MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 novembre 2011 

Riconoscimento, al sig. Papa Lorenzo,  di  titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia  della  professione  di  avvocato.
(11A15944) 
(GU n.297 del 22-12-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Papa Lorenzo, nato il  24  aprile  1973  a
Torino, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai  sensi  dell'art.
16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del  titolo  professionale
di cui e' in possesso ai fini dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia
della professione di "avvocato"; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che il richiedente sig. Papa e' in possesso del  titolo
accademico ottenuto in data 28 febbraio  2006  in  Italia  presso  la
Universita' degli studi di Torino; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica in  Italia  come  risulta  dal
certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine  degli  avvocati  di
Torino; 
  Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del
20  gennaio  2011,  avendo  accertato  il  superamento  degli   esami
previsti, ha certificato l'omologa della  laurea  italiana  a  quella
corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha  documentato  di  essere  iscritto  all'"Ilustre
Colegio de Abogados de Murcia" (Spagna); 
  Ritenuto  di  non  attribuire  ulteriore   rilevanza   anche   alla
esperienza professionale in Spagna, in quanto  verte  su  materie  di
diritto spagnolo, diverse rispetto  a  quelle  oggetto  della  misura
compensativa stessa, la cui finalita' e', specificamente orientata  a
verificare  che  le  differenze   di   preparazione   "professionale"
dell'"abogado" spagnolo rispetto a  quelle  richieste  a  chi  voglia
esercitare la professione di "avvocato" in Italia; 
  Ritenuto,  altresi',  di  non  attribuire  ulteriore  rilevanza  ai
certificati prodotti attestanti  ulteriore  formazione  acquisita  in
Italia, in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle  oggetto
della misura compensativa stessa; 
  Ritenuto pertanto che tale verifica non puo'  non  contemplare  una
prova scritta, in particolare la redazione  di  un  atto  giudiziario
nell'ambito  dell'ordinamento  giuridico   italiano   in   autonomia,
redazione autonoma che non puo' ancora  far  parte  del  bagaglio  di
professionalita'  dei  richiedenti  proprio  in  quanto   prerogativa
esclusiva dell'"avvocato" che sia gia' tale in Italia; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che "se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale"; 
  Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo  analogo"  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  non  sussistendo   i   presupposti   per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla  applicazione  di  una  misura  compensativa
composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la  differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento  italiano  per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della  capacita'
professionale del richiedente; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 16 settembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Papa Lorenzo, nato il 24 aprile 1973  a  Torino,  cittadino
italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di "abogado"  quale
titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati". 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) Una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del  candidato:  diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    b) Unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessato     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati. 
    Roma, 29 novembre 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano