MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 novembre 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Marangoni Daiane,  di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato. (11A14712) 
(GU n.270 del 19-11-2011)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Marangoni Daiane, nata il 14  febbraio
1984 a Maringa' (Brasile), cittadina italiana, diretta  ad  ottenere,
ai  sensi  dell'art.  16  del  decreto  legislativo  n.  206/07,   il
riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
modificato dalla legge 189/2002,  che  prevede  l'applicabilita'  del
decreto legislativo stesso anche  ai  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.
286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di "Bacharel em Direito" conseguito presso il  "Centro  Universitario
de Meringa' - CESUMAR" nel febbraio 2009; 
  Considerato che ha documentato di essere iscritta all'  "Ordem  dos
Advogados do Brasil - Secao do Parana'" di Curitiba nel maggio 2009; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 23 giugno 2011; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria nella seduta sopra indicata; 
  Rilevato che sussistono sostanziose differenze  tra  la  formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Marangoni Daiane, nata il 14 febbraio 1984  a  Maringa'
(Brasile),   cittadina   italiana,   e'   riconosciuto   il    titolo
professionale di "Advogado" quale titolo valido per l'iscrizione all'
albo degli avvocati. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3)  una
scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro,  diritto
costituzionale, diritto internazionale privato; 
    b) Unica prova orale su 6 materie:  1°  prova  su  deontologia  e
ordinamento professionale; 2° prova su 5 tra le seguenti  materie  (a
scelta  del  candidato):  diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto  del
lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale  degli
avvocati,  si  riunisce  su  convocazione  del  Presidente   per   lo
svolgimento delle prove di esame,  fissandone  il  calendario.  Della
convocazione della commissione e del calendario fissato per le  prove
e' data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella
domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessata     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati. 
    Roma, 4 novembre 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano