MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 ottobre 2011 

Modifica della categoria dei produttori ed utilizzatori della filiera
«oli essenziali» individuata nella categoria «imprese di lavorazione»
dall'articolo 1, comma 1 del decreto 10 maggio 2001. (11A14425) 
(GU n.262 del 10-11-2011)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto  il  decreto  12  aprile  2000,  n.  61413   concernente   le
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine  protette  (DOP)  e
delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP),  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  97  del  27  aprile
2000; 
  Visto  il  decreto   12   aprile   2000,   n.   61414   concernente
l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli  organi  sociali
dei consorzi di tutela delle  denominazioni  di  origine  protette  e
delle indicazioni  geografiche  protette  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000; 
  Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16  maggio  2005,  che
integra i decreti del 12  aprile  2000,  recanti  rispettivamente  le
disposizioni generali relative ai requisiti di  rappresentativita'  e
l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli  organi  sociali
dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette  (DOP)
e delle indicazioni geografiche protette (IGP); 
  Visto l'art. 2  del  citato  decreto  n.  61414  che  individua  le
categorie di ciascuna filiera produttiva, ai  fini  della  fissazione
dei  criteri  di  equilibrata  rappresentanza  delle  categorie   dei
produttori ed utilizzatori, come modificato dall'art. 2, comma 1  del
decreto ministeriale 10 maggio 2001; 
  Visto l'art. 4, lettera i) del decreto ministeriale n. 61413 del 12
aprile 2000,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  1  del  decreto
ministeriale 10 maggio 2001 citato che individua, in ciascuna filiera
produttiva,  le  categorie  dei  «produttori  ed  utilizzatori»   dei
prodotti italiani riconosciuti come denominazione di origine protetta
ovvero come indicazione geografica protetta; 
  Visto il decreto  12  settembre  2000,  n.  410,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  9  del  12  gennaio
2001, con il quale e' stato adottato il  regolamento  concernente  la
ripartizione dei costi derivanti  dalle  attivita'  dei  consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
protette  incaricati  dal  Ministero  delle  politiche   agricole   e
forestali; 
  Vista la richiesta di modifica del decreto ministeriale  12  aprile
2000  recante  disposizioni  generali  relative   ai   requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP), come integrato dal decreto ministeriale 10 maggio 2001, per la
parte relativa alle esigenze proprie della filiera del «Bergamotto di
Reggio Calabria - olio essenziale»  DOP  avanzata  dal  Consorzio  di
tutela del Bergamotto di Reggio Calabria; 
  Visto il parere relativo alla proposta di adeguamento  del  decreto
ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413, in relazione alle integrazioni
apportate con  decreto  ministeriale  del  10  maggio  2001  ed  alle
esigenze proprie della filiera «Bergamotto di Reggio Calabria -  olio
essenziale» DOP espresso dall'Universita' degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria - facolta' di Agraria; 
  Visto il parere relativo  alla  rappresentativita'  dei  produttori
all'interno del Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria
espresso dal Consorzio Bergamotto di Reggio Calabria; 
  Ritenuto  di  dover  modificare  la  categoria  dei  produttori  ed
utilizzatori  della  filiera  «oli  essenziali»   individuata   nella
categoria «imprese di lavorazione» dall'art. 1, comma 1  del  decreto
ministeriale  10  maggio  2001,  per  l'esatta  individuazione  della
categoria la cui attivita',  all'interno  della  filiera,  assume  un
ruolo insostituibile nel conferire  al  prodotto  le  caratteristiche
peculiari della DOP, 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  La  categoria  «imprese  di  lavorazione»  nella  filiera   oli
essenziali,  individuata  dall'art.   1,   comma   1,   del   decreto
ministeriale 10 maggio  2001,  che  modifica  l'art.  4  del  decreto
ministeriale  12  aprile  2000,  e'  sostituita  con   la   categoria
«agricoltori». 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 25 ottobre 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romano