonti 

Registrato dalla Corte dei conti il 20 settembre 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 62.