MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 ottobre 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Meier Kirsch Maria Carolina  Josepha,  di
titolo di studio estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della
professione di assistente sociale. (11A14652) 
(GU n.265 del 14-11-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Meier Kirsch Maria  Carolina  Josepha,
nata a Winterthur (Svizzera) il 18 febbraio 1957, cittadina svizzera,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, il riconoscimento  del  titolo  professionale  di  «Soziale
Arbeit», conseguito in  Svizzera  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e
l'esercizio della professione di «Assistente Sociale»in Italia ; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15  novembre  2000,  n.
364 contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo  tra  Comunita'
europea ed i suoi Stati membri, da una  parte,  e  la  Confederazione
Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,  fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che  adotta
il regolamento di  cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di assistente sociale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo di Diploma
cantonale di Educatrice sociale dipl. SSS (Scuola di specializzazione
superiore), conseguito presso la Scuola  femminile  della  citta'  di
Berna' in data 25 marzo 1983 e che ha inoltre  frequentato  un  corso
post diploma comprensivo di un percorso di lavoro pratico; 
  Considerato che il percorso seguito dalla sig.ra Meier  corrisponde
alla formazione prevista dall'art. 11,  lett.  d)  e  che  quindi  la
formazione seguita dall'istante e' paragonabile a  quella  di  «altro
istituto che impartisca una formazione di livello equivalente»; 
  Viste le conformi determinazione della Conferenza di servizi  nella
seduta del 9 febbraio 2011; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella conferenza sopra citata; 
  Considerato   che   sussistano   differenze   tra   la   formazione
professionale richiesta per l'esercizio dell'attivita' di  assistente
sociale sez. B in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante,  e
che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Meier Kirsch Maria Carolina Josepha, nata a  Winterthur
(Svizzera) il 18 febbraio 1957, cittadina svizzera,  e'  riconosciuto
il titolo professionale di cui in premessa quale  titolo  valido  per
l'iscrizione  all'  albo  degli  «Assistenti  sociali»   sez.   B   e
l'esercizio della professione in Italia. 
  Il riconoscimento e' subordinato, a scelta  della  richiedente,  al
superamento di una prova attitudinale, (scritta e orale),  oppure  al
compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6  (sei)
mesi; 
  La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente,  si
compone di un esame scritto e orale da svolgersi in  lingua  italiana
sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) metodologie  e  tecniche
del servizio sociale e legislazione sociale, oppure in  un  tirocinio
di  6   mesi   (sei).   La   commissione   rilascia   all'interessata
certificazione  dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al   fine
dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali sez B. 
  La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio nazionale  domanda  in  carta  legale,
allegando la copia autenticata del presente decreto. La  commissione,
istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su  convocazione
del Presidente, per lo svolgimento della prova di  esame,  fissandone
il calendario. Della convocazione della commissione e del  calendario
fissato per la prova e' data immediata  notizia  all'interessata,  al
recapito da questi indicato nella domanda. 
  Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta  della  richiedente
e'  diretto  ad  ampliare  e  approfondire  le  conoscenze  di  base,
specialistiche  e  professionali.  La  richiedente   presentera'   al
Consiglio nazionale  domanda  in  carta  legale  allegando  la  copia
autenticata  del  presente  provvedimento.  Il  Consiglio   nazionale
vigilera'  sull'effettivo  svolgimento  del  tirocinio  a  mezzo  del
presidente dell'ordine provinciale. 
    Roma, 26 ottobre 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano