AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CIRCOLARE 23 novembre 2011 

Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai
fini della misurazione della rappresentativita'  sindacale  ai  sensi
del decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001. Richiesta dati  al  31
dicembre 2011. (Circolare n. 3/2011 Nota ARAN del 23  novembre  2011,
prot. 24328) (11A15346) 
(GU n.279 del 30-11-2011)

 
 
                                A tutte le amministrazioni  pubbliche
                                di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
                                decreto legislativo n. 165 del 2001; 
                                e, per conoscenza: 
                                Ai Comitati di Settore; 
                                Ai  Commissari  di  Governo  per   le
                                Regioni a statuto ordinario; 
                                Al Rappresentante del Governo per  la
                                Regione Sardegna 
                                Al Commissariato dello Stato  per  la
                                Regione Sicilia; 
                                Ai Prefetti della Repubblica; 
                                Alle regioni; 
                                All'ANCI; 
                                All'UPI; 
                                All'UNCEM; 
                                All'UNIONCAMERE; 
                                Al Ministero  dell'economia  e  delle
                                finanze - DAG  -  Direzione  Centrale
                                dei     Sistemi     informativi     e
                                dell'innovazione - SPT; 
                                Alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
                                Ministri   -    Dipartimento    della
                                Funzione Pubblica; 
 
Oggetto: Misurazione  della  rappresentativita'  sindacale  ai  sensi
  dell'art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165  -  Rilevazione  delle
  deleghe per le ritenute del contributo sindacale -  Richiesta  dati
  al 31 dicembre 2011. 
 
  I criteri per l'accertamento del requisito della rappresentativita'
delle organizzazioni sindacali operanti  nel  settore  pubblico  sono
disciplinati dall'art. 43 del d.lgs.  165/2001  e  dall'art.  19  del
Contratto  collettivo  nazionale  quadro  del  7  agosto  1998  sulle
modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e  permessi  nonche'
delle altre prerogative sindacali, come sostituito  dall'art.  6  del
CCNQ del 24 settembre 2007. 
  In   applicazione   delle   norme    suddette,    l'Aran    procede
all'accertamento  della   rappresentativita'   delle   organizzazioni
sindacali  in  corrispondenza  dell'inizio   di   ciascuna   stagione
contrattuale. 
  Ai fini di  tale  accertamento  della  rappresentativita',  per  il
periodo suddetto,  e'  necessario  acquisire  i  dati  relativi  alle
deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali  alla
data del 31 dicembre 2011. 
  I dati della rilevazione, come noto, saranno  poi  sottoposti  alla
certificazione del Comitato  Paritetico  previsto  dal  summenzionato
art. 43. 
  Data la complessita' della  procedura,  che  consente  all'Aran  di
accertare la rappresentativita' solo dopo la predetta certificazione,
la tempestivita' con  la  quale  questa  Agenzia  puo'  adempiere  al
proprio mandato dipende, in grande misura, dal  rispetto  dei  tempi,
dal grado di celerita' e di collaborazione di codeste Amministrazioni
ed Enti nell'invio dei  dati  richiesti.  Riveste  anche  particolare
importanza la cura nella compilazione  delle  schede  di  rilevazione
appositamente elaborate dall'Aran per l'acquisizione dei dati. 
  La rilevazione avverra' esclusivamente mediante procedura  on-line.
A tal fine, nel sito istituzionale dell'Agenzia, e' stata predisposta
un'Area  Riservata  alle  Pubbliche  Amministrazioni  ed  agli   Enti
attraverso  la  quale  le  Amministrazioni  dovranno  adempiere  agli
obblighi di trasmissione dei dati all'Agenzia.  Si  ricorda  che  per
poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente  procedere  alla
registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE). Per i dettagli
relativi alla registrazione si rinvia alla circolare n.  1  del  2011
(nota Aran n.  13469  del  9  settembre  2011)  pubblicata  nel  sito
internet dell'Aran sia nella sezione relativa all'Evidenza, sia nella
sezione Accertamento Rappresentativita', alla voce Deleghe. 
  All'interno dell'Area Riservata alle Pubbliche  Amministrazioni  ed
agli Enti e' stato predisposto  un  applicativo  denominato  "DELEGHE
SINDACALI". Si ricorda che per accedere al tale  applicativo  il  RLE
delle singole amministrazioni dovra' designare  il  Responsabile  del
Procedimento (RP) deleghe. In  merito  si  ricorda  che  il  comma  7
dell'art.  43  del  d.lgs.  165/2001  prevede,   per   le   pubbliche
amministrazioni, l'obbligo di indicare  il  funzionario  responsabile
della rilevazione e  della  trasmissione  dei  dati.  Al  RP  saranno
indirizzate le credenziali di accesso  nonche'  tutta  la  successiva
corrispondenza relativa alla rilevazione. Si ribadisce che di tutti i
dati immessi nel sistema mediante  l'utilizzo  delle  credenziali  di
accesso assegnate al RP deleghe, e' responsabile lo stesso RP insieme
con il RLE. Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto
con firma autografa. 
  Considerato  che  la  rilevazione  avra'  ad  oggetto  le   deleghe
sindacali attive alla data del 31 dicembre 2011 (ovvero per le  quali
e' stata effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al  mese
di gennaio 2012), sara' possibile  accedere  all'applicativo  DELEGHE
SINDACALI a decorrere dal 1° febbraio 2012. In ogni caso la procedura
dovra' essere conclusa entro il 29 febbraio 2012. 
  La  presente  nota  e'  pubblicata  sul  sito  internet   dell'Aran
all'indirizzo:   www.aranagenzia.it   nella   sezione   "Accertamento
Rappresentativita'" alla voce "Deleghe"  e  contiene  le  indicazioni
generali per la trasmissione telematica all'Aran dei dati richiesti. 
  Le  indicazioni  dettagliate  per  la  compilazione  delle   schede
predisposte nell'applicativo saranno disponibili  nella  "Guida  alla
compilazione" scaricabile nella sezione DELEGHE  SINDACALI  dell'Area
riservata alle amministrazioni ed agli enti. 
  Nel proseguo della presente nota con il  termine  "amministrazione"
sono  indicate  genericamente  tutte  le  Amministrazioni  pubbliche,
comunque denominate, mentre la dizione  "comparti  di  contrattazione
collettiva  del  pubblico  impiego   e   delle   autonome   aree   di
contrattazione della  dirigenza"  e'  semplificata  in  "comparti  ed
aree". 
A. Premessa 
  Come noto,  l'art.  43,  comma  7,  del  d.lgs.  n.  165  del  2001
attribuisce all'Aran la competenza  in  merito  alla  raccolta  delle
deleghe  e  ad  ogni  singola  amministrazione  quella  inerente   la
rilevazione e trasmissione dei propri dati. 
  La raccolta deve  essere  oggettiva  ed  effettuata  con  modalita'
uniformi per tutte le amministrazioni. Per cui, per  la  compilazione
delle schede, non devono essere prese in  considerazione  indicazioni
provenienti da soggetti diversi dall'Aran  (sindacati  o  altro).  Le
organizzazioni sindacali hanno il diritto di verificare che i dati di
pertinenza siano esatti (a tale scopo la legge ha previsto che  siano
sottoscritti   dal   sindacato   interessato)   nel   numero,   nella
denominazione e nell'entita' del contributo. Essi, pero', non possono
fornire indicazioni circa le modalita' della loro compilazione, e nel
caso  in  cui  cio'  avvenga,  come  verificatosi  nelle   precedenti
rilevazioni, le amministrazioni non devono tenerne conto, attenendosi
scrupolosamente alle modalita' indicate nella presente nota. 
  Si richiama l'attenzione sulla necessita' che le schermate  vengano
compilate con particolare diligenza ed attenzione atteso  che  l'Aran
non  puo'  in  nessun  caso  modificare  il   dato   inserito   dalle
amministrazioni. L'Aran, infatti, non gestisce le partite stipendiali
dei dipendenti, e, in carenza di elementi formali, non puo' procedere
a valutazioni  unilaterali,  ma  solamente  prendere  atto  dei  dati
inviati dalle amministrazioni che ne hanno la competenza ai sensi  di
legge. 
  Sempre in  ragione  dell'impossibilita',  per  questa  Agenzia,  di
operare  qualsiasi  modifica  dei  dati   ricevuti,   qualora   siano
riscontrate  omissioni   o   irregolarita',   verra'   chiesto   alle
amministrazioni  di  procedere  ad  una  verifica  e,  eventualmente,
apportare le dovute correzioni. 
  Si fa presente che nel caso in cui al 31 dicembre 2011 non vi siano
dipendenti, ovvero sia in servizio solamente personale  comandato  da
altra amministrazione e da  quest'ultima  censito,  l'amministrazione
dovra'  ugualmente  accedere  all'applicativo  DELEGHE  SINDACALI   e
seguire le indicazioni  del  caso,  onde  permettere  all'Agenzia  di
concludere la  propria  rilevazione  senza  attendere  o  sollecitare
l'invio dei dati. 
B. Chi deve trasmettere i dati 
  Sono tenute a trasmettere i dati richiesti dall'applicativo DELEGHE
SINDACALI tutte le Amministrazioni e gli Enti rappresentati dall'Aran
nella contrattazione collettiva nazionale anche nel caso in cui al 31
dicembre 2011 non vi siano  dipendenti,  o  nessun  dipendente  abbia
rilasciato una delega per la trattenuta sindacale. Fanno eccezione: 
    • le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di  Trento
e Bolzano, le quali non devono trasmettere i dati relativi ai  propri
dipendenti ne' a dipendenti di altri comparti, ai quali, in  base  ai
vigenti statuti regionali, non si applicano  i  Contratti  collettivi
nazionali di lavoro stipulati dall'Aran per i rispettivi comparti. Le
Amministrazioni operanti in tali  Regioni  e  Province  autonome  che
appartengono ai comparti  individuati  dall'Aran,  e  che  non  sono,
dunque,  ricomprese   nella   predetta   eccezione,   devono   invece
regolarmente inviare i dati; 
    • le Istituzioni di assistenza e beneficenza  (ex  Ipab)  che  si
sono privatizzate, le ONLUS, e piu' in generale le istituzioni  e  le
fondazioni di natura assistenziale di carattere privato o  che  hanno
personalita' giuridica di diritto privato,  a  prescindere  dal  CCNL
applicato al personale ivi operante.  Anche  detti  enti  non  devono
trasmettere i dati relativi ai  propri  dipendenti.  Devono,  invece,
trasmettere i dati le Aziende pubbliche di servizi alla  persona  (ex
Ipab) di cui al d.lgs. 207/2001 che hanno personalita'  giuridica  di
diritto pubblico. 
C. Tipologia di dati richiesta 
  L'applicativo DELEGHE SINDACALI consentira' alle amministrazioni di
compilare on-line delle schede di rilevazione. 
  A tal fine verranno richiesti i seguenti dati: 
C1. Numero dipendenti al 31 dicembre 2011 
  Uno dei dati necessari per  la  rilevazione  delle  deleghe  e'  il
numero di dipendenti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato  o
a tempo determinato) al 31 dicembre 2011. Si tratta  di  un  dato  di
stock che fotografa esattamente la situazione a tale  giorno.  Devono
essere conteggiati i dipendenti a cui si applicano solo  i  contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dall'Aran, escludendo coloro
che  non  rientrano  in  tale   fattispecie   alla   data   predetta.
L'indicazione del numero dei dipendenti,  cosi'  definito,  non  puo'
essere omessa. 
  Deve essere rispettata la distinzione tra dirigenti e personale del
comparto,  nonche'  l'articolazione  specificata  per  categoria   di
dipendenti. Non puo' essere riportato un totale generico in quanto il
personale dirigente e  quello  del  comparto  afferiscono  a  diversi
contratti  collettivi  nazionali   di   lavoro   (comparto   e   aree
dirigenziali), per ognuno  dei  quali  dovra'  essere  accertata  una
diversa rappresentativita' sindacale. 
  Deve essere mantenuta la suddivisione tra "tempo  indeterminato"  e
"tempo determinato" ed anche in questo caso non  si  puo'  effettuare
alcuna generica sommatoria, in quanto, ai fini  della  determinazione
della rappresentativita', viene utilizzato, di norma, solo il  numero
dei dipendenti a tempo indeterminato. 
  Il dato relativo ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 2011 deve
essere compilato anche in assenza di deleghe espresse in favore delle
organizzazioni sindacali. 
  Il dipendente a tempo indeterminato in posizione di comando o altro
analogo provvedimento a carattere  temporaneo,  deve  essere  censito
dall'amministrazione in cui e' in ruolo. L'amministrazione presso cui
lo  stesso  presta  servizio  in  posizione  di  comando   non   deve
conteggiare detto personale onde evitare una doppia rilevazione. 
  Nel caso in cui al 31 dicembre 2011 non vi siano dipendenti, ovvero
sia   in   servizio   solamente   personale   comandato   da    altra
amministrazione e da quest'ultima censito, la schermata  relativa  al
personale in servizio al 31  dicembre  2011  deve  essere  ugualmente
compilata indicando il valore zero, onde  permettere  all'Agenzia  di
concludere la  propria  rilevazione  senza  attendere  o  sollecitare
l'invio dei dati. 
  Solo nel caso in cui,  per  condizioni  particolari  (es.  enti  di
recentissima istituzione), il dipendente  sia  retribuito  totalmente
dall'amministrazione ove opera temporaneamente in comando, in  attesa
dell'inquadramento nel  nuovo  ente,  dovra'  essere  quest'ultimo  a
rilevarlo. In ogni caso e'  compito  dell'amministrazione  verificare
che non avvengano duplicazioni. 
C2 -  Denominazione  per  esteso  ed  in  sigla   dell'organizzazione
  sindacale 
  Con il termine organizzazioni sindacali s'intendono  esclusivamente
le OO.SS. di categoria. 
  Il comma  7  dell'art.  43  del  d.lgs.  165/2001  prevede  che  le
modalita'  di  rilevazione   garantiscano   la   riservatezza   delle
informazioni. Devono essere, quindi, compilate  schede  distinte  per
ognuna delle organizzazioni sindacali a  cui  sono  state  rilasciate
deleghe per la trattenuta sulla retribuzione. 
  Il medesimo  articolo  prevede  in  capo  alle  amministrazioni  il
compito di  rilevare  e  trasmettere  i  dati  richiesti.  L'Aran  si
limitera' a prendere atto dei dati che  le  amministrazioni  inviano,
non avendo, ai sensi di legge, alcun compito di valutazione dei  dati
trasmessi e d'interpretazione delle comunicazioni intervenute  tra  i
sindacati e le singole amministrazioni. 
  Le amministrazioni devono compilare con esattezza i campi  relativi
all'indicazione  della  denominazione  per  esteso  e   della   sigla
dell'organizzazione sindacale di categoria, avendo cura di  riportare
esattamente la denominazione del  soggetto  sindacale  a  favore  del
quale e' stata effettuata la  trattenuta.  Non  rileva  la  struttura
organizzativa interna all'organizzazione  sindacale  percettrice  del
contributo, ne' l'intestazione del conto corrente presso cui le somme
trattenute sono materialmente versate. 
  E', di norma, esclusa la  possibilita'  di  indicare,  anziche'  la
denominazione e la sigla  dell'organizzazione  di  categoria,  quella
della sola confederazione a cui la  stessa  aderisce.  In  tal  caso,
infatti, in  considerazione  della  coesistenza  di  piu'  e  diverse
categorie  presenti  nel  pubblico  impiego  aderenti  alla  medesima
confederazione,  non   sarebbe   possibile   individuare   di   quale
organizzazione sindacale si tratti (ad esempio la sola  denominazione
UIL, che indica la confederazione, non  permette  di  individuare  di
quale  categoria  si  tratti.   La   scheda   deve   essere   percio'
correttamente intestata a UIL FPL o  UIL  PA  o  UIL  SCUOLA,  etc..,
ovvero devono essere compilate tante schede quante sono le  categorie
aderenti   alla    medesima    confederazione    nel    caso    siano
contemporaneamente presenti nell'amministrazione). 
  Andra' indicata la sola confederazione nell'esclusivo caso  in  cui
la delega del lavoratore sia effettivamente rilasciata  a  favore  di
una confederazione e non di un sindacato  di  categoria,  circostanza
questa  che  deve  evincersi  dalla  singola  delega  e  deve  essere
attentamente verificata. 
  Si ribadisce che ai sensi dell'art. 19 CCNQ del 7 agosto 1998, come
sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre  2007,  in  caso  di
affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle  sindacali  che  non
dia luogo alla creazione di  un  nuovo  soggetto  e'  sempre  esclusa
l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato  all'affiliante.  Diverso
e' il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione  sindacale
in un soggetto gia' esistente trattandosi in questo caso, invece,  di
successione a titolo universale, che deve essere avvenuta entro il 31
dicembre 2011. 
C3. Numero deleghe al 31 dicembre 2011 
  Per delega si intende l'autorizzazione rilasciata dal dipendente al
datore di lavoro affinche' questi provveda a trattenere una  somma  X
dal trattamento economico di spettanza del lavoratore e la  versi  ad
una organizzazione  sindacale.  Vanno,  pertanto,  rilevate  le  sole
iscrizioni  ai  sindacati  tramite  delega   con   trattenuta   sulla
retribuzione e desumibili esclusivamente dalla stessa (in sintesi, la
rilevazione corrisponde alla lettura della  retribuzione  nella  voce
specifica). 
  Non devono essere conseguentemente rilevate le  iscrizioni  dirette
ai  sindacati  senza  delega  per  la   relativa   trattenuta   sulla
retribuzione. 
  Anche in questo caso, come per il numero dei dipendenti, si  tratta
di un dato di stock che fotografa esattamente  la  situazione  al  31
dicembre 2011. Non devono, pertanto, essere  conteggiate  le  deleghe
revocate prima di tale data ne' quelle  rilasciate  dopo  tale  data,
ovvero dal 1° gennaio 2012 in poi. 
  Per tali ragioni la rilevazione e' effettuata sulla retribuzione di
gennaio 2012 a valere sul 31 dicembre 2011, in quanto solo a  gennaio
sono  rilevabili  tutte  le  deleghe  rilasciate  (o  revocate)  alle
organizzazioni sindacali entro il mese  di  dicembre  2011,  incluse,
pertanto, le cosiddette nuove deleghe che, seppure non contabilizzate
nel dicembre 2011, di fatto erano gia'  attive  a  tale  ultima  data
(art. 19, comma  5,  del  CCNQ  del  7  agosto  1998  come  integrato
dall'art. 6 comma 9 del CCNQ del 24 settembre 2007). 
  Si ribadisce che  devono  essere  indicati  esclusivamente  i  dati
relativi  a  deleghe  rilasciate  dai   dipendenti   in   favore   di
organizzazioni che abbiano natura sindacale (cfr. anche  CCNQ  dell'8
febbraio 1996 in materia di contributi sindacali), tanto  piu'  nella
presente rilevazione, atteso che molte organizzazioni sindacali hanno
ceduto le proprie deleghe  ad  altre  sigle,  prevedendo,  nel  nuovo
statuto, che non effettueranno piu' attivita' sindacale.  E'  compito
delle amministrazioni verificare detta circostanza, rilevabile  dallo
statuto delle singole organizzazioni, in  quanto  non  devono  essere
censiti dati relativi ad altre associazioni non  aventi  tale  natura
(ad es: associazioni  professionali,  associazioni  di  volontariato,
associazioni culturali, associazioni che si occupano della formazione
professionale, etc...) che determinerebbero una alterazione dei  dati
raccolti ai fini della rappresentativita' sindacale  e  la  possibile
esclusione   di   sindacati   vicini   alla   prevista   soglia    di
rappresentativita' del 5%. 
  Come per il dato relativo ai dipendenti devono essere rispettate le
distinzioni riportate nella scheda in ordine a: dirigenti,  personale
del comparto,  tempo  indeterminato,  tempo  determinato,  categorie,
senza operare artificiose sommatorie. 
  Ai fini della rilevazione fa testo il CCNL applicato al  dipendente
e non il  titolo  di  studio  in  possesso  dello  stesso  ovvero  la
caratteristica del sindacato di categoria  a  cui  ha  rilasciato  la
delega (es. se un dipendente ha la laurea in medicina ed e'  iscritto
ad un  sindacato  che  rappresenta  solo  medici,  ma  appartiene  al
comparto in quanto inquadrato come tecnico di radiologia, deve essere
rilevato nel personale del  comparto  sanita'  e  non  nel  personale
dell'area di contrattazione IV della dirigenza medico - veterinaria). 
  Nel caso di organizzazioni che hanno un duplice scopo, sindacale  e
scientifico, il cui statuto prevede tipologie di iscrizioni  diverse,
per la sola sezione scientifica ovvero per la sola sezione  sindacale
(e' questo il caso di sindacati medici), solo  queste  ultime  devono
essere rilevate. 
  Nel caso in cui la delega in favore di un'organizzazione  sindacale
risulti frazionata,  cioe'  versata  in  quote,  tutte  intestate  al
medesimo sindacato ma riferite alle varie strutture in cui questo  e'
articolato (ad esempio: parte alla struttura  sindacale  provinciale,
parte a quella regionale e parte a quella nazionale),  la  delega  va
ritenuta unitaria e conteggiata  una  sola  volta  nell'ambito  della
stessa scheda, utilizzando, per il calcolo del contributo  medio,  il
suo valore intero (ovvero la somma di tutti i frazionamenti). 
C4. Importo del contributo sindacale 
  La disciplina  contenuta  nel  comma  9  dell'art.  43  del  d.lgs.
165/2001 prevede che il Comitato Paritetico possa deliberare che "non
siano prese in considerazione, ai fini  della  misurazione  del  dato
associativo, le deleghe a  favore  di  organizzazioni  sindacali  che
richiedano ai lavoratori un contributo economico  inferiore  di  piu'
della  meta'   rispetto   a   quello   mediamente   richiesto   dalle
organizzazioni sindacali del comparto o dell'area". 
  Cio' rende indispensabile l'acquisizione  del  dato,  ma  anche  la
massima precisione nel calcolo del suo valore. 
  L'entita' del contributo sindacale (art. 15, comma 5 del CCNQ del 7
agosto 1998) deve essere espressa in euro, in valore  unitario  medio
mensile, escludendo valori percentuali. Nel caso in cui il contributo
sindacale sia versato per 13 mensilita', il valore medio mensile deve
essere ricalcolato su 12 mensilita'. 
  Affinche' il calcolo sia esatto nel caso in cui un dipendente sia a
part-time il valore del suo contributo deve essere riportato a orario
intero. 
  Ugualmente si deve procedere nel caso in cui  la  retribuzione  non
sia riferita all'intero mese, esempio l'assunzione sia avvenuta il 15
dicembre 2011 o casi analoghi. 
  Per  tanto,  per  valore  medio  unitario  mensile  si  intende  il
contributo versato da un lavoratore a tempo pieno per  l'intero  mese
lavorativo di riferimento della rilevazione (gennaio  2012  a  valere
sul 31 dicembre  2011).  In  tal  senso  non  ha  rilievo  quanto  il
lavoratore ha pagato nei mesi precedenti  e  il  numero  di  mesi  di
trattenuta della delega nel 2011. 
C5.  Deleghe  espresse  anche  in  favore  di  altre   organizzazioni
  sindacali 
  Puo' capitare che il medesimo dipendente, alla data del 31 dicembre
2011, sia contemporaneamente  iscritto,  tramite  delega,  a  piu'  e
diversi sindacati: caso di deleghe doppie o triple. Tale  fattispecie
deve essere rilevata in quanto  anche  questo  dato  rappresenta  una
variabile che viene utilizzata ai fini  del  corretto  calcolo  della
rappresentativita'. Pertanto, la procedura richiedera'  espressamente
l'inserimento del dato in parola. 
  A titolo esemplificativo: si sta compilando la scheda del sindacato
X; dopo avere indicato il numero complessivo di deleghe  espresse  in
suo favore (ad esempio  n.  10)  va  specificato  se  i  medesimi  10
dipendenti abbiano rilasciato, alla stessa data (31  dicembre  2011),
deleghe anche in favore di altre e diverse organizzazioni  sindacali.
In caso affermativo va indicato il numero delle deleghe  espresse  in
favore delle altre organizzazioni sindacali (pari a n....  in  favore
del sindacato Y, n.... in favore del sindacato Z e cosi' di seguito).
In sostanza cio'  consente  di  rilevare  che  tra  i  10  dipendenti
iscritti al  sindacato  X  alcuni  o  tutti  sono  contemporaneamente
iscritti anche ad altri sindacati. Deve essere fatta  attenzione  che
nelle schede  dei  sindacati  Y  e  Z  si  trovi,  a  sua  volta,  il
corrispettivo numero di deleghe rilasciate al sindacato X. 
D. Amministrazioni "statali": 
  Con  tale  dizione  si  intendono  le  amministrazioni  a  cui   il
competente servizio  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
(Service Personale Tesoro (SPT) della Direzione Centrale dei  Sistemi
Informativi e dell'Innovazione centrale per  il  sistema  informativo
integrato) trasmette i dati  in  formato  telematico  all'applicativo
Aran. In  tal  modo  le  amministrazioni,  una  volta  entrate  nella
procedura, troveranno le schede gia' compilate. 
  Si ricorda che per il comparto scuola i dati relativi alle  deleghe
sindacali dovranno  essere  trasmessi  esclusivamente  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  Le amministrazioni non potranno modificare le  schede  precompilate
dal predetto  Servizio,  ne'  sommare,  raggruppandole,  deleghe  con
codici diversi, anche se riconducibili alla medesima sigla sindacale.
In questo caso non sarebbe  piu'  rilevabile  il  diverso  contributo
sindacale che sottende al differente codice meccanografico. 
  Nel caso in cui le organizzazioni sindacali chiedano  una  modifica
dei dati indicati nelle schede predisposte  dal  competente  predetto
Servizio  del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   le
amministrazioni  dovranno  effettuare  una  verifica  con  lo  stesso
Service Personale Tesoro, unica istanza deputata a controllare se  le
deleghe oggetto della contestazione siano state o meno attivate. 
  Il  Service  Personale  Tesoro   verifica   la   congruita'   delle
informazioni inserite nel programma di gestione delle buste paga  ed,
ove   necessario,   procede   ad   aggiornare   il   dato    caricato
nell'applicativo DELEGHE SINDACALI. 
E. Adempimenti 
E1. Firma del rappresentante sindacale 
  Al  fine  di  garantire  un'adeguata   informazione   l'applicativo
consentira'  di  generare  un  report  in  formato   PDF   per   ogni
organizzazione   sindacale,   contenente   i   dati   inseriti    nel
procedimento. 
  Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del d.lgs. 165/2001 i  dati  devono
essere  controfirmati  da   un   rappresentante   dell'organizzazione
sindacale interessata con modalita' che garantiscano la  riservatezza
della  stessa.  Pertanto,  ogni  report  dovra'  essere  stampato   e
controfirmato da un rappresentante dell'organizzazione sindacale  cui
lo stesso si riferisce. 
  Per rappresentante sindacale  si  intende  il  dirigente  sindacale
(aziendale - di zona  -  comunale  -  territoriale  -  provinciale  -
nazionale)  dell'organizzazione  sindacale  interessata,  ovvero   un
componente della RSU  o  un  dipendente  appositamente  delegati  per
iscritto (in questi ultimi due casi il delegante e'  l'organizzazione
sindacale e la delega deve essere formalmente presentata). 
  Va pertanto escluso che: 
    - la firma sia apposta dal medesimo rappresentante  sindacale  su
schede  intestate  a  differenti   organizzazioni   sindacali.   Ogni
rappresentante sindacale puo' sottoscrivere esclusivamente le  schede
dell'organizzazione che rappresenta; 
    - la firma sia apposta dal  componente  della  RSU,  se  non  per
espressa indicazione dell'organizzazione sindacale interessata. 
E2. Motivazione della mancata firma del rappresentante sindacale 
  Ove la scheda non sia controfirmata  dall'organizzazione  sindacale
interessata, come previsto dalla norma, il  funzionario  responsabile
della compilazione deve, utilizzando l'apposito riquadro, specificare
il motivo della mancata sottoscrizione con una propria  dichiarazione
da cui risulti detta circostanza. 
  In caso di contestazioni da parte delle  organizzazioni  sindacali,
qualora l'amministrazione non ritenga di dover apportare modifiche al
dato, le schede  devono  essere  ugualmente  completate  indicando  i
motivi della contestazione nelle annotazioni in calce alla scheda. 
E3. Trasmissione del report all'organizzazione sindacale 
  Al fine di garantire un'adeguata informazione il report, contenente
i   dati   inseriti   nel   procedimento,   deve    essere    inviato
all'organizzazione sindacale interessata. Nel rispetto della  vigente
legislazione sulla riservatezza delle informazioni ad ogni  sindacato
va inviato esclusivamente il report di  propria  pertinenza,  vale  a
dire quello intestato all'organizzazione  destinataria  e  non  anche
quelli intestati alle altre organizzazioni. 
  La  data  di  invio  alla  organizzazione  sindacale  deve   essere
riportata nell'apposito riquadro. 
F. Conservazione degli atti. 
  Poiche' la rilevazione delle deleghe avverra'  in  via  telematica,
nessun documento cartaceo dovra' essere trasmesso all'ARAN. 
  Tuttavia, si richiama l'attenzione sul fatto che  l'amministrazione
dovra' conservare per almeno 10  anni  tutti  i  report  sottoscritti
dalle organizzazioni  sindacali  (ovvero  riportanti  la  motivazione
della mancata firma) e  la  prova  dell'avvenuta  trasmissione  degli
stessi al singolo sindacato. 
  Cio' a tutela dell'RP Deleghe e del  RLE,  atteso  che  gli  stessi
dovranno dichiarare, negli appositi campi  previsti  nell'applicativo
DELEGHE SINDACALI, se e' stata acquisita la firma del  rappresentante
sindacale (indicandone le generalita'  e  il  ruolo  all'interno  del
sindacato) o, in caso negativo, la motivazione della mancata firma. 
 
  I Ministeri, le Amministrazioni,  gli  Enti,  le  Associazioni,  le
Unioni,  i  Presidenti  delle  Giunte  Regionali  e  delle   Province
Autonome, i Commissari di Governo ed i Prefetti della Repubblica sono
pregati di portare a conoscenza delle Amministrazioni, degli  Enti  e
degli organismi vigilati o  associati,  con  l'urgenza  che  il  caso
richiede, la presente circolare, tenendo presente l'importanza  della
rilevazione e che, il mancato rispetto dei termini della stessa,  non
consentira' a questa Agenzia di accertare la rappresentativita' delle
organizzazioni sindacali da ammettere alla  contrattazione  nazionale
nel periodo contrattuale 2013-2015. 
  Ai fini della massima diffusione si  da',  comunque,  assicurazione
che la nota stessa, oltre ad  essere  reperibile  sul  sito  internet
dell'Aran, sara' anche pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  entro  il
corrente anno. 
    Roma, 23 novembre 2011 
 
                                            Il presidente: Gasparrini