MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 ottobre 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Steinwandter Manuela, di titolo di studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
psicologo. (11A15036) 
(GU n.273 del 23-11-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
 
  Vista  la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 7 settembre  2005,  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali  cosi'  come  modificata  dalla   direttiva
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE; 
  Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato  decreto
legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328, concernente "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti"; 
  Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989,  n.  56,  cosi'  come
modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31  di  conversione  del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248; 
  Vista l'istanza in data 26 novembre  2010,  corredata  da  relativa
documentazione, con la quale la sig.ra Steinwandter Manuela,  nata  a
San  Candido  (BZ)  il  giorno  16  dicembre  1984,  di  cittadinanza
italiana, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di  "klinische
Psychologin" e di "Gesundheitspsychologin", con cui e' registrata dal
17  settembre  2009  presso  il  "Bundesministerium  für  Gesundheit"
(Austria), ai fini dell'esercizio, in Italia,  della  professione  di
psicologo; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dall'interessata; 
  Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi
presso questo Ministero in data 19 settembre  2011,  si  e'  ritenuto
sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in  questione
senza attribuzione di misura compensativa; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A partire dalla data  del  presente  decreto,  la  qualifica  di
"klinische Psychologin" e di  "Gesundheitspsychologin",  con  cui  la
sig.ra Steinwandter Manuela, nata a San Candido  (BZ)  il  giorno  16
dicembre  1984,  di  cittadinanza  italiana,  e'  registrata  dal  17
settembre  2009  presso   il   "Bundesministerium   für   Gesundheit"
(Austria), e'  riconosciuta  quale  titolo  abilitante  all'esercizio
della professione di psicologo in Italia. 
  2. La dott.ssa Steinwandter Manuela e',  pertanto,  autorizzata  ad
esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione
all'albo  degli  psicologi,  sez.  A   dell'Ordine   territorialmente
competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta
iscrizione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 ottobre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi