COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010 

Tratto Ragusa-Catania: Ammodernamento a quattro corsie della  SS  514
«Di Chiaramonte» e della SS 194 «Ragusana» dallo svincolo con  la  SS
115 allo svincolo con la SS 114 (CUP F12C03000000001).  Parere  sullo
schema di convenzione. (11A16174) 
(GU n.292 del 16-12-2011)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo comitato l'emanazione di direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti  convenzionali
e, a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la  revisione  delle  tariffe
autostradali; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni  autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in
data 27 gennaio  1994  (Gazzetta  Ufficiale     n.  43/1994)  recante
«Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario   da   adottare   da   parte   delle   Societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 26/1999 - suppl.  ord.)  emanato
ai sensi dell'art. 2 del  decreto  legge  12  maggio  1995,  n.  163,
convertito dalla legge 11 luglio 1995,  n.  273,  e  recante  «Schema
generale di  riferimento  per  la  predisposizione  della  carta  dei
servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilita')»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,  all'art.
11, stabilisce ulteriori principi in tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d.  «legge  obiettivo»),
che, all'art. 1, come modificato dall'art. 13 della legge  1°  agosto
2002, n. 166, ha previsto in particolare che le opere medesime  siano
comprese in Intese Generali Quadro tra il  Governo  ed  ogni  singola
Regione o Provincia autonoma al fine del  congiunto  coordinamento  e
della realizzazione degli interventi; 
  Visto l'art. 21  del  decreto  legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  disposizioni
in  materia  di  concessioni  autostradali,  cosi'  come   modificato
dall'art. 2, comma 89, del decreto legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
appresso menzionato; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  («Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE  e  2004/18/CE»),  e  s.m.i.  e
visto, in  particolare  l'art.  175  che  disciplina  la  figura  del
promotore demandando a questo Comitato di valutare  la  proposta  del
promotore stesso unitamente al progetto preliminare nei tempi e  modi
di cui al precedente art. 165; 
  Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recanti disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito  dalla  legge
24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria  2007),
che all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta  ulteriori  disposizioni
per il settore autostradale, in particolare  apportando  -  al  comma
1030 - modifiche alla normativa citata al visto precedente, e che  e'
stata poi ulteriormente modificata dall'art. 8 duodecies del  decreto
legge 8 aprile 2008, n.  59,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101,  che  ha,  tra  l'altro,  introdotto  la
possibilita' per il concessionario di concordare  con  il  concedente
una formula semplificata del sistema  di  adeguamento  annuale  delle
tariffe di pedaggio; 
  Visto l'art. 19, comma 9-bis, del decreto legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
che - a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata  legge
di conversione - abroga l'art. 1, comma 1021, della citata  legge  n.
296/2006, dettando una nuova disciplina  in  tema  di  «sovrapprezzi»
alle tariffe autostradali; 
  Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale
n. 118/1996), in  materia  di  disciplina  dei  servizi  di  pubblica
utilita'  non  gia'  diversamente  regolamentati  ed   in   tema   di
determinazione delle relative tariffe; 
  Viste le delibere 8 maggio  1996,  n.  81  (Gazzetta  Ufficiale  n.
138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale  n.  199/1998),
che hanno istituito - ai sensi del punto 20 della delibera n. 65  del
2006 - e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita',  di
seguito denominato NARS; 
  Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (Gazzetta  Ufficiale  n.
305/1996),  con  la  quale  viene  definito  lo  schema   regolatorio
complessivo del  settore  ed  in  particolare  viene  indicata  nella
metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle  tariffe
nonche', stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002), con la quale questo  Comitato,  ai  sensi  del  piu'  volte
richiamato art. 1  della  legge  n.  443/2001,  ha  approvato  il  1°
Programma delle infrastrutture  strategiche,  che,  nell'allegato  1,
include - nell'ambito del «Corridoio  plurimodale  tirrenico  -  nord
Europa», alla voce «Sistema stradale e autostradale»  -  l'intervento
«Ragusa - Catania»; 
  Vista la delibera 29 marzo  2006,  n.  79  (Gazzetta  Ufficiale  n.
197/2006),  con  la  quale  questo   Comitato   ha   approvato,   con
prescrizioni   e    raccomandazioni,    il    progetto    preliminare
«Ammodernamento a quattro corsie della SS 514 di Chiaramonte e  della
SS 194 Ragusana, dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS
114», subordinando l'efficacia della delibera stessa alla stipula  di
Atto  integrativo   con   la   Regione   Siciliana   che   includesse
esplicitamente l'opera nell'intesa generale quadro tra il  Governo  e
detta regione, sottoscritta  il  14  ottobre  2003,  e  rinviando  la
decisione sull'assegnazione di  contributi  a  valere  sulle  risorse
destinate   all'attuazione   del   Programma   delle   infrastrutture
strategiche alla fase di esame  del  progetto  definitivo,  anche  in
relazione alle risultanze del  piano  economico-finanziario  previsto
dall'art. 4, comma 134 e seguenti, della legge n. 350/2003; 
  Vista la delibera 6 aprile 2006,  n.  130  (Gazzetta  Ufficiale  n.
199/2006), con la quale  questo  Comitato  -  nel  rivisitare  il  1°
Programma  delle  infrastrutture  strategiche,  come   ampliato   con
delibera 18 marzo 2005, n.  3  (Gazzetta  Ufficiale  n.  207/2005)  -
all'allegato 1 conferma l'intervento denominato «Ragusa - Catania»; 
  Vista la  delibera  di  questo  comitato  26  gennaio  2007,  n.  1
(Gazzetta Ufficiale n. 41/2007), che  detta  criteri  in  materia  di
regolazione economica del settore autostradale; 
  Vista la  delibera  di  questo  comitato  15  giugno  2007,  n.  39
(Gazzetta Ufficiale n. 197/2007),  che  sostituisce  la  delibera  n.
1/2007; 
  Vista la delibera di questo comitato 20 luglio 2007 n. 51 (Gazzetta
Ufficiale n. 252/2007), con la quale tra l'altro la  citata  delibera
n. 79/2006 e' stata integrata con l'indicazione in apposito  allegato
di un'ulteriore raccomandazione, cui  e'  subordinata  l'approvazione
del progetto preliminare; 
  Vista la delibera 22 gennaio 2010,  n.  3  (Gazzetta  Ufficiale  n.
182/2010),  con  cui  questo  comitato  ha  approvato   il   progetto
preliminare del collegamento  viario  relativo  a  «Ammodernamento  a
quattro corsie della SS 514 di Chiaramonte e della  SS  194  Ragusana
dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS  114»,  fissando
come limite di spesa l'importo di euro 815.374.595,  ed  ha  valutato
favorevolmente la proposta del promotore,  incaricando  il  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti  di  sottoporre  lo  schema  di
convenzione allegato alla suddetta proposta al NARS, per il parere di
competenza; 
  Vista la direttiva 30  luglio  2007  emanata  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con   il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  (Gazzetta  Ufficiale  n.  224/2007),
recante   «Criteri   di   autorizzazione   alle   modificazioni   del
concessionario    autostradale,    derivanti    da     concentrazione
comunitaria»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte  dello
stesso Nucleo, dell'applicazione - negli schemi di convenzione  unica
sottoposti a questo comitato - dei principi in materia di regolazione
tariffaria relativi al settore considerato; 
  Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della citata legge n. 296/2006; 
  Vista la nota 19 luglio 2010, n. 31316, con la quale  il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  ha  trasmesso  lo  schema  di
convenzione in esame,  corredato  dai  relativi  allegati,  e  ne  ha
chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima  seduta  utile
di questo Comitato; 
  Considerato che il NARS, nella seduta del 21  luglio  2010,  ed  ai
sensi del punto 2.2 della citata delibera n. 3 del 2010, ha  reso  il
parere n. 12, con cui si e' pronunciato favorevolmente in merito allo
schema di convenzione in esame a condizione che si tenesse  conto  di
alcune osservazioni, formulate nel parere stesso; 
 
                            Prende atto: 
 
  1. Dei contenuti dello schema di convenzione di cui alla menzionata
nota  19  luglio  2010  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e, in particolare: 
    che lo schema di convenzione  ha  per  oggetto  la  progettazione
definitiva, esecutiva, la realizzazione e gestione  del  collegamento
viario con caratteristiche autostradali a pedaggio Ragusa - Catania e
delle correlate  opere  complementari  di  viabilita'  ordinaria.  Il
percorso inizia dallo svincolo della SS 514 di Chiaromonte con la  SS
115 nel territorio  di  Ragusa  e  termina  in  corrispondenza  dello
svincolo con la futura autostrada Catania - Siracusa  nel  comune  di
Augusta, per un'estensione di complessivi km 68; 
    che la durata della concessione e' fissata in trentanove  anni  e
cinque mesi, di cui quattro anni e cinque mesi per  la  progettazione
ed esecuzione dei lavori e trentacinque per la successiva gestione; 
    che il costo complessivo dell'intervento e' quantificato in circa
815,375 milioni di euro, di cui circa  448,455  milioni  di  euro  di
capitale privato mediante ricorso alla finanza di progetto; 
    che  il  piano  finanziario  prevede  il  completo   ammortamento
dell'opera a  fine  concessione  e,  pertanto,  alla  scadenza  della
concessione non e' previsto valore di subentro; 
    che il Wacc (Tasso di remunerazione del capitale  investito),  al
lordo dell'imposizione fiscale, e' pari a 8,77 per cento; 
    che il parametro X assume il valore  di  0  per  l'intera  durata
della concessione, atteso che lo schema di convenzione ha ad  oggetto
una tratta autostradale ancora da realizzare, mentre il  parametro  K
assume il valore 0 durante il periodo di costruzione (2010 - 2014)  e
18,27 per cento dal 2015, anno di apertura al traffico della  tratta,
sino al 2019 incluso; 
    che l'art. 20  e  l'Allegato  C  individuano  gli  indicatori  di
qualita', che riproducono quelli tradizionalmente adottati e riferiti
all'incidentalita' e allo  stato  strutturale  delle  pavimentazioni;
l'art. 32 del medesimo schema stabilisce a carico del  concessionario
l'onere di redigere la Carta  dei  servizi  e  di  procedere  al  suo
aggiornamento annuale e l'art. 3.2 lettera d) prevede  l'obbligo  del
concessionario stesso di introdurre le modifiche agli  indicatori  di
qualita' che risultano necessarie ai sensi delle direttive di  questo
Comitato, adottate anche in attuazione del citato a art. 21, comma 3,
del decreto legge n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004; 
  2. Dello stato del procedimento di selezione del concessionario  di
realizzazione e gestione dell'opera e in, particolare, che, ai  sensi
della delibera di questo Comitato n. 3/2010, e' stato  pubblicato  il
bando di gara per l'individuazione dei  soggetti  presentatori  delle
due migliori offerte, da invitare alla successiva procedura negoziata
- e che - alla data di scadenza per la relativa presentazione -  sono
pervenute due domande di partecipazione; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi del punto 2.2 della delibera 22 gennaio 2010,  n.3,  e'
valutato favorevolmente lo schema di convenzione di  cui  alla  presa
d'atto, subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni: 
    eliminare la possibilita' di sottoscrivere accordi che consentano
al Concedente la facolta' di  acquistare  azioni  della  societa'  di
progetto, in linea con le  indicazioni  comunitarie  (Patto  di  Call
Option); 
    eliminare le clausole che, sia pure con  variazioni,  introducono
duplicazioni di regolamentazione di medesime fattispecie,  quali,  ad
esempio, quelle previste agli articoli 2.7 e 3.2 lettera x); 
    stralciare qualsiasi riferimento alla  convenzione  unica,  posto
che non  si  verte  in  tale  fattispecie  e,  quindi,  tra  l'altro,
eliminare il punto 18 dell'art. 1.3 e il richiamo contenuto  all'art.
26.1; 
    indicare con esattezza il riferimento normativo della formula  di
price-cap adottata per gli adeguamenti tariffari annuali (art.1.15); 
    indicare in maniera univoca la durata  della  concessione  in  39
anni e cinque mesi, includendo in tale periodo sia  le  attivita'  di
progettazione che quelle approvative (art. 4); 
    eliminare ogni riferimento al valore  di  subentro  ed  eventuale
correlata previsione di indennizzo,  in  quanto  non  previsto  nello
schema di convenzione. Occorre eliminare, pertanto, l'inciso  di  cui
all'art. 3.7 e l'art. 5.2, che prevede il termine di 120 giorni entro
il quale il concessionario uscente ha diritto  ad  un  indennizzo,  e
conseguentemente stralciata  la  previsione  della  corresponsione  a
carico   del   Concedente,   in   caso   di    ritardato    pagamento
dell'indennizzo, di un  interesse  nella  misura  del  tasso  Euribor
maggiorato dello 0.5 per cento (art. 5.2). Va, infine,  eliminata  la
clausola che accolla al concedente l'indennizzo da  subentro  qualora
il subentro del nuovo concessionario non avvenga entro 24 mesi  dalla
scadenza della concessione (art. 5.3); 
    relativamente alla decadenza dalla concessione, prevista in  caso
di inadempimento, stralciare l'art.8-bis e modificare l'art. 9, punti
9.4, 9.8 e 9.9, come segue: 
      «Il concedente subentra in tutti i rapporti attivi  e  passivi,
di cui e' titolare il concessionario  e  relativi  all'oggetto  della
presente convenzione, in essere al momento  del  trasferimento  della
concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente  nei
confronti del concessionario.  Il  trasferimento  e'  subordinato  al
pagamento da parte del concedente al concessionario  decaduto  di  un
importo corrispondente al  costo  degli  investimenti  effettivamente
sostenuto,  al  netto  degli  ammortamenti,  calcolato   secondo   la
normativa  applicabile  ai  singoli  investimenti   autorizzati   dal
concedente, certificati da una Societa' di revisione scelta di comune
