MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 ottobre 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Prestifilippo Thelma, di titolo di studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato. (11A14654) 
(GU n.266 del 15-11-2011)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della  sig.ra  Prestifilippo  Thelma,  nata  il  26
luglio 1977 a Catania, cittadina italiana, diretta  ad  ottenere,  ai
sensi  dell'art.  16  del  decreto  legislativo   n.   206/2007,   il
riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che la sig.ra Prestifilippo Thelma e' in  possesso  del
titolo accademico, ottenuto  in  Italia,  laurea  in  giurisprudenza,
conseguito presso l'Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna  il
17 luglio 2003; 
  Considerato che la  medesima  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
20  dicembre  2010,  avendo  accertato  il  superamento  degli  esami
previsti  nella  risoluzione  del  26  maggio  2009,  ha  certificato
l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto  certificazione
attestante l'iscrizione  come  «no  ejerciente»  presso  il  «Ilustre
Colegio d'Abogados de Madrid» come  attestato  in  data  1°  febbraio
2011; 
  Considerato  pertanto  che  la  richiedente  e'  in  possesso   dei
requisiti  per  l'accesso  alla  professione  in  Spagna,  ai   senso
dell'art. 13.1  della  direttiva  2005/36/CE,  come  attestato  dalla
Autorita' competente spagnola; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; 
  Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo  analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  non  sussistendo   i   presupposti   per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla  applicazione  di  una  misura  compensativa
composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la  differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento  italiano  per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della  capacita'
professionale del richiedente; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Vista le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 16 settembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Prestifilippo Thelma, nata il 26 luglio 1977 a Catania,
cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«Abogado» di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all'Albo degli avvocati. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere  e
di  un  atto  giudiziario  sulle  seguenti  materie,  a  scelta   del
candidato: diritto civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale; 
    b) unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessata     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'Albo degli avvocati. 
    Roma, 26 ottobre 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano