MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 ottobre 2011 

Modifica del decreto 22 luglio 2010, relativo a «OCM Vino - Modalita'
attuative della misura "Promozione sui mercati  dei  Paesi  terzi"  -
Campagne 2010-2011 e seguenti». (11A14864) 
(GU n.270 del 19-11-2011)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM),  come  modificato  dal  regolamento  (CE)  491/2009,  del
Consiglio, del 25 maggio 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17  dicembre
2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti
agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  28
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i Paesi terzi,  al  potenziale  produttivo  e  ai  controlli  nel
settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n.  772/2010  della  Commissione  del  1°
settembre 2010 che modifica l'art. 4 del regolamento (CE) n. 555/2008
inserendo la possibilita' di  erogare  il  sostegno  a  favore  delle
azioni di promozione e di informazione  per  ulteriori  due  anni  in
aggiunta ai tre precedentemente previsti; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4  riguardante  la
ripartizione tra  finzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129,  recante  la  riorganizzazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  a   norma   dell'art.   74   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazione,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. 1488, con la quale
e' stato notificato alla Commissione europea il  Programma  nazionale
di sostegno al settore vitivinicolo; 
  Vista la nota ministeriale 1° marzo 2011, prot. 1673, con la  quale
e' stata notificata alla Commissione europea la modifica al  suddetto
programma; 
  Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2010 relativo a «OCM Vino -
Modalita' attuative della misura "Promozione sui  mercati  dei  Paesi
terzi" - Campagne 2010-2011 e seguenti»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 230, del 3 ottobre 2009; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma  1,
del  decreto-legge  24  giugno  2004,   n.   157,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204,  con  il  quale  si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano,  provvede  con  decreto  all'applicazione  nel
territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Ravvisata la necessita' di  procedere  alla  modifica  del  decreto
ministeriale 22 luglio 2010 prevedendo  la  possibilita'  di  proroga
della durata dei progetti in corso di realizzazione; 
  Vista l'intesa sancita, nella seduta  del  27  luglio  2011,  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto ministeriale 22  luglio  2010
e' sostituito dal seguente: 
  «3. I progetti sono presentati per una durata massima di tre  anni.
Durante la realizzazione di tali progetti, il  medesimo  beneficiario
puo'  presentare  nuovi  progetti  purche'  riguardino  Paesi   terzi
diversi. Un beneficiario che abbia gia' ottenuto l'approvazione di un
progetto nelle precedenti campagne 2008/2009, 2009/2010  e  2010/2011
puo' presentare un nuovo progetto,  anche  se  riferito  al  medesimo
Paese, purche' la durata complessiva dello stesso non superi i cinque
anni.». 
  2. Il comma 1, lettera c) dell'art. 8 del decreto  ministeriale  22
luglio 2010 e' modificato come segue: 
    «c) la  durata  del  progetto  che,  comunque,  non  puo'  essere
superiore a tre anni per beneficiano e per Paese terzo, salvo  quanto
disposto al precedente art. 3, comma 3.». 
  Il presente decreto e' trasmesso all'Organo  di  controllo  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 ottobre 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romano