accordo  ovvero,  in  caso  di  disaccordo,  dal  concedente,   salvo
eventuali modifiche normative e regolamentari» (9.4); 
      «Il  subentrante  corrisponde  al  Concessionario  decaduto  un
importo pari al costo degli investimenti effettivamente sostenuto, al
netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa  applicabile
ai singoli investimenti autorizzati dal  concedente,  certificati  da
una Societa' di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di
disaccordo, dal concedente, salvo  eventuali  modifiche  normative  e
regolamentari» (9.8); 
      eliminare l'art. 9.9; 
    prevedere all'art.10.8 la redazione contestuale, e non differita,
del disciplinare regolante i rapporti  tra  il  concessionario  e  le
societa' ad esso collegate o da esso controllate; 
    eliminare la clausola  che  prevede  l'approvazione  con  decreto
interministeriale del «verbale dell'attivita' di verifica  del  Piano
Finanziario Regolatoro» (Art. 11.8) ed  effettuare  analogo  stralcio
dagli art. 11.10 e 11.11; 
    relativamente  ai  canoni  di  concessione,  indicare  la   fonte
normativa che determina la misura del canone dovuto allo Stato  e  al
concedente  e  prevedere  che  il   canone   stesso   sia   integrato
dell'importo stabilito dall'art. 19,  comma  9-bis,  della  legge  n.
102/2009 nonche' di quanto stabilito dall'art. 15 comma 4 lettera  a)
del decreto legge n. 78/2010  (art.13),  convertito  dalla  legge  n.
122/2010; 
    con riferimento  alla  destinazione  dei  proventi  da  attivita'
collaterali (art. 14) si richiamano quanto previsto in  merito  dalla
delibera di questo Comitato n. 39  del  2007  nonche'  le  previsioni
dell'art.2 del decreto legge n. 40/2010, convertito  dalla  legge  n.
73/2010 ; 
    relativamente al recupero degli importi relativi ad  investimenti
non realizzati, sostituire l'art 18.3 con il  seguente  periodo:  «Le
somme accantonate diventeranno disponibili per il concessionario,  su
apposita disposizione del concedente, al  raggiungimento  del  valore
dell'investimento  previsto  nel   piano   finanziario   incrementato
dell'importo da accantonare di cui sopra. Qualora l'importo di  spesa
del Piano finanziario incrementato dell'accantonamento sia  superiore
alla spesa consuntivata, detta eccedenza dovra' essere utilizzata per
la   realizzazione   di   opere    reversibili    di    completamento
dell'autostrada  in  concessione.  L'individuazione  di  dette  opere
avverra' in sede di aggiornamento del Piano Finanziario», 
    riportare in modo piu' chiaro il trattamento  degli  investimenti
non  realizzati  e   specificare   gli   effetti   conseguenti   alla
riprogrammazione  e  ai   meccanismi   di   remunerazione   di   tali
investimenti (art.18.4); 
    eliminare l'ultimo periodo dell'art. 26, in quanto  la  vigilanza
sara'  svolta  da  ANAS  -  Ispettorato  per   la   Vigilanza   delle
concessioni; 
    prevedere all'art. 31.5 che il  servizio  di  informazione  radio
agli automobilisti, affidato con procedura di evidenza pubblica,  sia
tale da assicurare la copertura sull'intero collegamento autostradale
evitando, inoltre, forme di pubblicita' di qualsiasi genere; 
    integrare l'art. 35.1 con la precisazione che  l'efficacia  della
convenzione e' subordinata alla registrazione della Corte  dei  conti
del decreto interministeriale di approvazione della medesima; 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    infine, relativamente al regime dei lavori e delle  forniture  di
beni e servizi previsto dagli articoli 3.12 e  31.1.,  e'  necessario
prevedere, compatibilmente con le previsioni del  relativo  bando  di
gara, che il 30 per cento dei  lavori,  beni  e  servizi  soprasoglia
comunitaria sia affidato  a  terzi  mediante  procedure  ad  evidenza
pubblica. 
  2.  Entro  trenta  giorni  dall'aggiudicazione   definitiva   della
concessione di costruzione e  gestione  in  argomento,  il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  provvedera'  a  comunicare  a
questo Comitato l'esito della gara e a trasmettere  copia  del  piano
economico  finanziario  aggiornato  in  relazione  agli  esiti  della
stessa, su cui verra' acquisito il parere del NARS. 
    Roma, 22 luglio 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
Il segretario del Cipe: Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011 
Ufficio controllo Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  11,
Economia e finanze, foglio n. 231