Tratto Ragusa-Catania: Ammodernamento a quattro corsie della SS 514 «Di Chiaramonte» e della SS 194 «Ragusana» dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114 (CUP F12C03000000001). Parere sullo schema di convenzione. (11A16174)(GU n.292 del 16-12-2011)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo comitato l'emanazione di direttive per la concessione della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali
e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe
autostradali;
Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 27 gennaio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 43/1994) recante
«Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e relativo allo schema di piano
economico-finanziario da adottare da parte delle Societa'
concessionarie autostradali;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in
materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 26/1999 - suppl. ord.) emanato
ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema
generale di riferimento per la predisposizione della carta dei
servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilita')»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'art.
11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualita' dei servizi
pubblici;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»),
che, all'art. 1, come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto
2002, n. 166, ha previsto in particolare che le opere medesime siano
comprese in Intese Generali Quadro tra il Governo ed ogni singola
Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e
della realizzazione degli interventi;
Visto l'art. 21 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni
in materia di concessioni autostradali, cosi' come modificato
dall'art. 2, comma 89, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
appresso menzionato;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), e s.m.i. e
visto, in particolare l'art. 175 che disciplina la figura del
promotore demandando a questo Comitato di valutare la proposta del
promotore stesso unitamente al progetto preliminare nei tempi e modi
di cui al precedente art. 165;
Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recanti disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito dalla legge
24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
che all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta ulteriori disposizioni
per il settore autostradale, in particolare apportando - al comma
1030 - modifiche alla normativa citata al visto precedente, e che e'
stata poi ulteriormente modificata dall'art. 8 duodecies del decreto
legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, che ha, tra l'altro, introdotto la
possibilita' per il concessionario di concordare con il concedente
una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle
tariffe di pedaggio;
Visto l'art. 19, comma 9-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
che - a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge
di conversione - abroga l'art. 1, comma 1021, della citata legge n.
296/2006, dettando una nuova disciplina in tema di «sovrapprezzi»
alle tariffe autostradali;
Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale
n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica
utilita' non gia' diversamente regolamentati ed in tema di
determinazione delle relative tariffe;
Viste le delibere 8 maggio 1996, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n.
138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 199/1998),
che hanno istituito - ai sensi del punto 20 della delibera n. 65 del
2006 - e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', di
seguito denominato NARS;
Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (Gazzetta Ufficiale n.
305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio
complessivo del settore ed in particolare viene indicata nella
metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe
nonche', stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte
richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1°
Programma delle infrastrutture strategiche, che, nell'allegato 1,
include - nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico - nord
Europa», alla voce «Sistema stradale e autostradale» - l'intervento
«Ragusa - Catania»;
Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 79 (Gazzetta Ufficiale n.
197/2006), con la quale questo Comitato ha approvato, con
prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare
«Ammodernamento a quattro corsie della SS 514 di Chiaramonte e della
SS 194 Ragusana, dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS
114», subordinando l'efficacia della delibera stessa alla stipula di
Atto integrativo con la Regione Siciliana che includesse
esplicitamente l'opera nell'intesa generale quadro tra il Governo e
detta regione, sottoscritta il 14 ottobre 2003, e rinviando la
decisione sull'assegnazione di contributi a valere sulle risorse
destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture
strategiche alla fase di esame del progetto definitivo, anche in
relazione alle risultanze del piano economico-finanziario previsto
dall'art. 4, comma 134 e seguenti, della legge n. 350/2003;
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n.
199/2006), con la quale questo Comitato - nel rivisitare il 1°
Programma delle infrastrutture strategiche, come ampliato con
delibera 18 marzo 2005, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 207/2005) -
all'allegato 1 conferma l'intervento denominato «Ragusa - Catania»;
Vista la delibera di questo comitato 26 gennaio 2007, n. 1
(Gazzetta Ufficiale n. 41/2007), che detta criteri in materia di
regolazione economica del settore autostradale;
Vista la delibera di questo comitato 15 giugno 2007, n. 39
(Gazzetta Ufficiale n. 197/2007), che sostituisce la delibera n.
1/2007;
Vista la delibera di questo comitato 20 luglio 2007 n. 51 (Gazzetta
Ufficiale n. 252/2007), con la quale tra l'altro la citata delibera
n. 79/2006 e' stata integrata con l'indicazione in apposito allegato
di un'ulteriore raccomandazione, cui e' subordinata l'approvazione
del progetto preliminare;
Vista la delibera 22 gennaio 2010, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n.
182/2010), con cui questo comitato ha approvato il progetto
preliminare del collegamento viario relativo a «Ammodernamento a
quattro corsie della SS 514 di Chiaramonte e della SS 194 Ragusana
dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114», fissando
come limite di spesa l'importo di euro 815.374.595, ed ha valutato
favorevolmente la proposta del promotore, incaricando il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di sottoporre lo schema di
convenzione allegato alla suddetta proposta al NARS, per il parere di
competenza;
Vista la direttiva 30 luglio 2007 emanata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze (Gazzetta Ufficiale n. 224/2007),
recante «Criteri di autorizzazione alle modificazioni del
concessionario autostradale, derivanti da concentrazione
comunitaria»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello
stesso Nucleo, dell'applicazione - negli schemi di convenzione unica
sottoposti a questo comitato - dei principi in materia di regolazione
tariffaria relativi al settore considerato;
Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della citata legge n. 296/2006;
Vista la nota 19 luglio 2010, n. 31316, con la quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di
convenzione in esame, corredato dai relativi allegati, e ne ha
chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile
di questo Comitato;
Considerato che il NARS, nella seduta del 21 luglio 2010, ed ai
sensi del punto 2.2 della citata delibera n. 3 del 2010, ha reso il
parere n. 12, con cui si e' pronunciato favorevolmente in merito allo
schema di convenzione in esame a condizione che si tenesse conto di
alcune osservazioni, formulate nel parere stesso;
Prende atto:
1. Dei contenuti dello schema di convenzione di cui alla menzionata
nota 19 luglio 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e, in particolare:
che lo schema di convenzione ha per oggetto la progettazione
definitiva, esecutiva, la realizzazione e gestione del collegamento
viario con caratteristiche autostradali a pedaggio Ragusa - Catania e
delle correlate opere complementari di viabilita' ordinaria. Il
percorso inizia dallo svincolo della SS 514 di Chiaromonte con la SS
115 nel territorio di Ragusa e termina in corrispondenza dello
svincolo con la futura autostrada Catania - Siracusa nel comune di
Augusta, per un'estensione di complessivi km 68;
che la durata della concessione e' fissata in trentanove anni e
cinque mesi, di cui quattro anni e cinque mesi per la progettazione
ed esecuzione dei lavori e trentacinque per la successiva gestione;
che il costo complessivo dell'intervento e' quantificato in circa
815,375 milioni di euro, di cui circa 448,455 milioni di euro di
capitale privato mediante ricorso alla finanza di progetto;
che il piano finanziario prevede il completo ammortamento
dell'opera a fine concessione e, pertanto, alla scadenza della
concessione non e' previsto valore di subentro;
che il Wacc (Tasso di remunerazione del capitale investito), al
lordo dell'imposizione fiscale, e' pari a 8,77 per cento;
che il parametro X assume il valore di 0 per l'intera durata
della concessione, atteso che lo schema di convenzione ha ad oggetto
una tratta autostradale ancora da realizzare, mentre il parametro K
assume il valore 0 durante il periodo di costruzione (2010 - 2014) e
18,27 per cento dal 2015, anno di apertura al traffico della tratta,
sino al 2019 incluso;
che l'art. 20 e l'Allegato C individuano gli indicatori di
qualita', che riproducono quelli tradizionalmente adottati e riferiti
all'incidentalita' e allo stato strutturale delle pavimentazioni;
l'art. 32 del medesimo schema stabilisce a carico del concessionario
l'onere di redigere la Carta dei servizi e di procedere al suo
aggiornamento annuale e l'art. 3.2 lettera d) prevede l'obbligo del
concessionario stesso di introdurre le modifiche agli indicatori di
qualita' che risultano necessarie ai sensi delle direttive di questo
Comitato, adottate anche in attuazione del citato a art. 21, comma 3,
del decreto legge n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004;
2. Dello stato del procedimento di selezione del concessionario di
realizzazione e gestione dell'opera e in, particolare, che, ai sensi
della delibera di questo Comitato n. 3/2010, e' stato pubblicato il
bando di gara per l'individuazione dei soggetti presentatori delle
due migliori offerte, da invitare alla successiva procedura negoziata
- e che - alla data di scadenza per la relativa presentazione - sono
pervenute due domande di partecipazione;
Delibera:
1. Ai sensi del punto 2.2 della delibera 22 gennaio 2010, n.3, e'
valutato favorevolmente lo schema di convenzione di cui alla presa
d'atto, subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:
eliminare la possibilita' di sottoscrivere accordi che consentano
al Concedente la facolta' di acquistare azioni della societa' di
progetto, in linea con le indicazioni comunitarie (Patto di Call
Option);
eliminare le clausole che, sia pure con variazioni, introducono
duplicazioni di regolamentazione di medesime fattispecie, quali, ad
esempio, quelle previste agli articoli 2.7 e 3.2 lettera x);
stralciare qualsiasi riferimento alla convenzione unica, posto
che non si verte in tale fattispecie e, quindi, tra l'altro,
eliminare il punto 18 dell'art. 1.3 e il richiamo contenuto all'art.
