MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 novembre 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Padathara  Priya  Mathew,  di  titolo  di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
infermiere. (11A15781) 
(GU n.292 del 16-12-2011)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
                  del servizio sanitario nazionale 
 
  Vista la domanda con la quale la sig.ra Padathara Priya  Mathew  ha
chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  «General  Nursing   and
Midwifery» conseguito in India,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia
della professione di Infermiere; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modificazioni
e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  18
ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalita', le condizioni e  i
limiti temporali per l'autorizzazione  all'esercizio  in  Italia,  da
parte  dei  cittadini  non  comunitari,  delle  professioni   ed   il
riconoscimento dei relativi titoli; 
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50  del  predetto  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  394  del  1999,  cosi'   come
modificato  dal  D.P.R.  n.  334  del  2004,  che   disciplinano   il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti  all'esercizio  di
una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario  da
parte dei cittadini non comunitari; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/36  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali,  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»; 
  Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/45010 del 16 dicembre  2005
con il quale e' stato riconosciuto il titolo di «General Nursing  and
Midwifery», conseguito in India dalla sig.ra Padathara Priya Mathew; 
  Accertato che il predetto  decreto  ha  perso  efficacia  ai  sensi
dell'art. 50, comma 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999, essendo trascorsi due anni dal suo  rilascio  senza  che
l'interessata si sia iscritta all'albo professionale; 
  Visto il successivo decreto  dirigenziale  DGRUPS/IV/48567  dell'11
settembre 2009 di rinnovo  del  riconoscimento  del  medesimo  titolo
professionale; 
  Accertata la perdita di efficacia, ai  sensi  dell'art.  50,  comma
8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,  anche
del sopra citato decreto dirigenziale; 
  Vista la nuova richiesta di riconoscimento del titolo professionale
proposta dalla sig.ra Padathara Priya Mathew  in  data  20  settembre
2011; 
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto  nelle
precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo  9  novembre
2007, n. 206; 
  Accertata  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di cui e' in possesso il richiedente; 
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  Il  titolo  di  «General  Nursing  and  Midwifery»   conseguito
nell'anno 1999, presso la «School of Nursing St.  Mary  Hospital»  di
Manarcad-Kottayam (India) dalla sig.ra Padathara Priya Mathew nata  a
Manarcad-Kerala (India) il giorno 5 gennaio 1977, e' riconosciuto  ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere. 
  2. La sig.ra Padathara Priya Mathew e' autorizzata ad esercitare in
Italia la professione di Infermiere, previa  iscrizione  al  collegio
professionale territorialmente competente ed  accertamento  da  parte
del collegio stesso della conoscenza della lingua  italiana  e  delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni  previste  dal
permesso o carta di soggiorno. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art.  50,  comma  8-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 novembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi