MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 ottobre 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Firmo  Francesca,  di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato. (11A14640) 
(GU n.265 del 14-11-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Firmo Francesca  nata  il  28  gennaio
1973 a Brescia, cittadina italiana, diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art. 16 del d. lgs. n.  206/07,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di avvocato; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
laurea in giurisprudenza ottenuto in data 28 novembre 2001 presso  la
Universita' degli studi di Milano; 
  Considerato che la  medesima  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica in  Italia  come  risulta  dal
certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine  degli  avvocati  di
Brescia in data 28 ottobre 2004; 
  Considerato, altresi', che l'interessata ha prodotto l'attestazione
della corte d'appello di Brescia di avere superato le  prove  scritte
per l'esame di abilitazione alla professione forense; 
  Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del
21 settembre  2010,  avendo  accertato  il  superamento  degli  esami
previsti, ha certificato l'omologa della  laurea  italiana  a  quella
corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha documentato di essere iscritto  all'  «Il.lustre
Col.legi d' Advocats de Girona» dal 12 gennaio 2011; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che «se la richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; 
  Ritenuto che il riferimento all «percorso formativo analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza del percorso  formativo  acquisito  dalla  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; 
  Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato
per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai
fini di una  riduzione  della  misura  compensativa,  considerata  la
inscindibilita' dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e
orale; 
  Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum»
che puo' essere preso in considerazione solo nella  complessita'  del
suo risultato finale, che consente di  riscontrare  il  possesso  dei
requisiti minimi necessari all'esercizio della professione; 
  Ritenuto pertanto che  ai  richiedenti  che  abbiano  superato  gli
scritti dell'esame di  stato  in  Italia  vada  applicata  la  misura
compensativa che prevede anche la  prova  scritta,  oltre  all'orale,
considerata  la  sua  imprescindibilita'  al  fine  di  una  corretta
valutazione della professionalita' dei richiedenti stessi. 
  Ritenuto,  pertanto,  che  non  sussistendo   i   presupposti   per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla  applicazione  di  una  misura  compensativa
composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la  differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento  italiano  per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della  capacita'
professionale della richiedente; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Vista le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 16 settembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Firmo Francesca nata il  28  gennaio  1973  a  Brescia,
cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«advocat» quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'  albo  degli
avvocati. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) Una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    b) Unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia alla richiedente  al  recapito  indicato  nella  domanda.  La
commissione rilascia all'interessata  certificazione  dell'  avvenuto
superamento  dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo   degli
avvocati. 
    Roma, 26 ottobre 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano