MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 novembre 2011 

Riconoscimento, al sig. Zied Khrissi,  di  titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.
(11A16005) 
(GU n.297 del 22-12-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,  la  vigilanza  e  la
                          normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda del Sig. Zied Khrissi, cittadino italiano, diretta
ad  ottenere  il  riconoscimento  del  certificato  di  completamento
dell'addestramento  professionale  -  specialita':  «Coiffure  dames»
(pettinatura donne), conseguito presso il  «Centre  de  Formation  et
d'Apprentissage» di Ariana (Tunisia), della  durata  di  2  anni  per
complessive 1967 ore, unitamente a 10 mesi di apprendistato e 2  anni
e 11 mesi di lavoro dipendente in Italia, per l'esercizio  in  Italia
dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto  2005,
n.  174,  recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  acconciatore»   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,  comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 1999,  che  disciplina  le  procedure  di
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di
una professione, conseguiti in un Paese non  appartenente  all'Unione
europea,  come  richiamato  dall'art.  60,  comma  3,   del   decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  27
settembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo  ed
attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore  di  cui  alla
legge  n.  174/2005  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,
subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa volta  a
colmare la carenza formativa riscontrata rispetto alla formazione per
analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della  medesima
attivita', «per la parte relativa all'acconciatura e  al  trattamento
maschili»   per   consentire   l'esercizio   della   professione   di
acconciatore,  ai  sensi  della  legge  17  agosto  2005,  n.  174  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Prescindendo dal parere delle associazioni di categoria  le  quali,
regolarmente convocate e informate in merito all'istanza,  non  hanno
partecipato alla conferenza di servizi sopra indicata; 
  Considerato che il Ministero  dello  sviluppo  economico  con  nota
prot. 208109 del 4 novembre 2011  ha  comunicato  al  richiedente,  a
norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza
di cause ostative all'accoglimento della domanda; 
  Verificato che il richiedente, si  e'  avvalso  della  facolta'  di
controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7  agosto
1990,  n.  241,  ponendo  in  rilievo  come  nel  corso  della  lunga
esperienza professionale maturata in Italia  abbia  svolto  attivita'
presso esercizi di acconciatura sia maschile che femminile; 
  Considerato che l'esperienza professionale  svolta  in  Italia  per
circa 3 anni - con esclusione del periodo di apprendistato  -  presso
esercizi di acconciatura maschile e femminile e' idonea a colmare  la
carenza riscontrata nella formazione posseduta e che, pertanto,  deve
accogliersi l'osservazione del richiedente 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al Sig. Zied Khrissi, cittadino italiano, nato a  Tunisi  (Tunisia)
in data 10 dicembre 1982, e'  riconosciuto  il  titolo  di  qualifica
professionale  di  cui   in   premessa,   unitamente   all'esperienza
professionale maturata, quale titolo valido  per  lo  svolgimento  in
Italia dell'attivita'  di  acconciatore,  ai  sensi  della  legge  n.
174/2005   e   successive   modificazioni   e   integrazioni,   senza
l'applicazione  di  alcuna  misura  compensativa  in   virtu'   della
specificita'   e   completezza   della    formazione    professionale
documentata. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 23 novembre 2011 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio