MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2011 

Iscrizione  di  varieta'  di  frumento  duro  al  relativo   registro
nazionale. (11A15656) 
(GU n.282 del 3-12-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre  1971,
n. 1096; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante  individuazione  degli
Uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Vista la comunicazione  della  ditta  F.lli  Menzo  S.a.s.  del  26
settembre  2011,  con  la  quale  si   provvede   a   comunicare   le
denominazioni  definitive  delle  varieta'  di   frumento   duro   da
sottoporre all'esame della  Commissione  di  cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/71; 
  Considerato che la Commissione Sementi di  cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/71, nella riunione del  28  settembre  2011,  ha
espresso parere favorevole  all'iscrizione,  nel  relativo  registro,
delle varieta' di frumento duro indicate nel dispositivo; 
  Considerata conclusa la procedura di verifica  delle  denominazioni
varietali a seguito della comunicazione del Mipaaf del  26  settembre
2011, destinata alla Commissione (UE)  e  agli  altri  Stati  membri,
avente lo scopo di informare circa le nuove  denominazioni  varietali
proposte  e  di  stabilire  una  data   limite   per   le   eventuali
osservazioni; 
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, le sotto  elencate  varieta',  le
cui descrizioni e i risultati delle prove  eseguite  sono  depositati
presso questo Ministero: 
 
                            FRUMENTO DURO 
 
    

Codice        Denominazione     Responsabile della conservazione
                                           in purezza
          
 13128    Isola                F.lli Menzo - Piazza Armerina
                                (Enna)
 13129    Orizzonte            F.lli Menzo - Piazza Armerina
                                (Enna)

    
 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 novembre 2011 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
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  Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,
legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla  registrazione  da  parte
dell'Ufficio centrale del  bilancio  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
38/1998.