26.1;
indicare con esattezza il riferimento normativo della formula di
price-cap adottata per gli adeguamenti tariffari annuali (art.1.15);
indicare in maniera univoca la durata della concessione in 39
anni e cinque mesi, includendo in tale periodo sia le attivita' di
progettazione che quelle approvative (art. 4);
eliminare ogni riferimento al valore di subentro ed eventuale
correlata previsione di indennizzo, in quanto non previsto nello
schema di convenzione. Occorre eliminare, pertanto, l'inciso di cui
all'art. 3.7 e l'art. 5.2, che prevede il termine di 120 giorni entro
il quale il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo, e
conseguentemente stralciata la previsione della corresponsione a
carico del Concedente, in caso di ritardato pagamento
dell'indennizzo, di un interesse nella misura del tasso Euribor
maggiorato dello 0.5 per cento (art. 5.2). Va, infine, eliminata la
clausola che accolla al concedente l'indennizzo da subentro qualora
il subentro del nuovo concessionario non avvenga entro 24 mesi dalla
scadenza della concessione (art. 5.3);
relativamente alla decadenza dalla concessione, prevista in caso
di inadempimento, stralciare l'art.8-bis e modificare l'art. 9, punti
9.4, 9.8 e 9.9, come segue:
«Il concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi,
di cui e' titolare il concessionario e relativi all'oggetto della
presente convenzione, in essere al momento del trasferimento della
concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente nei
confronti del concessionario. Il trasferimento e' subordinato al
pagamento da parte del concedente al concessionario decaduto di un
importo corrispondente al costo degli investimenti effettivamente
sostenuto, al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la
normativa applicabile ai singoli investimenti autorizzati dal
concedente, certificati da una Societa' di revisione scelta di comune
accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal concedente, salvo
eventuali modifiche normative e regolamentari» (9.4);
«Il subentrante corrisponde al Concessionario decaduto un
importo pari al costo degli investimenti effettivamente sostenuto, al
netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa applicabile
ai singoli investimenti autorizzati dal concedente, certificati da
una Societa' di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di
disaccordo, dal concedente, salvo eventuali modifiche normative e
regolamentari» (9.8);
eliminare l'art. 9.9;
prevedere all'art.10.8 la redazione contestuale, e non differita,
del disciplinare regolante i rapporti tra il concessionario e le
societa' ad esso collegate o da esso controllate;
eliminare la clausola che prevede l'approvazione con decreto
interministeriale del «verbale dell'attivita' di verifica del Piano
Finanziario Regolatoro» (Art. 11.8) ed effettuare analogo stralcio
dagli art. 11.10 e 11.11;
relativamente ai canoni di concessione, indicare la fonte
normativa che determina la misura del canone dovuto allo Stato e al
concedente e prevedere che il canone stesso sia integrato
dell'importo stabilito dall'art. 19, comma 9-bis, della legge n.
102/2009 nonche' di quanto stabilito dall'art. 15 comma 4 lettera a)
del decreto legge n. 78/2010 (art.13), convertito dalla legge n.
122/2010;
con riferimento alla destinazione dei proventi da attivita'
collaterali (art. 14) si richiamano quanto previsto in merito dalla
delibera di questo Comitato n. 39 del 2007 nonche' le previsioni
dell'art.2 del decreto legge n. 40/2010, convertito dalla legge n.
73/2010 ;
relativamente al recupero degli importi relativi ad investimenti
non realizzati, sostituire l'art 18.3 con il seguente periodo: «Le
somme accantonate diventeranno disponibili per il concessionario, su
apposita disposizione del concedente, al raggiungimento del valore
dell'investimento previsto nel piano finanziario incrementato
dell'importo da accantonare di cui sopra. Qualora l'importo di spesa
del Piano finanziario incrementato dell'accantonamento sia superiore
alla spesa consuntivata, detta eccedenza dovra' essere utilizzata per
la realizzazione di opere reversibili di completamento
dell'autostrada in concessione. L'individuazione di dette opere
avverra' in sede di aggiornamento del Piano Finanziario»,
riportare in modo piu' chiaro il trattamento degli investimenti
non realizzati e specificare gli effetti conseguenti alla
riprogrammazione e ai meccanismi di remunerazione di tali
investimenti (art.18.4);
eliminare l'ultimo periodo dell'art. 26, in quanto la vigilanza
sara' svolta da ANAS - Ispettorato per la Vigilanza delle
concessioni;
prevedere all'art. 31.5 che il servizio di informazione radio
agli automobilisti, affidato con procedura di evidenza pubblica, sia
tale da assicurare la copertura sull'intero collegamento autostradale
evitando, inoltre, forme di pubblicita' di qualsiasi genere;
integrare l'art. 35.1 con la precisazione che l'efficacia della
convenzione e' subordinata alla registrazione della Corte dei conti
del decreto interministeriale di approvazione della medesima;
Parte di provvedimento in formato grafico
infine, relativamente al regime dei lavori e delle forniture di
beni e servizi previsto dagli articoli 3.12 e 31.1., e' necessario
prevedere, compatibilmente con le previsioni del relativo bando di
gara, che il 30 per cento dei lavori, beni e servizi soprasoglia
comunitaria sia affidato a terzi mediante procedure ad evidenza
pubblica.
2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva della
concessione di costruzione e gestione in argomento, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a comunicare a
questo Comitato l'esito della gara e a trasmettere copia del piano
economico finanziario aggiornato in relazione agli esiti della
stessa, su cui verra' acquisito il parere del NARS.
Roma, 22 luglio 2010
Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del Cipe: Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11,
Economia e finanze, foglio n. 231