MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2011 

Decadenza della societa' «La Scommessa Flegrea  S.r.l.»,  in  Quarto,
dalla  concessione  per  la  raccolta  dei  giochi  pubblici  di  cui
all'articolo 1-bis, del  decreto-legge  25  settembre  2008,  n.  149
convertito con modificazioni dalla legge 19  novembre  2008,  n.  184
come modificato dall'articolo  2,  commi  49  e  50  della  legge  22
dicembre 2008, n. 203. (11A16628) 
(GU n.301 del 28-12-2011)

 
                      IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,  n.
169, recante norme per il riordino  della  disciplina  organizzativa,
funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei  cavalli,  nonche'  per  il  riparto  dei  proventi,   ai   sensi
dell'articolo 3, colma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Vista la convenzione  di  concessione  per  la  commercializzazione
delle scommesse sulle corse dei cavalli  n.  4851  stipulata  con  la
societa' La Scommessa Flegrea s.r.l.; 
  Visto l'articolo 6,  comma  1,  lettera  a)  della  convenzione  di
concessione sottoscritta dalla societa' ricorrente stabilisce che  il
concessionario e' tenuto a versare «i saldi quindicinali entro il  20
di ogni mese per le scommesse accettate e convalidate fino al  giorno
15 del mese stesso ed entro il giorno 5 del mese  successivo  per  le
scommesse accettate e convalidate tra il giorno 16 e la fine del mese
precedente», e alla lettera b) che  il  concessionario  e'  tenuto  a
versare  «l'imposta  unica  sulle  scommesse  di   cui   al   decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n 504, con  le  modalita'  ed  i  tempi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002,  n
.66»; 
  Visto l'articolo  14  della  citata  convenzione  prevede  che  «Il
concessionario, a partire dal 2010, e'  tenuto  a  versare  ad  AAMS,
secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, rispettivamente entro il  16  gennaio
ed entro il  16  luglio  di  ogni  anno,  il  canone  di  concessione
semestrale relativo al semestre in corso»; 
  Visto l'articolo 21 del decreto-legge n. 78  del  1°  luglio  2009,
cosi' come sostituito dalla legge di conversione n. 102 del 3  agosto
2009 prevede che: «Il termine di pagamento dell'imposta  unica  sulle
scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei
cavalli e' stabilito, per l'anno 2009, al 31 ottobre con  riferimento
all'imposta  unica  dovuta  per  il  periodo  da   aprile   dell'anno
precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010,  al  30
aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento  all'imposta
unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente  a  marzo
dell'anno in  corso  e  per  quella  dovuta  da  aprile  a  settembre
dell'anno in corso»; 
  Visto l'articolo 13, comma 3, della succitata  convenzione  che  ha
stabilito che «A partire dal 2010 l'importo  della  garanzia  ...  e'
adeguato con periodicita' annuale, entro il 31 marzo  di  ogni  anno,
sulla base sia del numero di diritti posseduti dal concessionario  al
31 dicembre di ciascun anno, sia del movimento netto  conseguito  dal
concessionario   nell'anno   solare   precedente,   applicando    per
l'adeguamento  i  criteri  riportati  in  allegato   1...Il   mancato
adeguamento dell'importo della garanzia,  nei  termini  suddetti,  e'
causa di decadenza dalla concessione»; 
  Vista la nota prot. n. 2010/28247/Giochi/SCO del 23 agosto 2010 con
la quale AAMS ha fatto richiesta  al  concessionario,  ai  sensi  del
citato comma 3 di adeguare la garanzia in  parola  e  con  la  quale,
contestualmente, e' stato avviato il procedimento di decadenza  della
concessione medesima; 
  Vista la nota prot. n. 2010/39322/Giochi/SCO del 26  ottobre  2010,
con la quale e'  stato  contestato  alla  societa'  in  questione  il
persistente  inadempimento   circa   l'adeguamento   della   garanzia
fideiussoria, ed e' stato disposto il distacco del  collegamento  con
il totalizzatore nazionale per la concessione n. 4851; 
  Vista la nota prot. n. 057868 del 16 novembre 2010,  con  la  quale
l'Ufficio  Regionale   AAMS   della   Campania   ha   comunicato   al
concessionario l'omesso pagamento di somme a titolo di imposta unica,
quote di prelievo e canone di concessione per gli anni 2009 e 2010, e
ha rappresentato che in caso  di  mancato  versamento  degli  importi
richiesti si sarebbe proceduto ad incamerare la garanzia prestata; 
  Considerato che nessun  riscontro,  ne'  alcuna  documentazione  e'
pervenuta all'Amministrazione in merito alle note di cui sopra; 
  Vista l'ordinanza n. 684 del 24 febbraio  2011,  con  la  quale  e'
stata  respinta  l'istanza  cautelare  avanzata  dalla  societa'   La
Scommessa Flegrea s.r.l. nell'ambito del ricorso REG. RIC. 775/2011; 
 
                              Dispone: 
 
  Per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini  della  tutela
dell'interesse erariale, la decadenza della concessione n.  4851  per
la commercializzazione delle scommesse a  totalizzatore  ed  a  quota
fissa sulle corse dei cavalli, stipulata con la societa' La Scommessa
Flegrea s.r.l., con sede legale in via Corso Italia, 395/397 -  80010
Quarto (Napoli). 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 dicembre 2011 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri